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Il seggio conteso

Valzer di poltrone in consiglio comunale a Gela a suon di sentenze giudiziarie

La Corte d'Appello di Caltanissetta porta in aula Paolo Cafà (PeR) respingendo i ricorsi di Grazia Cosentino e Nadia Gnoffo

09 Marzo 2026, 15:12

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Valzer di poltrone in consiglio comunale a Gela  a suon di sentenze giudiziarie

Paolo Cafà

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La Corte d’Appello di Caltanissetta ha messo la parola fine al contenzioso che agitava gli equilibri del Consiglio comunale di Gela dopo le elezioni del giugno 2024. Grazia Cosentino (candidata a sindaco battuta al secondo turno) è definitivamente decaduta dalla carica di consigliere comunale e il seggio da lei lasciato vacante spetta a Paolo Cafà, primo dei non eletti della lista PeR – Progressisti e Rinnovatori collegata al candidato a sindaco Miguel Donegani.

La decisione, depositata il 3 marzo scorso ma resa nota dallo stesso Cafà, rigetta integralmente i due appelli presentati da Cosentino e da Nadia Gnoffo, prima dei non eletti in consiglio comunale, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Gela dell’aprile 2025. La Corte ha ritenuto fondata la ricostruzione del Tribunale: Cosentino, ingegnere e dipendente della società Impianti Srr ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud, ricopriva un ruolo con “rilevanti poteri di coordinamento e gestionali” nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto anche per il Comune di Gela. Secondo i giudici, la sua attività professionale la poneva in una condizione di conflitto di interessi permanente con le funzioni consiliari.

La sentenza sottolinea che Cosentino, in qualità di Rup e responsabile del servizio, “partecipa ad un servizio pubblico quale portatore di uno specifico interesse contrapposto a quello generale dell’ente locale”. Un passaggio della motivazione è particolarmente esplicito: “Il dipendente Cosentino è chiamato a collaborare alla redazione del Pef e della Tari e, come consigliere, a valutarli, modificarli o approvarli. In uno stesso atto può avere interessi diversi e contrastanti". La Corte ribadisce che non si tratta di un’incompatibilità occasionale rimovibile con l’astensione, ma di una incompatibilità strutturale, prevista dall’art. 10 della L.R. 31/1986.

La seconda parte della sentenza affronta il tema più politico: la surroga del seggio lasciato libero dalla Cosentino, che era entrata in Consiglio come “candidato sindaco miglior perdente”. Nadia Gnoffo, prima dei non eletti della lista Forza Italia collegata alla Cosentino, rivendicava il seggio sostenendo che dovesse restare nell’ambito delle liste collegate al candidato sindaco miglior perdente. La Corte, però, ha sposato la tesi opposta: venuta meno la prededuzione, il seggio rientra nel riparto generale delle liste di minoranza, secondo il metodo d’Hondt. La motivazione è netta: “La prededuzione grava su tutte le liste di minoranza perdenti. In caso di vacanza, il seggio è assegnato alla lista che ha riportato il quoziente più alto non utilizzato.” Quel quoziente è proprio quello della lista PeR – Progressisti e Rinnovatori, con 2053 voti. Da qui la conferma del subentro di Paolo Cafà. La Corte ha inoltre condannato Cosentino e Gnoffo al pagamento delle spese processuali, quantificate in 8.470 euro oltre accessori, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per gli appelli rigettati.

Il caso, complesso e articolato, tocca due temi centrali per il diritto degli enti locali: la definizione dei confini dell’incompatibilità tra incarichi tecnici e funzioni elettive, soprattutto nelle società partecipate che gestiscono servizi pubblici essenziali; l’interpretazione della prededuzione del seggio al “miglior perdente”, figura peculiare del sistema elettorale siciliano. La Corte ha scelto una linea rigorosa sul conflitto di interessi e una lettura estensiva del riparto proporzionale, destinata a incidere su casi analoghi nei comuni sopra i 15 mila abitanti.