Politica
Ispica, Leontini non poteva essere sfiduciato: il Tar dà ragione all'impugnativa presentata dal consigliere Galifi
Gli ultimi 180 giorni di mandato ricadevano tra il 9 aprile e il 6 ottobre 2025. La mozione fu deliberata il 12 novembre
Il Municipio di Ispica
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, con sentenza definitiva relativa al ricorso n. R.G. 2412/2025 presentato dal consigliere comunale Angelo Galifi, assistito dagli avvocati Giovanni Mania e Alessandro Ammatuna, ha accolto l’impugnativa contro la mozione di sfiducia approvata il 12 novembre 2025 nei confronti del sindaco di Ispica, annullando l’atto contestato.
Il Tar ha precisato con chiarezza il corretto criterio di computo degli ultimi centottanta giorni di mandato, che vanno riferiti all’intero quinquennio elettorale e che, nel caso specifico, ricadono tra il 9 aprile 2025 e il 6 ottobre 2025. La mozione deliberata il 12 novembre 2025 è dunque stata adottata oltre i termini previsti dalla normativa, risultando illegittima.
In una nota, Mpa – Grande Sicilia ha commentato la decisione sottolineando la coerenza della propria linea politica: “Ma al di là del profilo giuridico, oggi definitivamente accertato - è scritto in una nota di Mpa - Grande Sicilia - la posizione del nostro partito è stata sin dall’inizio chiara e coerente. Gli allora consiglieri comunali Angelo Galifi e Salvatore Milana decisero di non partecipare al voto e di non sostenere la mozione non solo per i fondati dubbi di legittimità, ma anche per una scelta politica precisa: non aveva alcun senso, a pochi mesi dalla naturale scadenza del mandato, sfiduciare il sindaco e bloccare l’attività istituzionale del Comune. In una fase già complessa per la città di Ispica, segnata da difficoltà amministrative e finanziarie, provocare un vuoto istituzionale avrebbe significato aggravare ulteriormente la situazione, rallentando l’azione amministrativa e penalizzando la comunità. La sentenza conferma che quella scelta è stata responsabile e lungimirante. La politica può e deve confrontarsi, ma non può trasformarsi in uno strumento di destabilizzazione quando sono in gioco la continuità amministrativa e l’interesse pubblico”.