Gli impianti
Termovalorizzatori e piano rifiuti: a decidere sarà il Tar di Palermo
L'ordinanza del Tar del Lazio: sulla legittimità del documento dovranno esprimersi i magistrati amministrativi palermitani.
La sede del Tar Palermo
Dovrà essere la sede di Palermo del Tar della Sicilia a decidere sulla legittimità dell’ordinanza con la quale il Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del Ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana nel novembre 2024 ha adottato il «Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)». Il Tar del Lazio ha infatti oggi dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione alla controversia in questione.
La decisione è stata presa nell’ambito di un ricorso proposto dall’Associazione Rifiuti Zero Sicilia per contestare un’ordinanza regionale - oltre che gli atti allegati al Bando di indizione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e del Pef di massima con opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - inerente agli interventi di realizzazione del termovalorizzatore di Palermo e di Catania e il successivo provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara aperta.
Il Tar del Lazio, rilevato che il Commissario Straordinario ha eccepito il difetto di competenza territoriale, ha ritenuto che l’eccezione fosse meritevole di accoglimento. Tutto ciò, in quanto «le controversie relative alle procedure di adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti rientrano nella sfera di competenza giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali delle singole Regioni nelle quali detti piani sono destinati a produrre i loro effetti». E nel caso specifico «il gravato piano è destinato a incidere unicamente e direttamente sulla gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, avendo quindi una portata effettuale circoscritta al solo ambito regionale corrispondente con la circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia».
L’effetto è stato la dichiarazione d’incompetenza territoriale con l’indicazione del Tar per la Sicilia, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di legge.