il caso
Dai sindaci ai parlamentari uscenti: chi guadagna e chi rischia con le preferenze
Il ritorno del voto personale favorisce amministratori locali e volti noti, rendendo le campagne più personali e territoriali
La partita sulla nuova legge elettorale entra nel vivo al Senato. A Palazzo Madama, è iniziato l’esame del disegno di legge destinato a ridefinire in profondità criteri e modalità di selezione della classe politica, superando la rigidità delle liste interamente bloccate. Il testo uscito inizialmente dalla Camera escludeva le preferenze, ma nel confronto parlamentare ha preso corpo un impianto ibrido “a due velocità”.
Scheda a doppio canale: vertice blindato, competizione sotto
Al centro della riforma figura una scheda con sette candidati per lista e due distinti livelli di legittimazione:
Capolista bloccato: collocato in cima e separato graficamente, resta tutelato dalla posizione assegnata dal partito; l’elettore non può sostituirlo né metterlo in competizione con gli altri nomi.
Sei candidati contendibili: i successivi sei sono soggetti al voto di preferenza; ogni elettore può indicare fino a tre preferenze, nel rispetto dell’alternanza di genere.
Rispetto al Rosatellum, che nei collegi plurinominali segue un ordine predeterminato dalle segreterie senza conteggio dei voti individuali, il nuovo assetto redistribuisce il potere di scelta: i vertici mantengono il controllo sui primi di lista, mentre gli elettori riacquisiscono un margine effettivo sui seggi rimanenti.
L’introduzione delle preferenze obbligherà i partiti a rivedere i criteri di composizione delle liste. Nelle circoscrizioni più contendibili non basteranno profili di mera appartenenza correntizia: serviranno figure capaci di mobilitare consenso personale sul territorio.
Avranno un vantaggio competitivo gli amministratori locali (sindaci, assessori, consiglieri regionali) e i parlamentari uscenti, forti di notorietà, relazioni nel tessuto socio-economico e macchine organizzative rodate.
Di contro, il voto di preferenza tenderà a rendere le campagne più costose e personalizzate, spostando la competizione anche all’interno dei singoli partiti e alimentando rivalità territoriali e scontri tra correnti per i seggi in palio.
Il testo introduce il vincolo dell’alternanza di genere nel voto multiplo: chi esprime più preferenze non può concentrarle su candidati dello stesso sesso, pena l’annullamento delle indicazioni successive alla prima.
È un modello già sperimentato per le europee, dove nel 2019 le donne elette rappresentavano il 41,1% della delegazione italiana, e per molte tornate amministrative.
Resta però il rischio di un effetto distorsivo se il canale protetto dei capilista venisse occupato in prevalenza da uomini: la doppia o tripla preferenza sugli altri sei nomi potrebbe non bastare a riequilibrare la composizione delle Camere.
Il 14 luglio 2026, la Camera ha respinto ( 207 contrari, 155 favorevoli) una proposta delle opposizioni che mirava a impedire che oltre il 50% dei capilista appartenesse al medesimo genere.
A titolo comparativo, nella XIX legislatura eletta nel 2022 con liste bloccate e regole di alternanza, la quota femminile alla Camera si è attestata al 35,7%.
L’architettura complessiva resta proporzionale, integrata da un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori. Per ottenerlo, la lista o coalizione vincente deve raggiungere almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere; in caso contrario, la ripartizione avverrà in modo puramente proporzionale, senza ballottaggio.
L’assegnazione del premio aumenterà i seggi contendibili dentro l’area di governo, rendendo la gara per le preferenze particolarmente serrata nei partiti maggiori.