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la sentenza

La molestia non ha coordinate: scontro in aula sul tocco "sotto il seno"

Per il pm il fascicolo va chiuso, ma la giurisprudenza parla chiaro: l'abuso prescinde dalla mappatura del corpo. Un caso emblematico che accende i riflettori sui diritti sul lavoro

16 Giugno 2026, 16:54

17:00

La molestia non ha coordinate: scontro in aula sul tocco "sotto il seno"

Al Tribunale di Biella, il destino di una denuncia per presunte molestie in ambito lavorativo potrebbe dipendere da una singola preposizione: “sul” oppure “sotto”. Un dettaglio che, pur apparendo meramente anatomico, solleva un quesito di fondo: è davvero possibile misurare la gravità di una molestia in millimetri?

La vicenda prende le mosse dalla denuncia di una lavoratrice che, dopo 26 anni nella medesima azienda, ha sviluppato un grave disturbo post-traumatico da stress, attribuito al contesto professionale. Il pubblico ministero Dario Bernardeschi ha tuttavia richiesto l’archiviazione del procedimento.

Oltre a rilevare una possibile tardività della querela e la presunta genericità del racconto della persona offesa (che renderebbe complessa la formulazione di un capo di imputazione puntuale), la Procura ha introdotto un distinguo peculiare: il toccamento contestato non sarebbe avvenuto direttamente “sul” seno, bensì nell’area immediatamente sottostante.

Questa delimitazione topografica lascia intendere che un contatto “sotto il seno” sarebbe meno idoneo a ledere la sfera sessuale della vittima. Il pm ha inoltre escluso l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia, considerato che l’azienda impiega circa quaranta persone, suggerendo che eventuali profili di mobbing debbano essere valutati in sede civile.

La difesa della donna, rappresentata dall’avvocata Cristina Morrone, ha contestato con fermezza questa lettura “meccanica” del diritto. La legale respinge la rilevanza del confine anatomico evocato, sostenendo che un simile gesto, a prescindere dal centimetro esatto in cui si colloca, lede gravemente la libertà sessuale di chi lo subisce. Ha inoltre chiarito che la frammentarietà dei ricordi non segnala inattendibilità, ma costituisce l’effetto diretto del trauma maturato in anni di lavoro. Per contrastare la richiesta di archiviazione, la difesa ha domandato l’audizione di cinque testimoni e proposto di valutare l’ipotesi di atti persecutori (stalking).

Spetterà ora alla giustizia stabilire se una condotta denunciata possa essere sminuita tracciando un confine anatomico artificiale, o se debbano prevalere il trauma e la dignità della persona su valutazioni meramente geometriche.