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Rifiuti, sul Piano della Regione siciliana la competenza è del Tar di Palermo

Così i giudici amministrativi del Lazio con un’ordinanza pubblicata nell’ambito di un ricorso proposto da Sicula Trasporti Spa, società che prospetta una lesività del Piano rispetto alla realizzazione e all’esercizio del proprio impianto di termovalorizzazione e gassificazione

Redazione La Sicilia

11 Marzo 2025, 16:21

rifiuti operai

A giudicare la legittimità del decreto con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Sicilia ha dato parere favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica dell’ "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana" e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale, e della ordinanza con la quale nel novembre scorso il Presidente della Regione Siciliana -, nella qualità di Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione siciliana - ha approvato definitivamente il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani), la competenza è del Tar di Palermo. Così i giudici amministrativi del Lazio con un’ordinanza pubblicata nell’ambito di un ricorso proposto da Sicula Trasporti Spa, società che prospetta una lesività del Piano rispetto alla realizzazione e all’esercizio del proprio impianto di termovalorizzazione e gassificazione.
Il Tar, rilevato come l’eccezione di competenza sollevata dal Comune di Catania (costituito in giudizio) fosse meritevole di accoglimento, ha ritenuto che «le controversie relative alle procedure di adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ivi incluse le relative procedure di Vas e Vinca, rientrino nella sfera di competenza giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali delle singole Regioni nelle quali detti piani sono destinati a produrre i loro effetti"; e il fatto che il Piano sia stato adottato dal Commissario straordinario «non vale a radicare in capo a questo Tribunale la competenza territoriale di carattere funzionale sulla presente controversia».