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Cosa prevede davvero la riforma della giustizia: punti chiave e impatto sui giudici

Separazione delle carriere, doppio Csm, nuova corte disciplinare: cosa cambia davvero per chi indossa la toga: tutto quello che c'è da sapere

Redazione La Sicilia

10 Gennaio 2026, 17:08

Cosa prevede davvero la riforma della giustizia: punti chiave e impatto sui giudici

È il 10 gennaio 2026 e, mentre l’opposizione lancia il comitato per il No al referendum, fuori dai microfoni la domanda che tutti si fanno è una sola: al netto degli slogan, cosa cambierà concretamente per giudici e pubblici ministeri se la riforma costituzionale passerà? Per capirlo bisogna togliere la polvere del dibattito e guardare dentro il testo, gli articoli, le date, i numeri. Perché la riforma non è più un’ipotesi: ha superato le quattro letture parlamentari – ultima il 30 ottobre 2025 con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti al Senato – ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale: manca il giudizio degli elettori, atteso nella primavera 2026.

Il cuore del cambiamento: due carriere che non si incrociano più

La riforma riscrive il Titolo IV della Costituzione e, soprattutto, scolpisce un principio: una sola magistratura, ma con due percorsi separati – la carriera giudicante e la carriera requirente. Oggi un magistrato, entro i primi 10 anni, può cambiare una volta funzione, passando da pm a giudice o viceversa (limite introdotto con la riforma Cartabia). Domani, se il referendum confermerà, questa possibilità verrebbe meno: la scelta avverrà all’inizio e resterà tale. È la “separazione delle carriere” in senso proprio.

Esempio concreto: una neomagistrata di 27 anni che oggi vince il concorso entra in tirocinio, affianca giudici e pm e poi sceglie il suo primo incarico; tra qualche anno, entro i limiti temporali, potrebbe chiedere il passaggio. Con la riforma, quella stessa neomagistrata dovrà imboccare fin da subito una strada e non potrà più attraversare il confine. Questo vincolo punta – secondo i promotori – a rafforzare la terzietà del giudice e la parità tra accusa e difesa; per i critici, invece, rompe l’unità culturale della magistratura e rischia di indebolire l’indipendenza dell’ufficio del pubblico ministero.

Come cambiano gli organi di autogoverno: dal Csm al “doppio Csm”

Oggi il Consiglio superiore della magistratura è uno solo e governa sia i giudici sia i pm. La riforma lo spezza in due: nasceranno il Csm della magistratura giudicante e il Csm della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Membri di diritto saranno, rispettivamente, il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Tutti gli altri componenti non verranno più eletti ma estratti a sorte: per un terzo tra professori e avvocati indicati dal Parlamento in seduta comune, per due terzi tra i magistrati delle rispettive carriere. Mandato: 4 anni, non rinnovabile e senza possibilità di rientrare nel sorteggio successivo.

Questo è uno dei passaggi più divisivi. Il governo sostiene che il sorteggio riduce il correntismo e rende l’autogoverno meno autoreferenziale; l’Anm replica che il Parlamento – definendo gli elenchi dei “laici” – guadagna un’influenza indiretta e che la perdita del voto tra toghe indebolisce la rappresentanza. In ogni caso, i due Csm manterranno le leve essenziali delle carriere: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di funzioni. Ma non avranno più il potere disciplinare.

Nasce l’“Alta Corte disciplinare”: chi giudica i magistrati quando sbagliano

La giurisdizione disciplinare – oggi affidata alla Sezione disciplinare del Csm – trasloca a una nuova Alta Corte disciplinare composta da 15 membri: 3 nominati dal Quirinale, 3 sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento, 6 estratti tra i magistrati giudicanti con almeno 20 anni di servizio e funzioni di legittimità, 3 tra i requirenti con gli stessi requisiti. Il presidente dell’Alta Corte sarà scelto tra i componenti “laici” (nominati o sorteggiati). Le sue sentenze potranno essere impugnate solo davanti alla stessa Alta Corte in diversa composizione, non in Cassazione. È un’architettura che i sostenitori ritengono più netta e imparziale; i critici parlano di una giustizia “autoreferenziale” con un canale d’appello interno e non esterno.

Esempio concreto: un pm è accusato di violazione disciplinare per dichiarazioni pubbliche ritenute sconvenienti. Oggi il fascicolo finisce alla Sezione disciplinare del Csm. Con la riforma, il procedimento approderà all’Alta Corte: primo grado davanti a un collegio; eventuale impugnazione sempre all’Alta Corte, ma con un diverso collegio. I due nuovi Csm restano fuori dalla giurisdizione disciplinare e si occupano solo delle conseguenze di carriera (come le valutazioni di professionalità) a valle della decisione.

Cosa non cambia (e cosa resta da decidere)

L’accesso in magistratura: l’articolo 106 della Costituzione continua a prevedere che le nomine avvengano “per concorso”. Il testo costituzionale non dice se i concorsi dovranno essere uno o due – tema rinviato alle leggi attuative. Oggi il concorso è unico, la scelta della funzione arriva dopo tirocinio e graduatoria; con la separazione delle carriere, la questione “uno o due concorsi” è aperta e rilevante soprattutto per gli studenti di giurisprudenza.

Le funzioni del Presidente della Repubblica: resta la presidenza dell’autogoverno, che diventa “doppia” con due Csm.

Le leggi attuative: il testo impone di vararle “entro un anno” dall’entrata in vigore della riforma; fino ad allora continuano ad applicarsi le norme vigenti.

In altre parole: la riforma ridisegna la cornice costituzionale e rimanda ai decreti e alle leggi ordinarie una parte delle scelte più concrete (come i percorsi di formazione, la geografia degli uffici e – soprattutto – l’eventuale sdoppiamento dei concorsi).

Il percorso politico e le prossime tappe: dal Parlamento al referendum

Il disegno di legge governativo nasce alla Camera come A.C. 1917 il 13 giugno 2024; la prima approvazione arriva il 16 gennaio 2025. Il 22 luglio 2025 il Senato dà il suo primo via libera (con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astenuti). La Camera conferma in seconda deliberazione il 18 settembre 2025; il 30 ottobre 2025 il Senato chiude il percorso con l’ultimo voto (i numeri finali: 112-59-9). Non essendo stati raggiunti i due terzi in ciascuna Camera, la legge è sottoposta a referendum confermativo, senza quorum: il voto è atteso nella primavera 2026.

Nel frattempo il fronte politico si organizza. Il 10 gennaio 2026 a Roma il comitato “Società civile per il No” schiera sul palco Elly Schlein, Giuseppe Conte, Maurizio Landini, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Le accuse: “mania del controllo”, “ritorno della casta”, rischio di indebolire i contrappesi democratici e di delegittimare la magistratura. Parole pesanti, che intercettano la mobilitazione di associazioni e sindacati.

Sul fronte opposto, la premier Giorgia Meloni rivendica un “traguardo storico” e insiste sull’obiettivo di costruire una giustizia “più equa e trasparente”. Con lei, la maggioranza di centrodestra e una parte dell’avvocatura penalista – in testa l’Unione Camere Penali, favorevole da sempre alla separazione delle carriere come condizione per un “giudice terzo” e una vera parità tra le parti.

Le obiezioni delle toghe: cosa teme l’Anm

La Associazione nazionale magistrati contesta due pilastri: il doppio Csm estratto a sorte e l’Alta Corte disciplinare. La prima critica: il sorteggio indebolirebbe competenze e responsabilità della rappresentanza togata; la seconda: il nuovo giudice disciplinare, con impugnazione interna e una presidenza di estrazione “laica”, finirebbe per squilibrare i poteri a svantaggio dell’autonomia. Il 20 gennaio 2025 l’Anm parlò di “stravolgimento” degli equilibri costituzionali; il 5 marzo 2025, dopo un incontro a Palazzo Chigi, ribadì il dissenso. Anche il Csm – in plenum – espresse un parere negativo sul ddl il 24 gennaio 2025.

Di fronte a queste accuse, il governo replica che l’impianto allinea l’Italia a modelli europei dove pm e giudici sono istituzionalmente distinti, e che il sorteggio argina le degenerazioni del correntismo. Sull’efficienza dei processi, però, persino alcuni sostenitori ammettono che la separazione delle carriere non basta: servono organici, tecnologia, gestione dei carichi.

Separazione delle carriere e processo penale: cosa succede in aula

Una delle ragioni invocate dai fautori della riforma è la simmetria tra accusa e difesa. Gli avvocati penalisti sostengono che due carriere del tutto distinte rafforzino l’imparzialità del giudice, che non avrà più nemmeno in astratto la possibilità di intraprendere – o aver intrapreso – la carriera del pm; e che un pm con un proprio Csm autonomo potrà perseguire l’azione penale senza l’“ombra” dell’organo di autogoverno dei giudici. Sul piano pratico, in aula non cambia la struttura del processo, ma cambiano le premesse istituzionali: il giudice resta terzo, il pm resta parte. Il governo sostiene che questo allineamento di architettura possa tradursi, indirettamente, in fiducia e prevedibilità; per i contrari, la parità si conquista con risorse e procedure, non con nuovi organi.

Le paure dell’opposizione: contrappesi e “deriva” europea

Dal palco romano del 10 gennaio 2026, Schlein, Conte, Landini, Fratoianni e Bonelli disegnano un filo rosso che unisce la riforma della magistratura al premierato e ad altri interventi: una “mania del controllo” che, a loro dire, mette a rischio l’indipendenza dei giudici e i contrappesi democratici. L’argomento più evocato è il confronto con Paesi come Polonia e Ungheria, dove le riforme giudiziarie hanno aperto contenziosi con l’Unione europea. È un linguaggio politico che fotografa la posta in gioco referendaria: non solo tecnica istituzionale, ma l’idea di equilibrio tra poteri che il Paese vuole darsi.

Cosa succede se vince il Sì (e se vince il No)

Se vince il : la riforma entra in vigore; entro 12 mesi il Parlamento (e il governo, se delegato) dovranno approvare le leggi attuative su Csm, Alta Corte, ordinamento giudiziario e, con ogni probabilità, formazione e accesso. In prospettiva, i primi effetti sulle carriere potrebbero vedersi in 7-8 anni, come ha stimato lo stesso governo, perché il sistema dovrà essere gradualmente riallineato.

Se vince il No: resta l’assetto vigente. Il dibattito sulle degenerazioni del correntismo e sulla fisionomia dell’azione disciplinare non si esaurirà comunque – come dimostra la recente “legge Nordio” (9 agosto 2024, n. 114) che, su un altro fronte, ha già inciso su reati e misure come l’abolizione dell’abuso d’ufficio e la collegialità per alcune misure cautelari (dal 25 agosto 2026).

Ma la partita non finisce al seggio

Sia i sostenitori sia i detrattori della riforma sanno che il referendum non chiuderà la questione. Se confermata, la separazione delle carriere vorrà dire ripensare scuole della magistratura, concorsi, organici, geografia degli uffici. Vorrà dire – per esempio – calibrare i fabbisogni: quanti pm servono a Milano o a Napoli? E quanti giudici penali a Roma? Vorrà dire anche decidere come valorizzare le competenze maturate da chi oggi siede in procura ma ha esperienza di giudizio, o viceversa. Sono scelte non banali, che richiedono decreti, risorse, tempi di transizione. In controluce c’è il tema che tocca i cittadini: processi più rapidi, prevedibili e giusti. Che non dipendono solo dalla geometria costituzionale, ma anche – e forse soprattutto – da investimenti e organizzazione.

Nel frattempo, la campagna elettorale referendaria è iniziata. I comitati del No promettono piazze, firme e un racconto “civile” del rischio di un potere giudiziario più esposto alla politica. Il governo e la maggioranza, con l’Ucpi in scia, rilanciano la promessa di una stagione di “terzietà” e di giusto processo. La scelta, come spesso accade nelle riforme costituzionali, sarà prima culturale che tecnica. Ma almeno, questa volta, la posta è nitida: da che parte mettere il confine tra chi accusa e chi giudica.