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giustizia

Come impugnare una multa per aver fumato in auto: guida pratica ai ricorsi

Dagli scritti difensivi all’opposizione davanti al giudice di pace: le scadenze da rispettare, i documenti da raccogliere e come evitare gli errori

10 Settembre 2026, 09:48

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L’agente nota una sigaretta accesa. Sul sedile posteriore c’è un minorenne: pochi minuti dopo arriva il verbale. Contestarlo è possibile, ma il percorso è diverso e inviarlo in un ufficio sbagliato si rischia che non venga esaminato.

Prima di parlare di ricorso: che cosa vieta davvero la legge

Dal 2016 vige il divieto di fumare al conducente e ai passeggeri degli autoveicoli, sia in sosta sia in movimento, quando a bordo sono presenti minori di 18 anni o donne in stato di gravidanza. Fuori da queste situazioni, fumare all’interno di un’auto privata non è vietato.

La sanzione ordinaria prevista per chi fuma dove è vietato va da 27,50 a 275 euro. L’importo è raddoppiato, arrivando quindi da 55 a 550 euro, quando la violazione viene commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza oppure di lattanti o bambini fino a 12 anni. 

L'errore da evitare

Una sanzione per aver fumato in auto può essere accertata durante un controllo sulla strada, ma non per questo diventa necessariamente una contravvenzione disciplinata dal Codice della strada. Non bisogna dare per scontato di poter scegliere, come avviene normalmente per un verbale stradale, tra ricorso al prefetto entro 60 giorni e ricorso al giudice di pace entro 30. Per le violazioni del divieto di fumo, la contestazione amministrativa segue anzitutto il percorso indicato nel verbale: pagamento in misura ridotta oppure invio di scritti difensivi all’autorità competente a ricevere il rapporto.

Il documento ricevuto deve quindi essere letto integralmente. Nelle ultime pagine o nella sezione dedicata ai rimedi devono comparire l’autorità competente, i termini, le modalità di pagamento e quelle per presentare osservazioni. Regole regionali e organizzazione dell’organo accertatore possono incidere sugli uffici destinatari. Inviare l’atto al soggetto sbagliato copiando un modello per le multe stradali può far perdere tempo prezioso.

Annotare contestazione e notifica

Il conto dei giorni parte dalla contestazione immediata, se il verbale viene consegnato sul posto, oppure dalla notificazione, quando l’atto arriva successivamente. È opportuno conservare la busta, l’avviso di ricevimento o la ricevuta digitale: la data di perfezionamento della notifica può diventare determinante.

Nel verbale vanno controllati almeno:

  • generalità del trasgressore;
  • data, ora e luogo dell’accertamento;
  • norma contestata;
  • descrizione concreta della condotta;
  • presenza a bordo del minore o della donna in gravidanza;
  • eventuale applicazione del raddoppio;
  • indicazione dell’organo accertatore;
  • autorità alla quale inviare scritti difensivi;
  • termini e istruzioni per il pagamento.

Un semplice refuso non determina automaticamente l’annullamento. L’errore diventa rilevante quando impedisce di identificare il fatto, il destinatario, l’automobile o le ragioni dell’addebito, oppure quando compromette concretamente il diritto di difesa.

Scegliere tra pagamento e contestazione

L’articolo 16 della legge n. 689/1981 consente, in generale, il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. La somma è pari a un terzo del massimo edittale oppure, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese. Le modalità operative e l’importo effettivamente richiesto devono essere verificati sul verbale.

Pagare chiude normalmente la contestazione. Per questo non è prudente versare la somma e soltanto dopo tentare il ricorso, confidando di ottenere il rimborso. Prima del pagamento bisogna valutare se esistono motivi concreti e documentabili per opporsi.

Il confronto deve essere anche economico. Per una sanzione di importo contenuto, un giudizio può costare più della multa, soprattutto se ci si affida a un avvocato.

Presentare gli scritti difensivi entro 30 giorni

L’articolo 18 della legge n. 689/1981 riconosce all’interessato la possibilità di presentare, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, scritti difensivi e documenti all’autorità indicata nel verbale. È possibile chiedere anche di essere ascoltati personalmente. Gli scritti difensivi non dovrebbero limitarsi a formule come “la multa è ingiusta”. Una memoria efficace ricostruisce cronologicamente l’episodio, contesta punti precisi del verbale e allega le prove già disponibili. Deve contenere almeno:

  1. dati del destinatario e recapiti;
  2. estremi completi del verbale;
  3. esposizione sintetica dei fatti;
  4. motivi di contestazione, separati e numerati;
  5. elenco degli allegati;
  6. richiesta di archiviazione;
  7. eventuale richiesta di audizione;
  8. data e firma.

L’invio deve rispettare le modalità indicate dall’amministrazione, per esempio Pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o deposito presso l’ufficio. Bisogna conservare la prova della consegna. Una memoria inviata senza poter dimostrare quando e a chi è arrivata rischia di risultare inutilizzabile.

Dopo aver esaminato gli atti ed eventualmente ascoltato l’interessato, l’autorità può disporre l’archiviazione oppure emettere un’ordinanza-ingiunzione motivata, determinando la somma dovuta e le spese del procedimento.

Le prove che possono incidere davvero

La contestazione ha maggiori possibilità di successo quando riguarda uno degli elementi costitutivi della violazione. Può essere utile dimostrare, per esempio, che non vi era alcun minore o alcuna donna in gravidanza nell’abitacolo, che la persona indicata non era a bordo, che l’oggetto scambiato per una sigaretta non era acceso o che vi è stato uno scambio di persona o di veicolo.

Fra i documenti potenzialmente utili rientrano:

  • filmati di una dashcam o di telecamere presenti nell’area;
  • fotografie complete di data e contesto;
  • documenti capaci di provare che il presunto passeggero era altrove;
  • testimonianze di persone presenti;
  • ricevute, registrazioni di accesso o altri elementi cronologicamente compatibili;
  • copia integrale del verbale e della documentazione di notifica;
  • eventuali richieste di accesso agli atti e relative risposte.

Le dichiarazioni dei testimoni devono essere precise e provenire da persone che abbiano percepito direttamente l’episodio. Una dichiarazione generica di un familiare ha normalmente un peso inferiore rispetto a un filmato chiaro o a un dato oggettivo.

Può essere importante chiedere l’accesso agli atti per conoscere rapporti di servizio, annotazioni, fotografie o altri elementi utilizzati nell’accertamento.