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Carriere separate e 2 Csm estratti a sorte: cosa prevede la riforma della giustizia oggetto del Referendum

Dopo il sì definitivo del Senato tutti i contenuti del disegno di legge costituzionale saranno sottoposti alla consultazione referendaria

02 Marzo 2026, 10:40

 Carriere separate e 2 Csm estratti a sorte: cosa prevede la riforma della giustizia oggetto del Referendum

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Carriere separate per pubblici ministeri e giudici, due Csm, entrambi presieduti dal Capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio, funzione disciplinare affidata ad una Alta corte: sono i punti chiave della riforma costituzionale della giustizia approvata in terza lettura alla Camera e che dopo il sì definitivo del Senato sarà sottoposta al referendum popolare.

Ecco i contenuti principali del disegno di legge costituzionale approvato in Parlamento:

UNA MAGISTRATURA, DUE CARRIERE: l’attuale articolo 104 della Costituzione afferma che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», frase a cui la riforma aggiunge che essa «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».

DUE CSM: all’attuale Consiglio superiore della magistratura ne subentreranno due, uno «della magistratura giudicante» ed uno «della magistratura requirente»; entrambe sono presieduti dal Presidente della Repubblica; ne fanno parte di diritto rispettivamente il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

CSM ESTRATTI A SORTE: i due Consigli non saranno elettivi, ma composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati. I primi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, i secondi saranno sorteggiati tra tutti i magistrati - giudicanti e requirenti - che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. I componenti dei due Csm durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

POTERI DEI DUE CSM: i due Csm perdono i poteri disciplinari, oggi affidati ad una Sezione speciale dell’attuale Csm. Essi avranno competenze per quanto riguarda le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

ALTA CORTE DISCIPLINARE: la giurisdizione disciplinare nei riguardi di tutti i magistrati è attribuita all’Alta Corte disciplinare. Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune «compila con elezione», 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione, 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent'anni di attività ed esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, l’incarico non è rinnovabile.

SENTENZE NON IMPUGNABILI: le sentenze sono ricorribili solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione, come prevede l’articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte.

LEGGI ATTUATIVE: l’ultimo articolo della riforma stabilisce che entro un anno dall’entrata in vigore (quindi dopo il referendum) devono essere varate le leggi attuative. Nel frattempo continuano ad osservarsi le leggi vigenti (ANSA).

La valutazione dei provvedimenti disciplinari è affidata a un’Alta Corte (ANSA)

ROMA, 02 MAR - Carriere separate per pubblici ministeri e giudici, due Csm, entrambi presieduti dal Capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio, funzione disciplinare affidata ad una Alta corte: sono i punti chiave della riforma costituzionale della giustizia approvata in terza lettura alla Camera e che dopo il sì definitivo del Senato sarà sottoposta al referendum popolare. Ecco i contenuti principali del disegno di legge costituzionale approvato in Parlamento:

UNA MAGISTRATURA, DUE CARRIERE: l’attuale articolo 104 della Costituzione afferma che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», frase a cui la riforma aggiunge che essa «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».

DUE CSM: all’attuale Consiglio superiore della magistratura ne subentreranno due, uno «della magistratura giudicante» ed uno «della magistratura requirente»; entrambe sono presieduti dal Presidente della Repubblica; ne fanno parte di diritto rispettivamente il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

CSM ESTRATTI A SORTE: i due Consigli non saranno elettivi, ma composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati. I primi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, i secondi saranno sorteggiati tra tutti i magistrati - giudicanti e requirenti - che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. I componenti dei due Csm durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

POTERI DEI DUE CSM: i due Csm perdono i poteri disciplinari, oggi affidati ad una Sezione speciale dell’attuale Csm. Essi avranno competenze per quanto riguarda le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

ALTA CORTE DISCIPLINARE: la giurisdizione disciplinare nei riguardi di tutti i magistrati è attribuita all’Alta Corte disciplinare. Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune «compila con elezione», 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione, 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent'anni di attività ed esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, l’incarico non è rinnovabile.

SENTENZE NON IMPUGNABILI: le sentenze sono ricorribili solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione, come prevede l’articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte.

LEGGI ATTUATIVE: l’ultimo articolo della riforma stabilisce che entro un anno dall’entrata in vigore (quindi dopo il referendum) devono essere varate le leggi attuative. Nel frattempo continuano ad osservarsi le leggi vigenti.