IL PROVVEDIMENTO
Ddl Sicurezza, via libera del Cdm: fermo preventivo anche ai minorenni
Piantedosi illustra il provvedimento: stretta sulla movida, divieto di aggregazione e niente risarcimento a chi subisce la reazione della vittima
Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge con disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile, che interviene anche sull'ordinamento e il funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'Interno. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha illustrato i contenuti del provvedimento in conferenza stampa al termine del Cdm.
Fermo di prevenzione esteso ai minorenni
La misura più rilevante riguarda l'estensione del cosiddetto fermo di prevenzione anche ai minorenni. Si applicherà nell'ambito di operazioni di polizia finalizzate a prevenire reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi con forte afflusso di persone, come i contesti della movida, quando sussistano fondati motivi per ritenere che i soggetti coinvolti possano tenere condotte pericolose per la sicurezza pubblica. Tra gli elementi che potranno essere valutati, ha spiegato Piantedosi, il possesso di armi o di oggetti indicativi di pericolosità, oltre alle circostanze di tempo e di luogo.
Il ministro ha inoltre precisato che il fermo preventivo potrà essere applicato da tutti gli agenti di pubblica sicurezza impegnati nei servizi di ordine pubblico, compresi gli agenti di polizia locale, quando specificamente impiegati in queste attività.
Divieto di aggregazione e avviso orale del questore
Il ddl introduce anche una nuova ipotesi di avviso orale del questore, che potrà comprendere il divieto di aggregazione. La misura è pensata per chi, in contesti ad alto afflusso di persone come quelli legati alla movida, tenga comportamenti tali da costituire una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Arresto differito per il danneggiamento in gruppo
Un'altra modifica riguarda il codice penale: viene estesa al reato di danneggiamento la possibilità dell'arresto in flagranza differita, come misura facoltativa, quando il reato sia commesso da un gruppo di più di cinque persone.
Esclusione del risarcimento per chi reagisce a una rapina
Il provvedimento introduce anche una modifica al Codice civile, che consente di escludere il risarcimento dei danni all'autore di determinati reati quando il danno derivi dalla reazione della vittima. Piantedosi ha citato come esempio il caso della rapina in casa, quando il derubato reagisce e viene condannato per eccesso colposo di legittima difesa: resta ferma la valutazione penale, ma si esclude il risarcimento civile al rapinatore, valorizzando così il suo concorso nella dinamica del reato. La norma riguarda un catalogo specifico di reati, tra cui violenza sessuale, atti sessuali con minori, violenza sessuale di gruppo, furto in abitazione e furto con strappo.