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il provvedimento

Ergastolo e isolamento diurno incompatibili con la semilibertà: la Cassazione revoca il beneficio all'ex Nar Cavallini

Adesso non è esclusa la possibilità di nuova richiesta dopo l'esecuzione

06 Luglio 2026, 18:43

18:50

Cavallini, ex terrorista

Cavallini, ex terrorista

La Corte di Cassazione ha stabilito che una nuova condanna definitiva che imponga l’esecuzione dell’isolamento diurno costituisce una causa oggettiva di incompatibilità con la prosecuzione della semilibertà. Lo si legge nelle motivazioni con cui la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Gilberto Cavallini, ex Nar, contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che aveva revocato il beneficio. Concesso nel 2017, il regime di semilibertà era venuto meno nel settembre 2025, in seguito alla condanna irrevocabile all’ergastolo pronunciata nel gennaio dello stesso anno per concorso nella strage del 2 agosto 1980, e alla decisione della Corte d’assise d’appello di Bologna che aveva rideterminato in tre anni la durata dell’isolamento diurno, aggiungendone uno dopo l’ultima pronuncia.

L’avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Cavallini, aveva impugnato la revoca disposta dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto, prima davanti al Tribunale di Sorveglianza e poi in Cassazione, richiamando il principio della funzione rieducativa della pena. Per gli ermellini, tuttavia, l’incompatibilità tra isolamento e semilibertà «discende, da un lato, dalla natura dell’isolamento diurno quale sanzione penale temporanea aggiuntiva e, dall’altro, dalla necessità della sua effettiva esecuzione, non conciliabile con il regime proprio della misura alternativa».

L’applicazione dell’isolamento non determina, di per sé, la soppressione del trattamento penitenziario, «ma soltanto una sua attenuazione, poiché non esclude l’ammissione del condannato alle attività lavorative, oltre che a quelle di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici e alle funzioni religiose». La cessazione della semilibertà, pertanto, «non equivale alla negazione del percorso trattamentale già compiuto, né, in quanto tale, preclude al condannato, una volta espiato l’isolamento diurno, di richiedere nuovamente la concessione della misura alternativa, sempre che, naturalmente, ne ricorrano i presupposti applicativi». La difesa annuncia ora ricorso alla Cedu.