il voto
Il Senato approva la riforma della Corte dei conti voluta dal governo. Cosa cambia davvero e che partita si gioca nel prossimo anno
Un provvedimento che riscrive responsabilità, controlli e pareri della magistratura contabile: tra tetto al risarcimento per danno erariale, silenzio-assenso in 30 giorni e una delega al Governo per riorganizzare la Corte
Il Senato ha dato l'ok a una delle riforme più controverse dell'anno, quella sulla Corte dei Conti: 93 voti favorevoli, 51 contrari, 5 astenuti. Arriva così il via libera definitivo al cosiddetto ddl Foti, confermando il testo licenziato ad aprile dalla Camera e chiudendo un cantiere aperto da mesi tra audizioni, allarmi e prese di posizione.
Il provvedimento porta la firma dell’attuale ministro per gli Affari europei e per il Pnrr, Tommaso Foti: un’iniziativa parlamentare poi diventata bandiera politica della maggioranza per «disinnescare la paura della firma» da parte degli amministratori locali, semplificare i procedimenti e dare tempi certi ai pareri. Ai detrattori, che parlano di «deresponsabilizzazione», la maggioranza risponde con un numero e un orologio: il tetto al risarcimento fissato al 30% (o a due annualità lorde di stipendio) nei casi senza dolo e la finestra di 30 giorni entro cui la Corte dovrà esprimersi: scaduti i termini, scatta il silenzio-assenso e chi ha chiesto il parere è esente da responsabilità.
Di seguito, in modo chiaro e documentato, che cosa cambia e come.
Che cos’è la riforma e chi l’ha promossa
Il cuore del provvedimento è la proposta di legge a prima firma Tommaso Foti, cofirmata da Paolo Barelli e Riccardo De Corato. Il testo modifica la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il Codice della giustizia contabile (d.lgs. 174/2016), con un duplice obiettivo: ridefinire la responsabilità amministrativa e per danno erariale e rimodellare le funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti. Il ddl è stato approvato dalla Camera il 9 aprile 2025 e, dopo l’esame a Palazzo Madama, ha ottenuto l’ok definitivo il 27 dicembre 2025, a fine sessione di bilancio.
Il doppio tetto al risarcimento per danno erariale
La norma più discussa introduce un limite massimo al ristoro che può essere richiesto ai condannati per danno erariale quando non vi sia dolo o illecito arricchimento. In concreto: la Corte dei conti «esercita il potere di riduzione» e pone a carico del responsabile un importo «non superiore al 30% del pregiudizio accertato» e, comunque, non superiore al «doppio della retribuzione lorda» percepita nell’anno di inizio della condotta (o nell’anno precedente o successivo).
Per chi non è dipendente pubblico ma gestisce risorse pubbliche a vario titolo, il tetto alternativo è il «doppio del corrispettivo o dell’indennità» percepiti per l’incarico che ha generato il danno. Restano fuori dal tetto i casi accertati di dolo e di illecito arricchimento, per i quali non si applica la riduzione.
Il messaggio politico è esplicito: rafforzare la sanzione nei casi più gravi (dolo, arricchimento illecito), ma evitare che errori senza dolo producano condanne dal valore economicamente illimitato. I magistrati contabili, però, temono l’effetto contrario: una minore deterrenza soprattutto nei comparti dove la dispersione di risorse pubbliche è storicamente elevata. La critica è secca: se per un danno di 1 milione di euro senza dolo il massimo esigibile diventa 300mila euro, la leva dissuasiva si indebolisce e la collettività recupera meno.
Silenzio-assenso sui pareri e sugli atti: il timer è a 30 giorni
L’altro snodo strutturale riguarda la funzione consultiva e di controllo della Corte dei Conti. Il ddl stabilisce che: le sezioni competenti della Corte dei conti hanno 30 giorni per rendere i pareri in materia di contabilità pubblica quando richiesti da ministeri o enti territoriali su questioni di valore non inferiore a 1 milione di euro, incluse quelle connesse a Pnrr e Pnc.
Se la Corte non si pronuncia nei 30 giorni, il parere «si intende reso» in senso conforme all’impostazione dell’amministrazione richiedente. Tradotto: scatta il silenzio-assenso e, soprattutto, è esclusa la colpa grave per chi ha conformato l’atto al parere espresso o implicito.
Si precisano termini perentori anche sul controllo preventivo di legittimità su alcuni atti (per esempio gli atti di aggiudicazione connessi al Pnrr): decorso il termine senza deliberazione, l’atto «si intende registrato» e l’amministrazione beneficia dell’esclusione di responsabilità per i profili sottoposti al controllo.
I sostenitori della riforma sottolineano che la certezza dei tempi è essenziale per sbloccare procedure, evitare colli di bottiglia e superare la “firmite” che rallenta programmi e opere. Le opposizioni e l’Associazione dei magistrati della Corte dei conti avvertono invece un «rischio sistemico»: con uffici spesso sotto organico, il silenzio-assenso può trasformarsi in una approvazione automatica di atti complessi e ad alto impatto finanziario, spesso legati a decine di miliardi tra Pnrr e fondi UE. Anche perché la cosa più importante che una riforma della giustizia dovrebbe fare - l'aumento di risorse per potenziare gli organici - non viene affrontata.
Come cambia la colpa grave e che cosa vuol dire «buona fede presunta»
Il ddl riscrive anche il perimetro della colpa grave, tipizzandone i contorni. Costituisce colpa grave, tra l’altro, la «violazione manifesta» delle norme applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto escluso dagli atti o la negazione di un fatto provato dagli atti.
Non integra colpa grave la condotta determinata dall’adesione a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Per gli organi politici, la buona fede è presunta quando gli atti sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, salvo prova contraria e fatti salvi i casi di dolo.
Queste clausole mirano a delimitare la responsabilità dove l’interpretazione è ragionevole e sostenuta da prassi giurisprudenziali o pareri qualificati. Anche qui, però, i giudici contabili temono che la presunzione di buona fede riduca la capacità di sindacare decisioni politiche dannose, specie quando l’istruttoria tecnica è fragile.
Polizza obbligatoria e sanzioni accessorie
Novità importante, spesso passata in secondo piano nel dibattito. Chi assume un incarico che comporta la gestione di risorse pubbliche deve stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni patrimoniali cagionati per colpa grave. La compagnia assicurativa diventa litisconsorte necessario nei giudizi.
Nelle ipotesi più gravi, la Corte dei conti può disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo tra sei mesi e tre anni, con obbligo per l’amministrazione di avviare le conseguenti procedure.
Per il Governo questa è la “rete” che accompagna il nuovo regime: chi sbaglia senza dolo ha un tetto, ma deve comunque assicurarsi e può essere sospeso dalle leve di spesa. Per i critici, la polizza rischia di scaricare il costo delle disfunzioni sul premio assicurativo e, indirettamente, sui bilanci pubblici attraverso contratti più onerosi o contenziosi più lunghi.
Controlli e Pnrr: cosa entra nel perimetro
La riforma amplia e puntualizza il controllo preventivo di legittimità su atti ad alta rilevanza economica, in particolare rientrano nel controllo preventivo i provvedimenti di aggiudicazione (anche provvisori) e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione, se connessi a Pnrr e Pnc, sopra le soglie del Codice dei contratti pubblici.
Regioni, Province autonome ed enti locali potranno estendere al controllo a chiamata ulteriori atti di appalto Pnrr/Pnc oltre soglia, previo parere delle Sezioni riunite della Corte.
I fautori del ddl rivendicano che si introduce un controllo «più mirato» dove circolano grandi risorse, offrendo al contempo uno scudo per i dirigenti che chiedono il parere e rispettano tempi e prassi. La magistratura contabile paventa, invece, un effetto imbuto: più atti da controllare in tempi ristretti, con il rischio concreto che si moltiplichino i casi che maturano lo scatto del silenzio-assenso.
La delega al Governo: riorganizzazione della Corte e separazione delle funzioni
La seconda gamba della riforma è la delega al Governo (entro 12 mesi dall’entrata in vigore) per ridisegnare l’organizzazione della Corte dei conti. Tra i criteri: accorpamento e riorganizzazione delle sezioni, con la possibilità che ogni sede territoriale si articoli in una sola sezione abilitata a funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali. Rafforzamento della funzione nomofilattica delle Sezioni riunite su tutte le funzioni; poteri di indirizzo e coordinamento del Procuratore generale sulle procure territoriali, fino all’avocazione di istruttorie in casi tipizzati. Separazione funzionale tra requirenti e giudicanti e rotazione nelle funzioni, con divieto di passaggio dal ruolo requirente a quello giudicante. Rimborso delle spese legali a carico delle amministrazioni per i giudizi di responsabilità amministrativa, secondo modalità da definire.
È la parte che più inquieta i magistrati contabili: temono una centralizzazione che possa comprimere l’autonomia delle procure territoriali e un riassetto che mischi le funzioni indebolendo specialismi e presìdi. La maggioranza replica che la riorganizzazione mira a una Corte più efficiente, con indirizzi uniformi e carichi di lavoro meglio distribuiti.
Le ragioni della maggioranza
Combattere la “paura della firma”: oggi troppe decisioni vengono rinviate o sterilizzate dal timore di processi che spesso si chiudono con assoluzioni o archiviazioni.
Dare tempi certi all’azione amministrativa: 30 giorni sono un orizzonte definito per pareri e controlli preventivi, con meccanismi che liberano chi ha chiesto un parere in buona fede da un pendolo di responsabilità senza fine.
Rafforzare la certezza del diritto: tipizzare la colpa grave e riconoscere efficacia “esimente” a pareri e giurisprudenza prevalente significa ridurre l’alea interpretativa e costruire un contesto prevedibile per i decisori pubblici.
Le obiezioni dei magistrati contabili e delle opposizioni
Riduzione della deterrenza: con il tetto del 30% o delle due annualità, nei casi senza dolo la sanzione economica si ridimensiona, rischiando di incoraggiare condotte imprudenti.
Rischio di approvazioni tacite: il silenzio-assenso su pareri e visti, in una Corte con carenze di organico, può tradursi in una valanga di atti “approvati” per scadenza, non per effettivo scrutinio.
Centralizzazione e sbilanciamento degli equilibri: i nuovi poteri del Procuratore generale e l’accentramento delle sezioni potrebbero comprimere l’indipendenza diffusa, alterando gli equilibri tra poteri dello Stato.
Possibili criticità con le regole UE sui fondi: abbassare la soglia di responsabilità potrebbe cozzare con gli obblighi di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e di recupero effettivo delle somme indebitamente spese.
Che cosa succede adesso: tempi, decreti, impatto operativo
Con il voto del 27 dicembre 2025, il provvedimento è approvato in via definitiva. L’entrata in vigore scatterà dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le norme su tetto risarcitorio, pareri e controlli saranno operative secondo il calendario della legge.
La parte più delicata si gioca nei 12 mesi successivi, con i decreti legislativi della delega: lì si definiranno nel dettaglio l’organizzazione della Corte, la separazione delle funzioni, le regole di coordinamento della Procura generale, il regime dei rimborsi delle spese legali.
Per amministrazioni e dirigenti, cambiano le strategie di tutela: diventerà centrale domandare pareri tempestivi, istruire bene le richieste e monitorare la finestra dei 30 giorni. Altrettanto importante la corretta copertura assicurativa e la tracciabilità delle scelte per documentare la buona fede.
Per la Corte dei conti, si apre una stagione complessa: più pareri e controlli preventivi in tempi stretti, con la necessità di adeguare organici e processi interni per non vedere trasformato il silenzio-assenso in una routine di fatto.
In sintesi: i 5 punti-chiave da tenere a mente
- Responsabilità erariale: tetto al 30% del danno accertato o, in alternativa, al doppio della retribuzione lorda (o del corrispettivo) nei casi senza dolo o illecito arricchimento.
- Pareri in 30 giorni: scaduto il termine, il parere si intende favorevole all’impostazione dell’amministrazione; chi si è conformato è esente da colpa grave.
- Controllo preventivo: termini perentori anche per i visti su atti Pnrr/Pnc e, se scadono, l’atto “si intende registrato” con esclusione di responsabilità per i profili esaminati.
- Colpa grave tipizzata e buona fede presunta per gli organi politici quando gli atti sono vistati dai responsabili tecnici, salvo dolo.
- Delega al Governo entro 12 mesi: riorganizzazione della Corte dei conti, poteri di coordinamento della Procura generale, separazione funzionale tra requirenti e giudicanti, rimborsi spese legali.