il dibattito
Legge elettorale, annunciati 30 ricorsi: che cosa viene contestato e come si arriva alla Consulta
La rete civica prepara il deposito per il 26 ottobre: sei contestazioni e un lungo percorso giudiziario
Trenta ricorsi, novantanove avvocati e una data da rispettare: il 26 ottobre. La Rete per un voto libero e uguale prepara una contestazione giudiziaria della legge elettorale che riguarda il peso dei voti, l’autonomia delle Camere e la scelta dei parlamentari. I numeri sono quelli annunciati dai promotori; l’esito, invece, dipenderà da un percorso che non conduce direttamente alla Consulta.
L’annuncio e il percorso giudiziario
La mobilitazione è stata illustrata durante una conferenza stampa alla Camera. L’avvocato Pietro Adami ha indicato l’obiettivo del deposito contestuale all’entrata in vigore della legge; il costituzionalista Enrico Grosso ha presentato le questioni sulle quali costruire gli atti. Adami ha prospettato la possibilità di prime udienze a metà gennaio e di successive ordinanze di rimessione. È una previsione organizzativa, non un calendario giudiziario acquisito.
Il premio di maggioranza: governabilità e rappresentanza
Il primo terreno di contestazione è il premio di maggioranza. Grosso ne mette in discussione sia la dimensione sia il meccanismo di attribuzione attraverso un numero fisso di seggi. La domanda giuridica è quanto il vantaggio riconosciuto al vincitore possa modificare la rappresentanza senza produrre una sproporzione incompatibile con la Costituzione.
Camera e Senato, due elezioni da non sovrapporre
La seconda contestazione investe l’autonomia elettorale delle Camere e la base regionale del Senato. Secondo la ricostruzione dei promotori, la disciplina collegherebbe l’elezione di un ramo del Parlamento a quella dell’altro; viene inoltre contestata l’attribuzione del premio al Senato su base nazionale.
Chi viene eletto e quanto può scegliere il cittadino
Un altro nucleo riguarda la selezione degli eletti: la possibilità per il cittadino di comprendere come il proprio voto contribuisca all’elezione dei singoli candidati. Qui il parametro di partenza è l’articolo 48, che tutela il voto personale, eguale, libero e segreto.
Anche su questo versante i precedenti richiedono precisione. Nel 2014 la Corte censurò la disciplina delle liste bloccate allora esaminata, che privava gli elettori della possibilità di incidere sulla scelta dei rappresentanti.
Nel 2017, invece, la Consulta intervenne sulla facoltà del capolista eletto in più collegi di scegliere discrezionalmente quello nel quale essere proclamato. Quella scelta poteva determinare quali altri candidati ottenessero il seggio.
Genere, candidato premier e accesso alla competizione
Le altre tre obiezioni annunciate riguardano l’equilibrio di genere, l’indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio e le firme per presentare le liste. Sul primo punto, i promotori segnalano il rischio legato a capilista bloccati appartenenti allo stesso genere; sul secondo, sollevano questioni relative alle prerogative del capo dello Stato; sul terzo, contestano la differenza fra liste obbligate alle sottoscrizioni e liste esentate.
Che cosa può accadere dopo il deposito
La prima verifica riguarderà i presupposti delle azioni. La giurisprudenza costituzionale richiede che il giudizio principale abbia un proprio oggetto, distinto dalla sola richiesta di dichiarare incostituzionale una legge. Il giudice deve motivare l’interesse ad agire e il legame fra la controversia e le disposizioni contestate.
Per il diritto di voto, la Corte ha riconosciuto l’esigenza di evitare che le leggi elettorali politiche restino sottratte al controllo costituzionale. La sentenza del 2017 richiama però anche la necessità di motivare adeguatamente l’interesse dei ricorrenti e la distinzione fra i due giudizi. Esiste dunque una strada già percorsa, non una scorciatoia: ciascuna questione dovrà superare i requisiti processuali prima di essere esaminata nel merito.