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economia

Bonus colonnine elettriche, via alle domande: come ottenere 1.500 euro per i privati e 8.000 per i condomìni

Il sostegno copre acquisto, posa e lavori collegati, ma vale solo per dispositivi conformi e spese già sostenute: documenti, requisiti e passaggi da controllare prima dell’invio

22 Settembre 2026, 20:35

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Oggi si apre la procedura per il Bonus colonnine domestiche, ma il contributo arriverà soltanto a chi ha già completato e pagato un’installazione conforme, conservando fatture elettroniche, pagamenti tracciabili e certificazioni tecniche. Lo Stato copre fino all’80% della spesa, con un massimo di 1.500 euro per i privati e di 8.000 euro per i condomìni: cifre rilevanti, accompagnate però da requisiti più stringenti rispetto alle precedenti edizioni.

Quanto vale il contributo e come si calcola

Il meccanismo è semplice solo in apparenza. Il contributo pubblico copre l’80% delle spese ammissibili, ma entro due tetti distinti: 1.500 euro per ogni persona fisica richiedente e 8.000 euro quando l’intervento riguarda le parti comuni di un edificio condominiale.

Un privato che abbia sostenuto una spesa ammissibile di 1.000 euro potrà ricevere, se la domanda supera i controlli, fino a 800 euro. Con una spesa di 2.000 euro, l’80% sarebbe pari a 1.600 euro, ma il rimborso si fermerà al limite di 1.500. Per ottenere l’importo massimo individuale occorre quindi aver sostenuto almeno 1.875 euro di costi riconosciuti.

Lo stesso criterio vale per i condomìni. L’80% di un intervento da 7.000 euro corrisponde a 5.600 euro; per arrivare al tetto di 8.000 euro, la spesa ammissibile deve raggiungere almeno 10.000 euro. Non si tratta dunque di una somma forfettaria né di uno sconto applicato al momento dell’acquisto, ma di un contributo in conto capitale erogato dopo la presentazione e la verifica della domanda. 

Chi può chiedere il Bonus colonnine domestiche

La misura è destinata a due categorie precise: le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni, questi ultimi esclusivamente per infrastrutture installate sulle parti comuni.

Sono quindi esclusi da questo specifico sportello le società, le imprese e i titolari di ditte individuali quando agiscono nell’ambito dell’attività economica. Il bonus è concepito per la ricarica domestica, non per le infrastrutture aziendali o aperte al pubblico. Nel caso del privato, il dispositivo deve essere destinato all’uso personale e non può diventare una colonnina accessibile indistintamente a terzi. Nel condominio deve invece essere utilizzabile collettivamente dai condòmini, senza trasformarsi in un punto pubblico di ricarica.

Non è richiesto, nelle indicazioni ufficiali, che il richiedente abbia acquistato contestualmente un’automobile elettrica. Il fulcro dell’agevolazione è l’acquisto e la posa di un’infrastruttura conforme alle regole previste, non l’acquisto del veicolo. Resta però indispensabile rispettare tutti i requisiti tecnici e documentali stabiliti per il dispositivo e per l’impianto. (

Quali installazioni rientrano nello sportello 2026

La finestra riguarda le installazioni effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2026. Le domande possono essere trasmesse dalle ore 12 del 22 settembre 2026 fino alle ore 12 del 31 gennaio 2027.

Non possono essere portati in domanda interventi precedenti al 26 giugno 2026: le FAQ precisano che anche la prima fattura relativa alla spesa deve ricadere nel periodo ammesso dalla disciplina introdotta dopo l’entrata in vigore del Dpcm del 10 giugno 2026. Chi ha installato una wallbox negli anni precedenti non può utilizzare questo sportello per recuperare oggi quella spesa.

La scadenza di gennaio non modifica inoltre il termine entro il quale l’installazione deve risultare effettuata. In altri termini, il tempo concesso fino al 31 gennaio 2027 serve per presentare la pratica relativa a lavori completati e pagati entro la finestra agevolata, non per finanziare interventi ancora da realizzare dopo il 31 dicembre.

Il bonus arriva dopo la spesa, non prima

Uno degli aspetti più importanti è anche quello che può generare più equivoci: la misura non finanzia un semplice progetto e non anticipa il denaro necessario per eseguire i lavori. Per chiedere il contributo, la colonnina o wallbox deve essere stata acquistata, installata e pagata.

Il solo acquisto del dispositivo non basta. Serve la posa in opera e occorre una dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore secondo la normativa vigente. Questo impianto distingue il bonus da un voucher utilizzabile al momento dell’ordine: il cittadino sostiene inizialmente l’intero costo e chiede successivamente il rimborso della quota riconoscibile.

Prima di confermare l’acquisto è quindi opportuno verificare non soltanto il prezzo, ma anche la compatibilità del modello con i requisiti dell’incentivo. Una spesa già sostenuta per un’apparecchiatura non ammessa non può essere sanata semplicemente presentando la fattura.

Le caratteristiche tecniche richieste alla colonnina

L’infrastruttura deve essere nuova di fabbrica, di potenza standard, conforme ai requisiti minimi fissati dalla deliberazione Arera 541/2020 e presente, alla data di presentazione della domanda, nell’elenco ufficiale dei dispositivi di ricarica domestica pubblicato dal Gestore dei servizi energetici.

Invitalia chiarisce che è sufficiente la presenza del modello in uno dei due elenchi GSE relativi ai dispositivi con gestione dinamica del carico, indicati come GDC, oppure a quelli senza tale funzione, denominati NO GDC. Non è necessario che la stessa apparecchiatura compaia in entrambi.

Questo controllo dovrebbe essere effettuato prima dell’acquisto, identificando con precisione produttore e modello. La semplice definizione commerciale di “wallbox” o “colonnina domestica” non dimostra infatti l’ammissibilità. Alla domanda deve essere allegata un’apposita attestazione dei requisiti dell’infrastruttura, secondo la modulistica resa disponibile da Invitalia. 

Quali spese possono essere rimborsate

Il perimetro dell’agevolazione non comprende soltanto il prezzo della colonnina. Sono ammissibili l’acquisto e la posa dell’infrastruttura, i lavori sull’impianto elettrico, le opere edili strettamente necessarie, i sistemi e i dispositivi di monitoraggio.

Possono rientrare anche le spese di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudo, oltre ai costi sostenuti per il collegamento alla rete elettrica attraverso l’attivazione di un nuovo POD, cioè il punto di prelievo dell’energia. Ogni voce, tuttavia, deve essere direttamente collegata all’intervento agevolato e adeguatamente documentata.

Restano fuori le spese non riconducibili all’acquisto e alla messa in opera dell’infrastruttura. Non è inoltre ammesso il pagamento in contanti. Tutte le somme devono risultare da strumenti tracciabili e transitare attraverso un conto intestato al beneficiario: bonifico bancario, SEPA Credit Transfer oppure carta di credito o di debito intestata allo stesso soggetto che presenta la richiesta.

C’è poi il divieto di cumulo sulle medesime spese. Non si può ottenere il Bonus colonnine domestiche per costi che abbiano già beneficiato di un’altra agevolazione. La verifica va compiuta con attenzione soprattutto quando l’installazione è inserita in lavori edilizi più ampi o in interventi per i quali siano state richieste detrazioni fiscali. 

Come si presenta la domanda dal 22 settembre

La richiesta può essere inviata esclusivamente online attraverso l’area personale di Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per entrare sono necessarie le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica oppure la Carta nazionale dei servizi.

Una volta effettuato l’accesso, il richiedente deve entrare nella propria scrivania digitale, selezionare “Bonus colonnine domestiche” e compilare integralmente il modulo. È richiesto anche un indirizzo di posta elettronica certificata attivo, che dovrà rimanere valido per tutta la durata del procedimento. Le domande inviate con modalità diverse dalla piattaforma non sono ammesse.

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda. Al termine della compilazione corretta, il sistema rilascia una ricevuta di registrazione. Lo stato della pratica può poi essere seguito nell’area riservata.

Le richieste vengono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione e il contributo è riconosciuto entro i limiti delle risorse disponibili. La scadenza del 31 gennaio 2027 rappresenta dunque il termine massimo, ma non elimina il rilievo dell’ordine di arrivo. In caso di esaurimento dei fondi, l’amministrazione deve darne comunicazione attraverso i canali istituzionali. 

Tempi di erogazione e risorse della misura

Il contributo viene concesso ed erogato in un’unica soluzione, attraverso un decreto del Ministero che può comprendere più beneficiari. Invitalia indica che il provvedimento di concessione deve arrivare entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello, nel rispetto dell’ordine cronologico e della disponibilità finanziaria. Solo dopo l’ammissione avviene l’accredito sul conto comunicato dal richiedente.