la scheda
Cosa cambia se il TAR conferma o annulla la delibera sulla data del referendum
La sfida dei calendari: tra firme lampo e carte bollate, cosa può succedere davvero al voto di marzo
Una pagina web che macina numeri in tempo reale e, a poche fermate di metro, un’aula di giustizia dove si discute di giorni, decreti e competenze. Da una parte il contatore delle sottoscrizioni: oltre 500.000 firme raccolte online dal 22 dicembre per chiedere un referendum “dal basso” sulla riforma della giustizia. Dall’altra il TAR del Lazio, chiamato a dire se la delibera che fissa le urne al 22 e 23 marzo 2026 debba restare in piedi o cadere. In mezzo, un Decreto del Presidente della Repubblica già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2026: un atto che rende la partita più complessa, ma non priva di conseguenze concrete a seconda dell’esito del ricorso.
Il punto fermo, oggi: i promotori – i cosiddetti “15 cittadini” – annunciano di aver tagliato il traguardo delle 500mila firme; hanno già presentato ricorso al TAR del Lazio contro la delibera del Consiglio dei ministri del 12 gennaio, chiedendo di sospendere il calendario deciso dal governo e poi formalizzato con il DPR del 13 gennaio, che convoca il referendum confermativo ex articolo 138 per il 22-23 marzo. Il TAR, in prima battuta, ha respinto la sospensiva urgente; la discussione collegiale è fissata per il 27 gennaio. Nel frattempo il decreto di indizione resta efficace.
Di seguito, una guida ragionata – giuridica e politica – su che cosa cambierebbe se il TAR confermasse la delibera o, al contrario, la annullasse.
Un promemoria di contesto: le tre date-chiave che incastrano l’agenda
30 ottobre 2025: la riforma costituzionale sulla giustizia (“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”) viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Scatta il termine di tre mesi in cui è possibile chiedere referendum confermativo con le firme popolari, i parlamentari o i Consigli regionali, come prevede la legge n. 352/1970.
19 novembre 2025: l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ammette le richieste presentate da deputati e senatori. È questo passaggio ad attivare la procedura che consente al governo di deliberare l’indizione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 352/1970.
12-13-14 gennaio 2026: il Consiglio dei ministri fissa le date al 22-23 marzo; il Presidente della Repubblica firma il decreto di indizione il 13 gennaio; il DPR viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio.
Nel frattempo, dal 22 dicembre, i “15” aprono la piattaforma per la raccolta firme online, sostenuti dalle opposizioni: il 15 gennaio 2026 comunicano di aver superato la soglia delle 500.000 sottoscrizioni. Gli stessi promotori avevano preannunciato il ricorso sia in sede amministrativa sia, se necessario, in altre sedi, contestando ciò che definiscono un’interpretazione “restrittiva” dei termini.
Il nodo giuridico, in cinque punti essenziali
Il referendum è un confermativo ex art. 138: non si giudica l’ammissibilità della materia (come per l’art. 75), ma si verifica la regolarità della richiesta e si fissa la data. Dopo l’ammissione dell’Ufficio centrale della Cassazione, la legge 352/1970 prevede che il referendum sia indetto con DPR “su deliberazione del Consiglio dei ministri” entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ammette, con la votazione in una domenica tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto.
I promotori “popolari” sostengono che l’esecutivo avrebbe dovuto considerare l’intero termine di 90 giorni per la raccolta firme da parte dei cittadini, e dunque attendere la scadenza naturale (indicata attorno al 30 gennaio) prima di fissare la data.
Il governo rivendica il rispetto della cornice legale dell’art. 15 della legge 352/1970: dopo l’ammissione dei quesiti parlamentari, scatta il meccanismo che porta al DPR entro 60 giorni, senza che sia necessario attendere l’esito della raccolta firme popolare, che in questo caso ha funzione concorrente e non esclusiva.
Il DPR di indizione ha natura di atto di alta amministrazione con funzione di garanzia: la giurisprudenza amministrativa, in casi precedenti, ha mostrato un atteggiamento di forte deferenza verso gli atti che recepiscono le determinazioni degli organi di garanzia (Cassazione/Ufficio centrale), ritenendo inammissibili i ricorsi diretti contro il decreto presidenziale quando si limita a recepire quelle determinazioni.
Il TAR del Lazio il 14 gennaio ha respinto la sospensione cautelare “monocratica” e ha fissato al 27 gennaio la camera di consiglio sulla richiesta di sospensiva collegiale; la decisione di merito richiederà più tempo, ma una sospensiva cambierebbe subito la traiettoria.
Da qui, i due scenari.
Se il TAR conferma la delibera del 12 gennaio – e, di riflesso, non interferisce con il DPR del 13 gennaio – il calendario resta immutato: voto il 22 e 23 marzo 2026. Che cosa comporta in pratica?
Calendario elettorale consolidato. Restano validi tutti gli adempimenti organizzativi già avviati: per l’estero, la spedizione dei plichi postali – che per legge deve partire quasi un mese prima del voto in Italia – prosegue senza incertezze; in Italia, i Comuni completano l’aggiornamento delle liste e la formazione dei seggi. Le amministrazioni (interno, esteri, comuni) mantengono la road map.
Nessun “congelamento” della campagna. Comitati per il Sì e per il No possono pianificare messaggi e tempi di spesa sapendo che la scadenza di fine marzo è scolpita. Lo stesso vale per la comunicazione istituzionale: tempi certi, informazione ai cittadini, dibattiti.
Effetto politico: maggioranza in controllo del timing. La decisione di votare a marzo viene letta come una scelta che valorizza l’iniziativa parlamentare già ammessa dalla Cassazione; le opposizioni perdono l’argomento dell’urgenza “imposta”. I promotori popolari, pur avendo centrato le 500mila firme, vedono il loro strumento non necessario ai fini dell’indizione, con possibile frustrazione della narrativa “partecipativa”.
Messaggio istituzionale: prevale la lettura “testuale” dell’art. 15 della legge 352/1970. La conferma da parte del TAR consoliderebbe l’interpretazione secondo cui l’ammissione dei quesiti parlamentari basta a mettere in moto la macchina, senza necessità di attendere la scadenza del termine trimonthly per le firme popolari.
Prospettiva di ulteriori ricorsi: i promotori potrebbero tentare altre strade (ad esempio contestazioni puntuali sul procedimento), ma la giurisprudenza amministrativa, specie quando entra in gioco un DPR che recepisce un’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, è tendenzialmente restrittiva. In termini pratici, il margine per incidere sulla data si assottiglia.
Se il Tar concede la sospensiva il 27 gennaio, o – in ipotesi più netta – annullasse la delibera, gli effetti si articolerebbero su due piani: formale e sostanziale: il corto circuito con il DPR. Il calendario è stato fissato da un DPR del 13 gennaio (pubblicato il 14). Un’eventuale sospensiva o annullamento della delibera del Cdm colpirebbe l’atto presupposto, lasciando aperto il tema del decreto presidenziale: formalmente il DPR resterebbe in vigore, ma la caduta dell’atto presupposto spingerebbe a una valutazione urgente a Palazzo Chigi e al Quirinale su come procedere per evitare conflitti o vuoti di legittimazione. In un quadro simile, è verosimile attendersi un intervento correttivo del governo (nuova delibera) o un aggiornamento del decreto, pur tenendo conto della tradizionale “insindacabilità” del DPR quando dà attuazione a decisioni degli organi di garanzia.
Slittamento tecnico del voto. Una sospensiva a fine gennaio renderebbe logisticamente complicata la conferma di 22-23 marzo: gli adempimenti per l’estero (spedizioni entro febbraio) e per i seggi sul territorio mal si conciliano con un calendario sub iudice. Il rischio concreto sarebbe di spostare le urne in avanti, verosimilmente in aprile o successivamente, compatibilmente con i finestroni elettorali e con la cornice della legge 352/1970.
Riconoscimento (implicito) della “concorrenza virtuosa” tra richieste. Un’accoglienza, anche solo cautelare, del ricorso dei “15” darebbe rilievo all’argomento secondo cui l’iniziativa popolare non può essere “compressa” dall’attivazione parlamentare già ammessa dalla Cassazione: la data del referendum andrebbe fissata dopo che i cittadini hanno avuto tutti i 90 giorni per depositare le firme. Ciò non significherebbe escludere la richiesta parlamentare, ma coordinare i due binari.
Impatto politico: ripartenza della narrazione dal basso. Le opposizioni e i promotori dell’iniziativa popolare avrebbero un assist narrativo potente: “si è voluto correre, ma i giudici hanno frenato”. La maggioranza sarebbe chiamata a motivare pubblicamente lo slittamento, rivendicando il rispetto letterale dell’art. 15 ma dovendo fare i conti con l’effetto reputazionale di una decisione cautelare avversa.
Costi e organizzazione: un effetto domino. Posticipare il voto comporta costi aggiuntivi per stampa schede, logistica, straordinari, oltre a un potenziale effetto di disorientamento sull’elettorato e sulla comunicazione pubblica. Per i cittadini all’estero – che votano per corrispondenza – lo slittamento impone una riprogrammazione delle spedizioni dei plichi e delle scadenze di opzione.
Con la sospensiva o l’annullamento, insomma l’asse del dibattito si sposta dal merito della riforma al “diritto al tempo” dell’iniziativa popolare, e il calendario elettorale entra in zona turbolenza.