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il caso

Perché una piccola (e folle) norma manda la giustizia civile in trasferta (e fuori tempo massimo)

Un viaggio forzato tra Milano, Roma e Trieste, rimborsato con pochi spiccioli: l’odissea di chi è chiamato a testimoniare nelle cause contro le assicurazioni e le falle di una riforma che non tocca il problema

13 Febbraio 2026, 13:37

Il testimone che paga il conto: perché una piccola norma manda la giustizia civile in trasferta (e fuori tempo massimo)

Un viaggio forzato tra Milano, Roma e Trieste, rimborsato con pochi spiccioli: l’odissea di chi è chiamato a testimoniare nelle cause contro le assicurazioni e le falle di una riforma che non tocca il problema

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Con la citazione in tasca devi attraversare lo Stretto in notturna per presentarti in un processo che non si celebra né dove è avvenuto l’incidente né dove vive l'uomo, ma dove ha sede la compagnia assicurativa. E alla fine della giornata, se andrà bene, chiederà il rimborso del biglietto e si vedrà riconoscere un’indennità di appena 0,72 euro per il viaggio e 1,29 euro per il soggiorno. E dovrà ricordarsi di depositare l’istanza entro 100 giorni. Se l’udienza sarà rinviata per il legittimo impedimento di un difensore, tornerà a casa e ricomincerà da capo.

È la fotografia di un’anomalia tutta italiana che il giudice Alfonso Sabella - sul quotidiano il Domani - ha riassunto con amara schiettezza: “Auguro a tutti di non essere mai testimoni”.

Nel contenzioso civile contro un’assicurazione, la bussola della competenza territoriale è il foro della persona giuridica: lo stabilisce l’articolo 19 del Codice di procedura civile, che individua come giudice competente quello del luogo in cui l’ente ha la sua sede oppure uno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio. In concreto, se la compagnia è convenuta in giudizio, il processo può radicarsi nella città dove la società ha sede legale o operativa: nel mondo assicurativo, questo spesso significa Milano, Roma o Trieste, dove hanno quartier generale o sedi operative diversi grandi gruppi.

Non è un dettaglio di poco conto: molte compagnie storiche hanno un baricentro tra Milano e Trieste. Ogni volta che l’assicurazione è parte convenuta, questo assetto spinge i fascicoli verso quelle città, anche quando l’incidente, i danneggiati e i testimoni sono altrove.

La norma non è, da sola, una gabbia senza uscite: in teoria, la competenza può anche radicarsi dove l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita e il foro del consumatore tutela il cliente/contraente contro clausole vessatorie che lo allontanino dalla sua residenza. Ma nella pratica dei sinistri stradali, specie quando ad agire è il danneggiato contro l’impresa, il richiamo al foro della sede dell’assicurazione rimane un magnete potente: l’inerzia difensiva o le scelte strategiche possono finire per concentrare le cause nelle grandi piazze. Risultato: i testimoni devono muoversi loro.

Il trattamento economico riconosciuto ai testimoni è fissato dal D.P.R. 115/2002. I residenti nel comune del tribunale percepiscono 0,36 euro al giorno. I non residenti hanno diritto al rimborso del viaggio in seconda classe (o aereo economy se autorizzato) e a due indennità: 0,72 euro per ogni giornata di viaggio e 1,29 euro per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame, a condizione di dover restare fuori residenza almeno un giorno intero oltre a partenza e ritorno. Domanda e documenti vanno presentati entro 100 giorni dalla testimonianza, pena la decadenza. Sulla carta, dunque, rimborsi e micro-indennità ci sono; nella vita vera, coprono briciole di costi e tempi.

I siti istituzionali dei tribunali spiegano la procedura: si deposita l’istanza, si allegano citazione, certificato di comparizione e titoli di viaggio; in alcuni uffici i tempi medi di emissione del prospetto sono rapidi, ma il ristoro complessivo resta simbolico. A fronte di treni, coincidenze, pranzi e giornate lavorative sottratte, l’indennità prevista dalla legge appare sproporzionata. Ed è in questo scarto – tra regole scritte e costi reali – che si consuma l’odissea di migliaia di cittadini chiamati in aula.

Una volta arrivati in tribunale, non è affatto scontato che il testimone deponga. Il legittimo impedimento del difensore – quando è tempestivamente comunicato e integra un’impossibilità assoluta a comparire – obbliga il giudice al rinvio, a tutela del diritto di difesa. E dovrà tornare. Ancora.

Il punto non è mettere in discussione il diritto di difesa, che è sacro, ma chiedersi se il sistema tenga conto del costo umano che scarica sui testimoni “di buona fede”. In molte sedi giudiziarie, la programmazione d’udienza e la gestione dei rinvii faticano a bilanciare la tutela delle parti con l’interesse pubblico a non disperdere tempo, prove e soldi dei contribuenti. Le statistiche sulle durate processuali dicono che nel 2024 il “disposition time” medio nazionale nel civile di primo grado si è attestato attorno ai 488 giorni, con punte molto più elevate in alcuni tribunali: numeri che rendono la prospettiva di più convocazioni tutt’altro che rara.

Se guardiamo al settore RC auto, il flusso delle liti e dei reclami fotografa un sistema sotto pressione. Nel 2024 i reclami dei consumatori alle imprese di assicurazione hanno toccato quota 113.537, in aumento del 5,6% rispetto al 2023. Quasi la metà riguarda proprio la RC auto. Nel primo semestre 2025 i reclami sono scesi, ma la quota relativa ai rami danni – e quindi alla gestione dei sinistri – resta importante. Questi trend aiutano a capire perché le aule dei grandi fori assicurativi restino affollate e perché la “geografia” della competenza pesi così tanto sulla vita concreta dei testimoni.

Il giudice Sabella lega l’odissea dei testimoni alla più ampia critica verso la “riforma farsa” della giustizia. Il ministro Carlo Nordio ha annunciato l’intenzione di “mettere mano a un nuovo codice di procedura penale” dopo il referendum, con enfasi su garantismo, presunzione d’innocenza e misure cautelari. Ma nulla, in quelle dichiarazioni programmatiche, tocca la competenza civile per territorio nelle cause contro le assicurazioni e la disciplina delle indennità ai testimoni.

Nelle parole di Sabella c’è una frustrazione condivisa da molti magistrati e operatori: la sensazione che basti “poco” per migliorare la vita processuale delle persone, e che quel poco non si faccia mai. Spostare la bussola della competenza per le liti da RC auto verso il luogo del fatto o della residenza del danneggiato non toccherebbe i diritti delle compagnie – che continuerebbero a difendersi, con tutti gli strumenti – ma allineerebbe il processo alla realtà del danno e delle prove. È una scelta politica prima che tecnica.

Allo stesso modo, rivedere le indennità dei testimoni e renderle coerenti con il costo della vita avrebbe un impatto immediato. Oggi, per un cittadino che parte dalla Sicilia per un’udienza a Roma o Milano, il solo tempo sottratto al lavoro vale più di qualsiasi rimborso previsto dal D.P.R. del 2002. La legge riconosce il diritto al rimborso del viaggio, ma non copre il non detto: la fatica, le ore, l’ansia di doverci tornare.