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politica

Legge elettorale, il centrodestra si ricompatta: al Senato boccia le preferenze libere proposte dall'opposizione

La proposta del Pd puntava a estendere la scelta degli elettori a tutti i candidati. Il no di Palazzo Madama conferma invece un sistema misto, con i capilista bloccati

10 Settembre 2026, 17:07

17:10

Legge elettorale, il Senato salva i capilista bloccati: bocciata la proposta Parrini

Il Senato boccia il sub - emendamento delle opposizioni sulle preferenze

68 sì, 99 no. Il Senato respinge la proposta che avrebbe eliminato i capilista bloccati e aperto il voto di preferenza a tutti i candidati. Dai banchi delle opposizioni si alzano proteste, mentre il governo, evitando di dettare una linea, lascia che sia l’Aula ad assumersi interamente la responsabilità della scelta.

Il voto che delimita il terreno della riforma

Il sub-emendamento respinto era sottoscritto da Dario Parrini, Andrea Giorgis, Alessandro Alfieri, Valeria Valente, Enrico Borghi Meloni, Nicola Irto e Daniele Manca. Interveniva sull’emendamento presentato dalla maggioranza, con l’obiettivo di sostituire il modello dei capilista sottratti alla competizione con un sistema nel quale l’elettore avrebbe potuto indicare fino a due candidati, purché di sesso diverso.

La formulazione depositata prevedeva una scheda con il contrassegno della lista e due righe destinate alle eventuali preferenze. Se l’elettore avesse scritto il nome di un candidato senza tracciare un segno sul simbolo, il voto sarebbe stato comunque attribuito alla lista corrispondente, a condizione che il candidato indicato ne facesse parte. La seconda preferenza, per essere valida, avrebbe dovuto riguardare una persona di sesso diverso dalla prima. Il meccanismo proposto mirava dunque a eliminare la distinzione tra candidati automaticamente collocati in testa e candidati costretti a conquistare il seggio attraverso il consenso individuale. 

La bocciatura non cancella dal testo in discussione ogni forma di preferenza. Il nodo, più preciso e politicamente più sensibile, riguarda chi debba esservi sottoposto. L’emendamento di maggioranza apre infatti alle preferenze per i candidati dei collegi plurinominali, ma esclude il capolista, la cui posizione resta predeterminata. Il confronto non oppone quindi, in termini assoluti, sostenitori e avversari delle preferenze: riguarda la scelta tra una loro applicazione generale e un sistema misto, nel quale convivono un candidato protetto dall’ordine di lista e altri candidati sottoposti alla competizione elettorale.

Che cosa prevede la soluzione della maggioranza

L’emendamento al centro della discussione consente all’elettore di esprimere fino a tre preferenze per i candidati della lista nel collegio plurinominale, lasciando però fuori il capolista. Nel caso di più indicazioni, le preferenze devono rispettare l’alternanza tra candidati di sesso diverso; in caso contrario, quelle successive vengono annullate secondo l’ordine previsto dalla disposizione.

La conseguenza è un modello a due livelli. Il capolista conserva una posizione prioritaria assegnata dal partito al momento della formazione delle candidature; gli altri aspiranti parlamentari devono invece misurarsi con il voto personale. In termini politici, la soluzione cerca un punto di equilibrio tra due esigenze spesso contrapposte: mantenere alle forze politiche la possibilità di garantire l’elezione di alcune figure ritenute strategiche e restituire agli elettori una quota più ampia di scelta sui nomi.

È precisamente questo equilibrio a essere contestato dalle opposizioni. Durante l’esame in Commissione Affari costituzionali, i rappresentanti del Partito democratico hanno sostenuto che il sistema produrrebbe categorie differenti di candidati: quelli collegati alle disposizioni sul premio di governabilità, i capilista bloccati e gli altri componenti delle liste chiamati a raccogliere preferenze. Secondo questa lettura, nei collegi in cui una lista riuscisse a ottenere un solo seggio, l’elezione del capolista renderebbe di fatto irrilevanti le preferenze raccolte dagli altri candidati.

Il punto è rilevante soprattutto per le formazioni che eleggono pochi rappresentanti in ciascun collegio. Più ridotta è la capacità di ottenere seggi, maggiore può diventare il peso della posizione assegnata in partenza al capolista. Le preferenze esistono sulla scheda, ma la loro efficacia concreta dipende dal numero di eletti conquistati dalla lista. Per i sostenitori del sub-emendamento Parrini, questa asimmetria avrebbe indebolito il principio di uguaglianza tra candidati e reso soltanto parziale la restituzione del potere di scelta agli elettori.

La scelta del governo di non indicare una linea

Sul sub-emendamento il governo si è rimesso all’Aula. La formula parlamentare significa che l’esecutivo non ha espresso né un parere favorevole né un parere contrario, lasciando formalmente ai senatori la valutazione della proposta. Non equivale a un sostegno e neppure a un’opposizione dichiarata, ma in un passaggio politicamente delicato segnala la volontà di non trasformare l’indicazione dell’esecutivo in un vincolo esplicito per i gruppi.

Il voto ha tuttavia restituito un risultato netto: 68 favorevoli e 99 contrari. Il sub-emendamento non ha quindi raggiunto la maggioranza necessaria e l’impianto che avrebbe soppresso la posizione protetta dei capilista è stato respinto. Subito dopo la proclamazione dell’esito, dai banchi delle opposizioni si sono levate proteste e grida di «Vergogna!», testimonianza di un confronto ormai esteso oltre il contenuto tecnico della modifica. 

L’episodio mostra anche il valore politico assunto da ogni singola votazione. La legge elettorale non disciplina soltanto il modo in cui i voti vengono trasformati in seggi: determina i rapporti di forza tra elettori, candidati, partiti e coalizioni. Stabilire se un parlamentare debba l’elezione alla posizione ricevuta nella lista oppure alle preferenze personali incide sulla selezione della classe dirigente, sulla conduzione delle campagne elettorali e sul grado di autonomia degli eletti rispetto agli apparati di partito.

Il quadro più ampio del disegno di legge

La discussione sulle preferenze si inserisce nell’esame del disegno di legge S. 1971, dedicato alle norme per l’elezione della Camera e del Senato. Il provvedimento era stato approvato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2026, dopo la discussione generale del 26 giugno e le successive sedute del 14, 15 e 16 luglio. Al Senato il testo è arrivato con un impianto già sensibilmente modificato rispetto alla proposta iniziale. 

Tra gli elementi qualificanti figura un sistema prevalentemente proporzionale, articolato attraverso liste presentate nei collegi plurinominali. Il testo disciplina inoltre un premio di governabilità collegato ai risultati ottenuti dalla stessa lista o coalizione in entrambe le Camere. Nel passaggio parlamentare alla Camera, la soglia prevista per l’accesso al premio è stata portata dal 40 al 42 per cento dei voti validi, mentre è stata eliminata l’ipotesi di un turno di ballottaggio.

Il premio è configurato in misura fissa: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, da sottrarre al totale dei posti distribuiti proporzionalmente. Il meccanismo è accompagnato da un coordinamento tra i risultati dei due rami del Parlamento: il beneficio può operare soltanto se la lista o la coalizione che supera la soglia è la stessa alla Camera e al Senato. L’obiettivo dichiarato dell’architettura è coniugare rappresentatività e stabilità, limitando però l’automatismo maggioritario attraverso una soglia elevata e un numero predeterminato di seggi aggiuntivi.

La materia delle candidature si intreccia direttamente con questo impianto. In una legge proporzionale, infatti, l’ordine in cui vengono eletti i candidati di ciascuna lista diventa decisivo. Se prevale l’ordine fissato dai partiti, la selezione parlamentare rimane largamente nelle mani delle segreterie. Se prevalgono le preferenze, aumenta il potere dell’elettore, ma cresce anche la competizione interna alle liste e possono aumentare il costo e la personalizzazione delle campagne. La scelta del modello non è perciò neutrale e non può essere valutata soltanto come una correzione tecnica della scheda.

Capilista bloccati e preferenze, due legittimità a confronto

I sostenitori dei capilista indicati dai partiti ritengono generalmente che una quota di candidature protette consenta di assicurare la presenza in Parlamento di competenze, profili nazionali o personalità che potrebbero avere difficoltà in una competizione territoriale basata sul voto personale. Il partito, in questa impostazione, non è soltanto il soggetto che raccoglie le candidature, ma esercita una funzione di selezione politica riconosciuta dall’ordinamento costituzionale.

Chi chiede preferenze estese a tutti i candidati insiste invece sulla necessità di rendere effettiva la scelta dell’elettore. Il voto alla lista, da solo, non permetterebbe di incidere su chi occuperà concretamente i seggi conquistati. Da questo punto di vista, mantenere un capolista bloccato significa riservare agli apparati una corsia prioritaria, particolarmente influente proprio dove il partito ottiene un numero limitato di eletti.

Il sub-emendamento Parrini traduceva questa seconda impostazione in una soluzione organica: nessuna eccezione per i capilista, fino a due preferenze e vincolo di genere in caso di doppia indicazione. La proposta non si limitava dunque a cancellare una frase, ma riscriveva diversi passaggi operativi della legge, dalle caratteristiche della scheda alle modalità di espressione e conteggio del voto.

La maggioranza ha scelto un’altra strada, fondata sullo sblocco parziale delle liste. È una formula che amplia il margine di decisione degli elettori rispetto a un sistema interamente bloccato, senza rinunciare alla possibilità per i partiti di individuare preventivamente almeno il primo candidato di ogni collegio. Il voto del Senato del 10 settembre 2026 ha confermato, su questo specifico punto, la tenuta di tale impostazione.