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Il testo

Minori imputabili dai 14 anni, il governo cambia la rotta: cosa prevede davvero la nuova “norma anti-maranza”

Dalla presunzione di immaturità alla presunzione di responsabilità: dietro lo slogan securitario si apre una partita giuridica, politica e sociale che riguarda tribunali, famiglie e adolescenti

24 Luglio 2026, 09:31

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Adolescenti, scuola, zaino

C’è una linea sottile, quasi invisibile, che separa un ragazzo da un imputato. Fino a oggi, in Italia, quella linea passava da una domanda preliminare: quel minorenne, nel momento in cui ha commesso il fatto, era davvero capace di intendere e di volere? Con il nuovo disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026, il governo prova a spostare il baricentro: per i giovani tra 14 e 18 anni, quella capacità sarà presunta, salvo prova contraria. È questa la sostanza del provvedimento già ribattezzato, nel lessico politico-mediatico, “norma anti-maranza”.

L’etichetta è potente, e proprio per questo rischia di semplificare troppo. Perché il punto vero non è uno slogan, ma una modifica giuridica precisa: il governo non abbassa l’età della punibilità, che resta fissata a 14 anni, e non introduce automaticamente pene più severe. Interviene invece sull’onere della prova e sul meccanismo con cui si accerta l’imputabilità del minore. In altre parole, cambia il modo in cui lo Stato guarda un adolescente che entra nel circuito penale: non più come un soggetto la cui maturità va verificata caso per caso in partenza, ma come una persona ritenuta di regola capace di rispondere delle proprie azioni, a meno che non emerga il contrario.

Il testo approvato dal Cdm modifica l’articolo 98 del codice penale, aggiungendo che, per i minori che hanno compiuto 14 anni ma non ancora 18, la capacità di intendere e di volere “si presume fino a prova contraria”. Contestualmente interviene anche sull’articolo 9 del D.P.R. 448/1988, il pilastro del processo penale minorile, precisando che pubblico ministero e giudice possono acquisire elementi utili ai fini del giudizio sull’imputabilità. La novità, dunque, non è solo simbolica: è una riscrittura della grammatica con cui verranno aperte e orientate le indagini sui reati commessi da adolescenti.

Che cosa cambia rispetto alle regole attuali

Per capire la portata del passaggio bisogna partire dal sistema vigente. Nel modello finora in vigore, il minore di 14 anni non è mai imputabile. Per chi ha tra 14 e 18 anni, invece, l’imputabilità esiste solo se viene accertata la capacità di intendere e di volere in relazione al fatto commesso. Non era dunque una soglia automatica: il giudice doveva valutarla in concreto. Per gli adulti, al contrario, quella capacità è normalmente presunta. È proprio questa asimmetria che il governo intende restringere.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito la misura una “presunzione relativa”, non assoluta: quindi superabile, e non blindata. La difesa potrà ancora dimostrare che, nel caso specifico, il minorenne non era imputabile per insufficiente maturità o altre condizioni rilevanti. Ma il punto politico e processuale è un altro: non sarà più il sistema a dover partire dimostrando la capacità del minore; sarà più spesso la difesa a dover contestare quella presunzione. È un ribaltamento tecnico, ma con effetti concreti sul modo in cui si costruisce un procedimento.

Secondo il governo, la ratio è chiara: “facilitare le indagini” e rispondere a una crescita percepita della criminalità minorile, soprattutto di gruppo, spesso raccontata attraverso episodi di aggressioni, rapine, devastazioni o violenze urbane attribuite ai cosiddetti maranza. È una parola che ha ormai travalicato il gergo di strada ed è diventata formula politica, categoria mediatica e bersaglio identitario. Ma proprio qui si apre il primo problema: una norma generale sul diritto penale minorile viene presentata al pubblico attraverso un’etichetta sociologica vaga, emotiva, polarizzante.

Il messaggio politico di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta con una formula netta: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, “anche quando è minorenne”. Nel suo messaggio pubblico, la premier ha collegato la nuova misura ad altri interventi già adottati dal governo, come l’arresto dei minori sorpresi con armi, le norme sulla diffusione dei coltelli e l’inasprimento per alcuni danneggiamenti di gruppo. Il filo narrativo è evidente: dopo il decreto Caivano e altri provvedimenti sulla sicurezza, l’esecutivo propone un ulteriore tassello di una strategia fondata sulla responsabilizzazione anticipata e sulla deterrenza.

Sul piano comunicativo, la scelta è coerente con una linea politica che punta a mostrarsi inflessibile verso il disordine urbano e la violenza giovanile. Sul piano legislativo, però, il terreno è più accidentato. Perché qui non si interviene su una singola condotta, ma su uno dei principi più delicati del diritto penale minorile: il rapporto tra età, maturazione psichica e responsabilità. Ed è proprio su questo crinale che si concentrano le obiezioni di chi teme una progressiva adultizzazione del sistema.

Le critiche: opposizioni, giuristi, terzo settore

Le opposizioni hanno reagito con durezza. Esponenti del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra hanno accusato il governo di usare la sicurezza come terreno di propaganda, scaricando sui minori un messaggio punitivo anziché affrontare le radici del disagio: dispersione scolastica, povertà educativa, fragilità familiari, contesti di marginalità e reclutamento criminale. Le critiche politiche insistono su un punto: trasformare un tema sociale complesso in una scorciatoia repressiva può produrre consenso immediato, ma non necessariamente soluzioni efficaci.

Anche Save the Children ha preso posizione in modo netto. L’organizzazione sostiene che la violenza giovanile sia una sfida reale, ma avverte che affrontarla prendendo a modello la giustizia degli adulti è una risposta sbagliata. Nel sistema attuale, ricorda l’organizzazione, l’accertamento caso per caso dell’imputabilità tra 14 e 18 anni non è un dettaglio burocratico, ma il riconoscimento del fatto che i percorsi di maturazione adolescenziale non sono uniformi. Presumere di regola imputabile un ultraquattordicenne, secondo Save the Children, rischia di trasmettere un messaggio fuorviante: che l’errore di un adolescente debba ricevere automaticamente una risposta assimilabile a quella prevista per un adulto.

L’obiezione non è teorica. Il processo penale minorile italiano è stato costruito, anche storicamente, per contemperare responsabilità e finalità educativa. Il Ministero della Giustizia, in una ricostruzione di sistema ancora utile sul piano dei principi, ricorda che per i minori tra 14 e 17 anni la capacità di intendere e di volere deve essere accertata, e che l’intero impianto della giustizia minorile è pensato come evento delicato nella vita di una persona in evoluzione, da trattare con strumenti specialistici, garanzie rafforzate e attenzione al recupero.

I numeri: più allarme che boom generalizzato

Il nodo politico si alimenta anche di una percezione diffusa di aumento della violenza tra giovanissimi. Ma i dati disponibili raccontano un quadro più complesso. Un’analisi rilanciata da Save the Children sulla base di dati del Servizio Analisi Criminale segnala che l’Italia resta tra i Paesi europei con tassi di criminalità minorile relativamente bassi, mentre crescono alcune fattispecie violente tra i 14-17enni: nel 2024 i minorenni denunciati o arrestati per rapina sono stati 3.968, più del doppio rispetto al 2014; per lesioni personali 4.653, quasi il doppio; per rissa 1.021, contro i 433 di dieci anni prima. Il fenomeno dunque esiste, ma non si lascia ridurre a un semplice “emergenza minori”.

Lo stesso materiale richiama un altro dato rilevante: i minori e giovani adulti segnalati agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sono diminuiti nel lungo periodo, passando da circa 23.000 nel 2004 a 14.220 nel 2024. Questo non smentisce l’aumento di alcune forme di violenza, ma suggerisce che il sistema si confronta con un numero complessivo di ingressi inferiore rispetto a vent’anni fa, dentro il quale però possono pesare di più le condotte aggressive, di gruppo e visibili nello spazio urbano e sui social.

C’è poi un ulteriore elemento spesso trascurato nel dibattito pubblico: le sentenze di non luogo a procedere per accertata immaturità, secondo i dati richiamati da ANSA attraverso Save the Children, sarebbero scese da 256 nel 2004 a 60 nel 2024. Se il dato verrà confermato nel confronto parlamentare, potrebbe rafforzare una lettura paradossale: il governo interviene duramente su un istituto che, almeno statisticamente, verrebbe già applicato in modo piuttosto contenuto.

Il precedente del decreto Caivano e la stretta progressiva

Per comprendere il senso dell’iniziativa, bisogna leggerla dentro una sequenza più ampia. Negli ultimi anni il governo ha già irrigidito alcuni strumenti in materia di sicurezza e devianza giovanile. Carlo Nordio ha definito il nuovo disegno di legge il tassello finale di una serie di provvedimenti avviati “a cominciare dal decreto Caivano”, approvato nel 2023 e più volte richiamato come paradigma di intervento contro il degrado e la violenza minorile. Anche le analisi sul fenomeno giovanile sottolineano che alcune misure recenti hanno inciso sulla permanenza dei ragazzi nel circuito penale minorile.

Qui sta una delle questioni decisive: la risposta penale può essere un segnale di presenza dello Stato, ma da sola non scioglie il problema della prevenzione. Nelle periferie, nei quartieri segnati da povertà educativa, nelle aree dove la violenza di gruppo diventa linguaggio identitario, l’ingresso nel circuito giudiziario arriva quasi sempre dopo una lunga sequenza di assenze: scuola fragile, famiglie isolate, servizi insufficienti, modelli criminali seduttivi, uso precoce delle armi bianche, social network trasformati in moltiplicatori di prestigio violento. È su questo sfondo che una modifica dell’imputabilità rischia di apparire, per alcuni, più come un messaggio politico che come una riforma strutturale.

Una questione di diritto, ma anche di linguaggio pubblico

La definizione “anti-maranza” merita una riflessione a parte. Nel discorso pubblico contemporaneo, il termine è usato per descrivere gruppi di adolescenti o giovani coinvolti in episodi di microcriminalità, sopraffazione, esibizione aggressiva, spesso nelle grandi città. Ma non è una categoria giuridica: è un’etichetta mutevole, spesso caricata di implicazioni culturali, territoriali e sociali. Legare a questa parola una modifica dell’articolo 98 del codice penale significa spostare l’attenzione dal dato tecnico a una cornice emotiva che può semplificare il consenso, ma anche deformare il dibattito.

Il rischio è duplice. Da un lato, si finisce per associare l’intera questione della devianza minorile a una figura quasi folkloristica del “baby violento urbano”, oscurando altri profili del reato minorile. Dall’altro, si produce un messaggio più largo: l’adolescente problematico come nemico interno da neutralizzare prima ancora che da comprendere. Non è una distinzione accademica. Nel diritto minorile, le parole contano quasi quanto le norme, perché orientano l’immaginario con cui magistrati, operatori, scuole e opinione pubblica guardano ai ragazzi che sbagliano.

Che cosa succede adesso

Il disegno di legge non è immediatamente operativo. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri, dovrà affrontare l’iter parlamentare ed essere approvato dalle Camere. Sarà lì che si misurerà la tenuta politica e tecnica del testo: possibili emendamenti, audizioni di magistrati minorili, penalisti, operatori sociali, associazioni per l’infanzia e studiosi del diritto potranno incidere sul perimetro finale della riforma. È probabile che il confronto si concentri soprattutto su due punti: la compatibilità della presunzione con i principi del processo minorile e gli effetti pratici sull’attività di pm, giudici e difese.

Resta infine una domanda più profonda della cronaca politica del giorno. Un ordinamento deve certamente saper dire a un quindicenne che la violenza ha conseguenze. Ma deve anche decidere se, davanti a quel quindicenne, la prima lente debba essere quella della colpa o quella della formazione incompiuta. Il governo ha scelto di spostare l’ago verso la prima. Il Parlamento dovrà stabilire se farne legge. Il Paese, intanto, è chiamato a misurarsi con un tema meno comodo degli slogan: come si punisce un reato commesso da un minore senza rinunciare, proprio nel momento della sanzione, all’idea che un adolescente resti ancora una persona in costruzione.