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Il presidente Mattarella firma il decreto sicurezza

Lo si apprende dal Quirinale

24 Febbraio 2026, 20:19

20:23

Il presidente Mattarella firma il decreto sicurezza

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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto sicurezza. Lo si è appreso al Quirinale.

Il pacchetto sicurezza era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2026, al termine di un confronto serrato con il Quirinale su perimetro costituzionale e formulazioni delle nuove misure. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha definito “non una misura spot” ma “un ulteriore tassello” di una strategia più ampia. Nel frattempo, nella maggioranza non sono mancati distinguo e frenate tattiche su alcune ipotesi (come l’idea di una “cauzione” a carico degli organizzatori dei cortei), mentre Forza Italia ha invocato approfondimenti sui profili di costituzionalità.

Sul piano delle procedure, una volta pubblicato, il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, secondo l’articolo 77 della Costituzione. Nel passaggio parlamentare potranno arrivare emendamenti e correzioni, inclusi eventuali ritocchi sulle coperture. È qui che la politica tornerà a pesare.

Le misure cardine: dall’“accompagnamento” di 12 ore alla stretta sulle armi da taglio

Fermo di prevenzione: quando scatta e quali garanzie prevede

Cuore del decreto è l’“accompagnamento” nei uffici di polizia — definito comunemente “fermo preventivo” — fino a un massimo di 12 ore. Non è un arresto, né richiede una convalida preventiva del giudice, ma è costruito su alcuni paletti stringenti:

Deve riferirsi a “specifiche e concrete” circostanze di tempo e luogo (per esempio l’avvicinarsi di un corteo o la presenza in un’area sensibile).

Si basa su “elementi di fatto”: il possesso di armi o di “strumenti atti a offendere”, l’uso di caschi o strumenti per rendere difficoltoso il riconoscimento, oppure la “rilevanza” di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza durante manifestazioni negli ultimi 5 anni.

Scatta l’obbligo di comunicazione “immediata” al pubblico ministero, che può ordinare il rilascio se valuta insussistenti le condizioni.

Siamo di fronte a una misura di prevenzione “mirata”, frutto anche di un trilogo politico-istituzionale che ne ha ristretto l’ambito applicativo. La previsione è stata limata rispetto a prime ipotesi più ampie: riferimento ai “precedenti specifici”, vincolo temporale quinquennale, obbligo di informare subito il PM e facoltà di disporre il rilascio.

Nel corso dell’iter a Palazzo Chigi, si è discusso di soglie temporali maggiori (fino a 24 o 48 ore, secondo alcune proposte politiche). La formula approdata nel decreto si è fermata a 12 ore, con controllo del PM come garanzia-chiave.

Stretta su coltelli e armi da taglio: cosa cambia per minori e adulti

Il decreto inasprisce le norme sulle armi bianche:

Divieto di vendita e cessione ai minorenni di strumenti da punta o da taglio atti a offendere, anche online, con sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di recidiva, fino alla chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.

Nuovo delitto per il porto, senza giustificato motivo, di strumenti con lama superiore a 8 centimetri: reclusione fino a 3 anni e sanzioni accessorie applicabili dal prefetto (sospensione fino a 1 anno della patente o della licenza di porto d’armi, o divieto di conseguirle).

Il combinato tra divieti, sanzioni e misure accessorie disegna una linea di dissuasione netta, specie nei contesti urbani e nelle aree “calde” del dissenso, con responsabilità pecuniarie anche a carico dei genitori in caso di minori.

Altre novità: “scudo” e registri separati

Accanto all’ordine pubblico, il decreto interviene su due fronti sensibili. Da un lato, rafforza la tutela legale per gli operatori delle forze dell’ordine in procedimenti relativi all’uso legittimo delle armi e ad altre cause di giustificazione; dall’altro, introduce un registro separato per i fatti in cui appaia sin dall’inizio la presenza di una causa di giustificazione, con il PM che decide se iscrivere o meno il nominativo nel registro degli indagati, garantendo comunque i diritti di difesa. Una soluzione che vuole evitare iscrizioni automatiche e titoli “penalizzanti” quando si tratti, ad esempio, di adempimento di un dovere.