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IL DECRETO

Ddl Migranti, svolta sul mare: cosa cambia davvero tra “blocco navale”, Paesi terzi e nuove regole sui Cpr

Un testo unico che intreccia sicurezza e diritto d’asilo: più poteri al Governo ma i nodi giuridici restano aperti

12 Febbraio 2026, 19:13

Ddl Migranti, svolta sul mare: cosa cambia davvero tra “blocco navale”, Paesi terzi e nuove regole sui Cpr

Un testo unico che intreccia sicurezza e diritto d’asilo: più poteri al Governo in caso di “pressione eccezionale”, trasferimenti verso Paesi terzi ritenuti sicuri (Albania in testa) e una stretta sulle tutele. Ma i nodi giuridici restano aperti.

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Nella notte tra il fruscio della risacca e il rollio di una motovedetta, il confine tra soccorso e interdizione si stringe nella lunghezza di una riga: quella che, nel nuovo disegno di legge sull’immigrazione, consente al Governo di “interdire temporaneamente l’attraversamento del limite delle acque territoriali”. È il cuore politico e simbolico del provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei ministri: il cosiddetto “blocco navale”, definito nei documenti come misura di emergenza per fino a 30 giorni, prorogabile a scalini e comunque per non oltre 6 mesi, con sanzioni da 10.000 a 50.000 euro e possibilità di confisca in caso di recidiva per chi viola il divieto. Nelle stesse righe, la porta – fino a ieri socchiusa – ai trasferimenti in Paesi terzi sicuri, con l’Albania indicata come esempio operativo per l’Italia.

Tre piani che si sovrappongono: emergenza, struttura, deleghe

Secondo la nota ufficiale, il testo – composto da circa 17 articoli – ha una doppia anima. Da un lato contiene norme immediatamente applicabili dopo la pubblicazione; dall’altro conferisce una delega al Governo, valida per 6 mesi, per adottare decreti legislativi di attuazione del Patto Ue su migrazione e asilo del 14 maggio 2024 e dei nuovi regolamenti europei, in particolare quelli su “crisi” e “forza maggiore”. Quadro ambizioso: dalla disciplina dei divieti d’ingresso marittimi, alla stretta sulle espulsioni, passando per l’armonizzazione con l’Europa sul concetto di Paese terzo sicuro e sull’elenco Ue dei Paesi di origine sicuri.

Sul piano europeo, il riferimento chiave è il Regolamento (UE) 2024/1359 sulle situazioni di crisi e forza maggiore: entrato in vigore nel giugno 2024, ma con piena applicazione prevista dal 1° luglio 2026, introduce margini di deroga temporanei alle procedure di asilo e frontiera. È uno snodo essenziale anche per capire la finestra temporale in cui il Governo italiano potrà muoversi con maggiori leve, sempre entro perimetri Ue.

Di seguito, i cardini del provvedimento e le implicazioni.

“Interdizione temporanea” delle acque territoriali

  1. La misura nasce come strumento “eccezionale” in presenza di una “minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”: non solo rischio terrorismo, ma anche “pressione migratoria eccezionale”, emergenze sanitarie o eventi internazionali ad alta sensibilità. L’interdizione viene deliberata dal Cdm su proposta del Ministero dell’Interno, ha durata iniziale di 30 giorni, prorogabile, però entro il tetto dei 6 mesi complessivi.
  2. Chi viola il divieto rischia multe da 10.000 a 50.000 euro; in caso di recidiva con la stessa nave, è possibile la confisca del mezzo. La responsabilità è estesa a armatore e proprietario.
  3. La vera novità è la previsione di poter “condurre i migranti a bordo” delle navi interdette “anche in Paesi terzi” con cui l’Italia abbia accordi, purché ritenuti “sicuri” secondo i parametri europei e nazionali. Qui s’innesta il riferimento esplicito al “modello Albania”.

È una stretta coerente con l’annuncio politico della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che lo rivendica come “promessa mantenuta” – e con la linea del Viminale del ministro Matteo Piantedosi (“Difendere i confini è un dovere”). Ma è una stretta che, sin d’ora, mette in conto un contenzioso giuridico non scontato, specie sul diritto del mare, sugli obblighi di ricerca e soccorso e sul principio di non-refoulement. Basti ricordare la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso “Hirsi Jamaa e altri vs Italia” (2012), che ha condannato Roma per i respingimenti verso la Libia. Quel precedente resta un faro per i giudici e un limite da non superare per qualsiasi “interdizione” che tocchi persone in condizione di chiedere asilo.

Trasferimenti in Paesi terzi

Il disegno di legge afferma la possibilità di trasferire i richiedenti asilo o i migranti intercettati su navi interdette verso Paesi terzi considerati “sicuri”, in presenza di accordi bilaterali. L’Albania è la piattaforma su cui l’Italia ha già investito politicamente e finanziariamente: due centri a Shëngjin (ingresso/sbarco-identificazione) e Gjadër (accoglienza-trattenimento), fino a 3.000 presenze contemporanee, con una spesa stimata in circa 670 milioni di euro in cinque anni e un contingente di 500 unità di personale italiano. Il progetto, ratificato in febbraio 2024, ha avuto passaggi complicati, tra ricorsi e aggiustamenti operativi, con prime attivazioni parziali e fasi di stop-and-go nel 2024-2025.

Il nuovo impianto normativo punta a “riaccendere” il modello Albania con due leve:

  1. l’allineamento ai parametri Ue su Paesi sicuri e procedure accelerate;
  2. l’ampliamento delle finalità dei centri, inclusa – nelle intenzioni – la funzione di “return hubs” per i rimpatri dei respinti. È la direttrice su cui si è già mossa in più occasioni Palazzo Chigi, in sintonia con le proposte europee su hub esterni per i rimpatri. Resta però aperto il confronto a Bruxelles e in sede giurisdizionale circa il perimetro dei diritti garantiti extraterritorialmente.

Organizzazioni come Amnesty International e Human Rights Watch hanno segnalato criticità: rischio di detenzione automatica, difficoltà di accesso alla difesa, opacità dei controlli indipendenti e dubbia efficacia dei rimpatri (storicamente bassi rispetto agli ordini di espulsione). Critiche che si ripresenteranno in Parlamento e, probabilmente, davanti ai giudici, qualora l’Italia estendesse i trasferimenti a nuovi Paesi terzi oltre l’Albania.

Cpr e tutele

Nel capitolo Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri), il ddl introduce una cornice di diritti minimi e di regole interne più serrate: accessi, visite, monitoraggi affidati al prefetto competente e – novità dal forte impatto quotidiano – limitazioni all’uso dei telefoni cellulari, consentito solo in fasce orarie prestabilite. Al tempo stesso, si amplia il catalogo dei reati che possono orientare la decisione di espulsione ed escludere o restringere alcune tutele, con particolare attenzione ai reati contro la pubblica autorità, la persona e il patrimonio, nonché per rivolte all’interno dei Cpr.

Sul fronte della protezione internazionale e della protezione speciale/complementare, la bozza recepisce gli standard Ue: più spazio alle procedure accelerate e di frontiera, limiti più stringenti ai motivi di ricorso dopo un diniego di primo grado (prevalenza dei profili di legittimità), con l’obiettivo – dichiarato – di comprimere i tempi e rendere effettivi i rimpatri ovvero i trasferimenti verso Paesi terzi sicuri, anche durante il contenzioso. Nota politica non secondaria: dal testo finale è scomparsa la cosiddetta norma “salva-Almasri”, presente in una bozza iniziale e poi ritirata.

L’aggancio all’Europa

Il Governo rivendica la coerenza del ddl con il Patto europeo su migrazione e asilo (adozione formale: 14 maggio 2024): uniformare procedure, accelerare i canali di frontiera per le domande manifestamente infondate, condividere gli oneri tra Stati membri, attrezzarsi per le situazioni di crisi con deroghe temporanee e sorvegliate. Nelle ultime settimane, il percorso Ue ha fatto progressi sull’elenco comune dei Paesi di origine sicuri e sulla definizione operativa di Paese terzo sicuro: tasselli che l’Italia intende utilizzare per velocizzare dinieghi e rimpatri e reggere, quando necessario, la trasferibilità verso hub esterni. Va tenuto a mente, però, che alcune parti del Patto avranno piena applicazione dal 2026, e che ogni deroga è sottoposta a condizioni, termini e garanzie fissati nero su bianco nei regolamenti.

5. Numeri, tendenze, contesto: dove si colloca la stretta italiana

Per capire la spinta del ddl, serve guardare ai dati. Nel 2025 gli arrivi via mare sono stati 66.296, in lieve calo (-0,48%) rispetto al 2024, ma in forte diminuzione (-57,95%) sul 2023, anno record con 157.651 sbarchi. Cambiano però le rotte: crollano le partenze dalla Tunisia (-75,1% sul 2024), aumentano dalla Libia (+38,1% sul 2024). Un mosaico fluido, che il Governo legge come prova della necessità di flessibilità operativa e strumenti di crisi.

Nei mesi del 2025, gli indicatori hanno oscillato: +15,5% di arrivi nel primo semestre rispetto al 2024, poi assestamenti con flussi più legati al meteo e alle reti dei trafficanti. In breve: il “rubinetto” non è mai realmente chiuso e i picchi locali mettono a dura prova la capienza del sistema e la tenuta delle procedure. È in quella forbice che si inseriscono misure come l’interdizione temporanea e i trasferimenti.

I nodi giuridici e operativi

  1. “Blocco navale” e Search & Rescue: come si evita che l’interdizione scivoli, di fatto, in respingimento collettivo? Il soccorso in mare resta un obbligo; la prassi dovrà garantire sbarco in luogo sicuro, identificazione, informazione sul diritto d’asilo e valutazioni individuali, come impone la giurisprudenza Cedu.
  2. “Paesi terzi sicuri”: quali criteri concreti e quali garanzie sul campo (accesso ai legali, interpreti, organismi di monitoraggio)? E soprattutto: cosa accade se un richiedente dimostra rischi personali in quel Paese, nonostante l’etichetta “sicuro”? La normativa Ue impone esami caso per caso.
  3. Albania: i centri di Shëngjin e Gjadër sono davvero in grado di reggere procedure accelerate, trattenimenti e – novità – la funzione di hub per i rimpatri? Dopo gli stop iniziali e gli aggiustamenti, quanto tempo serve per un regime a pieno regime e per superare le frizioni giudiziarie?
  4. Cpr in Italia: la limitazione dei telefoni riduce i rischi di rivolta o taglia i diritti di difesa e la trasparenza? Anche su questo è probabile un vaglio di costituzionalità e di proporzionalità.
  5. Deleghe e tempistiche Ue: come si concilia l’urgenza politica con la piena applicazione dei regolamenti del Patto, molti dei quali scatteranno solo tra giugno e luglio 2026? Il rischio è una sovrapposizione di calendari che richiederà decreti puntuali per non generare contenzioso.

Reazioni politiche e linea del Governo

Il messaggio di Palazzo Chigi è netto: “promessa mantenuta”, “compatibilità con le nuove regole Ue”, “difendere i confini è un dovere”. Il Viminale sottolinea la necessità di un sistema che rafforzi le espulsioni e “garantisca maggiore incisività nella gestione dei flussi”, con lo strumento della interdizione come “valvola” in caso di pressione eccezionale. Sul fronte opposto, pezzi dell’opposizione e del mondo accademico e giornalistico contestano l’idea che un “blocco” possa reggere a Costituzione, diritto Ue e convenzioni internazionali, in special modo quando l’oggetto sono navi ong in attività di soccorso. Il Parlamento, che ora dovrà esaminare il ddl, sarà il teatro di un confronto serrato sugli equilibri tra sicurezza e diritti.