IL REFERENDUM
Dal sorteggio dei Csm alle sentenze non impugnabili in Cassazione: la guida alla riforma costituzionale della giustizia
Separazione delle carriere, Csm estratti a sorte, Alta Corte autonoma: la riforma spiegata punto per punto
Una magistratura divisa in due carriere distinte, due Consigli superiori presieduti dal Capo dello Stato i cui componenti vengono estratti a sorte, e una nuova Alta Corte disciplinare autonoma da entrambi. Sono i pilastri della riforma costituzionale della giustizia approvata in terza lettura alla Camera — e ora affidata al voto popolare. Ecco cosa prevede nel dettaglio.
Una magistratura, due carriere. L'articolo 104 della Costituzione afferma oggi che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». La riforma aggiunge che essa «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente»: la separazione tra giudici e pubblici ministeri entra così nella Carta fondamentale, elevandosi da scelta legislativa a principio costituzionale.
Due Csm al posto di uno. L'attuale Consiglio superiore della magistratura viene sostituito da due organi distinti: uno per la magistratura giudicante, uno per quella requirente. Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
I componenti estratti a sorte. I due nuovi Csm non saranno elettivi. Ciascuno sarà composto per un terzo da membri laici — sorteggiati da un elenco di giuristi compilato dal Parlamento in seduta comune — e per due terzi da magistrati togati, anch'essi selezionati per sorteggio tra chi avrà i requisiti stabiliti da una successiva legge ordinaria. Il mandato dura quattro anni, non rinnovabile.
Cosa resta ai due Csm. I nuovi Consigli perdono i poteri disciplinari, oggi affidati a una sezione speciale dell'attuale Csm. Manterranno invece le competenze su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimento di funzioni ai magistrati della rispettiva carriera.
Nasce l'Alta Corte disciplinare. La funzione disciplinare su tutti i magistrati passa a un nuovo organo autonomo, composto da quindici membri: tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco parlamentare di giuristi, sei sorteggiati tra magistrati giudicanti con almeno vent'anni di attività ed esperienza in Cassazione, tre sorteggiati tra requirenti con gli stessi requisiti. I togati sono quindi la maggioranza, ma la presidenza spetta a un membro laico. Anche qui: mandato di quattro anni, non rinnovabile.
Sentenze non impugnabili in Cassazione. Le decisioni dell'Alta Corte potranno essere impugnate soltanto davanti alla stessa Corte, in secondo grado e con composizione diversa. Non sarà ammesso il ricorso in Cassazione, in deroga a quanto prevede l'articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria definirà nel dettaglio illeciti, sanzioni, procedure e composizione dei collegi.
Le leggi attuative. L'ultimo articolo della riforma fissa un anno di tempo dall'entrata in vigore — ovvero dal voto referendario — per varare le norme attuative. Nel frattempo restano in vigore le leggi esistenti.