Comune di Palermo
Lavoratori Coime, il caso dei contributi non pagati: Palazzo delle Aquile rischia una stangata da dieci milioni
La nuova grana dopo la transazione milionaria dell'anno scorso sugli arretrati
C’è un ricorso sul mancato (o insufficiente) versamento di contributi a un gruppo di dipendenti del Coime, che fa tremare il Comune. Non si tratta soltanto della spesa viva che può concretizzarsi per la più che probabile soccombenza nel caso di specie, ma dell’effetto domino che potrebbe determinare se la voce si spargesse - è un eufemismo, è già successo - nella platea dei poco meno di 300 lavoratori edili del Coime, ai quali vanno aggiunti i freschi pensionati. I ricorrenti sono otto, chiedono la differenza complessiva tra il minimale contributivo che ritengono dovuto e l’imponibile contributivo applicato effettivamente: oltre i tecnicismi, fanno 282.477,98 euro, con un valore medio di 35.309,75 euro per ciascuno. L’allarme rimbomba da un carteggio riservato al quale partecipa anche la Ragioneria generale. Facendo i conti della serva e fermandosi soltanto ai dipendenti in servizio, il danno supererebbe i dieci milioni di euro. Senza contare, osserva la Ragioneria generale nel chiedere «parere urgente» all’Avvocatura comunale, le ulteriori voci che allargano l’«asserita obbligazione contributiva» alla «rendita vitalizia e al danno pensionistico». Curioso, e allo stesso tempo logico ed espresso chiaramente, il collegamento e la quasi identità di importo di base con l’altra, sanguinosa e recente, vicenda (da 10 milioni di euro, appunto) degli arretrati salariali che l’anno scorso una sentenza della Corte di Cassazione ha addossato al Comune per non aver adeguato i compensi alla fine del blocco salariale e del congelamento delle retribuzioni nel pubblico impiego disposto dal decreto legge 78 del 2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Lì il Comune ne uscì con una transazione generale che tenne conto - osserva il ragioniere generale Bohuslav Basile - della “deliberazione di giunta Comunale n. 171 del 6 giugno 2025”, con la quale è stata autorizzata la definizione transattiva, dell’erogazione prevista a titolo risarcitorio, con riferimento al danno da perdita di chance e/o al danno alla professionalità.
Ed è lo stesso Basile a sussurrare le possibili eccezioni per evitare il salasso, a partire dalla verifica delle eventuali pretese prescritte e, soprattutto, della possibilità che «le conciliazioni autorizzate con la delibera di giunta possano spiegare efficacia definitoria anche rispetto a pretese di natura previdenziale, contributiva e/o pensionistica». Allo stato, scrive la Ragioneria, non è nemmeno possibile quantificare con certezza la paventata spallata al bilancio, mentre il Comune è fino al collo impegnato nel Piano di riequilibrio, e perciò, per far di conto preventivamente, vengono richiesti all’Avvocatura «valutazione del rischio di soccombenza», distinguendo analiticamente tra domanda di versamento dei contributi non prescritti, domanda di costituzione della rendita vitalizia per i periodi prescritti, domanda di riliquidazione pensionistica, domanda risarcitoria ex articolo 2116 del codice civile, accessori, sanzioni e spese di lite.