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Poste, raccomandate e la sentenza contro i “furbetti” della notifica

Di Giuseppe Bianca |

Palermo – Tempi duri per i “furbetti” della notifica, quelli cioè che fanno finta di non capire sulla ricezione e la notifica di atti a mezzo raccomandata postale. La raccomandata non consegnata per assenza del destinatario “si presume conosciuta dal momento del rilascio nella buca delle lettere del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale”.

A deciderlo la Corte di Appello di Catania con una recente sentenza che ha affrontato un tema grande attualità e sempre più ricorrente nella fattispecie: ovvero da quale momento decorrano gli effetti di una raccomandata non consegnata per assenza del destinatario. Per evitare di rimanere sotterrati da una valanga di malintesi, più o meno dolosamente riprodotti, il sistema corre ai ripari. D’ora in poi dunque sarà bene non sottovalutare l’avviso di giacenza di una raccomandata non consegnata: gli effetti sostanziali e processuali ad essa connessi, infatti, decorrono dall’immissione dell’avviso nella cassetta delle lettere.

A supporto di questa tesi va citata forse una storia che spiega meglio di mille esempi. I soci di una società di persone escludono un socio e gli comunicano a mezzo raccomandata la decisione di esclusione; il destinatario non è in casa così il postino lascia l’avviso di giacenza. La legge consente al socio escluso di impugnare la delibera entro trenta giorni dalla comunicazione: il socio escluso tuttavia notifica l’atto di citazione decorsi trentadue giorni dalla data dell’avviso di giacenza: troppi, secondo la Corte, che ha dichiarato tardiva l’impugnazione, confermando così l’esclusione del socio. La Corte di Appello di Catania ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Andrea Vincenti, partner di Lexia Avvocati, che ha assistito i soci che hanno deliberato l’esclusione: «I giudici – spiega il legale – hanno richiamato i numerosi precedenti conformi della Corte di Cassazione, manifestando correttamente di non voler aderire a quell’orientamento, seppur minoritario, che fa decorrere gli effetti dell’avviso di giacenza trascorsi dieci giorni, in applicazione analogica con quanto è previsto per le notifiche a mezzo posta».

Non c’è bisogno, è dunque la tesi, di una notifica resa ancora più esplicita nel suo dettaglio – chiarisce Vincenti – «E’ un principio di certezza dei rapporti giuridici che gli atti recettizi – come è la raccomandata – si presumano conosciuti dal destinatario nel momento in cui sono recapitati al suo indirizzo, a prescindere dalla loro effettiva conoscenza». Dovendosi computare i trenta giorni per l’impugnazione dalla data dell’avviso di giacenza, allora, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare tardiva l’opposizione, senza neppure entrare nel merito dei motivi che avevano determinato il socio escluso a chiedere ai Giudici il suo ritorno in società.

Quali effetti produrrà adesso questa sentenza che può creare un precedente?

Tutte le volte in cui la posta non può essere consegnata materialmente, a prescindere o meno da indolenza o desistenza attiva alla ricezione e tentativi di sottrarsi alla notifica, l’avviso di giacenza della raccomandata rischia di fare la differenza. Non ci sono più rifiuti del portiere del palazzo che tengono o casi analoghi che fanno cattiva mostra di sé nel campionario dei “furbetti” della notifica. Tra semplificazioni e chiarimenti le cose vanno dunque cambiando. All’inzio del 2019 il primo governo Conte ha predisposto un decreto che definiva le procedure di rilascio delle licenze speciali per i servizi postali di notifica degli atti giudiziari e delle multe. Un atto che ha di fatto posto fine al Monopolio di Poste Italiane sul servizio di consegna. La maggior parte di questi atti, è bene ricordarlo, viaggia per posta nelle buste di colore verde e in coincidenza della sua ricezione spesso muta anche il colore del viso di chi riceve l’avviso. Adesso senza se e senza ma.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA