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il dibattito

Scadenza della legislatura, La Russa spinge per l'anticipo: «Evitiamo lo shock di settembre»

Dietro il ragionamento istituzionale emerge il nodo della legge di bilancio con il Colle chiamato a valutare i tempi della chiamata alle urne

11 Settembre 2026, 18:19

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Scadenza della legislatura, La Russa spinge per l'anticipo: «Evitiamo lo shock di settembre»

La XIX legislatura ha una scadenza naturale fissata a cinque anni dall’insediamento, ma la data del prossimo appuntamento con le urne resta tutt’altro che definita. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha aperto ufficialmente il confronto sul calendario elettorale, osservando che un ritorno al voto nel mese di settembre costituirebbe un’«anomalia» rispetto alla prassi repubblicana.

Pur rimarcando che il completamento del quinquennio è pienamente possibile, la seconda carica dello Stato ha prospettato un anticipo limitato, «nell’ordine di qualche giorno o di alcuni mesi», per assicurare una transizione istituzionale più ordinata.

Il nodo nasce dal precedente del 25 settembre 2022, quando gli italiani furono chiamati alle urne dopo lo scioglimento anticipato delle Camere decretato il 21 luglio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a seguito della caduta del governo guidato da Mario Draghi.

Il nuovo Parlamento si insediò il 13 ottobre 2022. Se, sul piano tecnico-amministrativo, una consultazione a fine estate è praticabile — come ha dimostrato l’efficiente macchina organizzativa di allora —, sul versante politico e gestionale essa comporta criticità non trascurabili.

In primo luogo, collocare il voto a settembre costringe partiti e istituzioni a concentrare la campagna elettorale e la presentazione delle liste nel pieno dell’estate, tra luglio e agosto. In secondo luogo, una chiamata alle urne all’inizio dell’autunno rischia di sovrapporsi alla sessione della legge di bilancio, fase cruciale in cui governo e Parlamento definiscono conti pubblici e manovre economiche.

Nel 2022, la sequenza ravvicinata tra consultazione del 25 settembre, insediamento del 13 ottobre e immediata formazione dell’esecutivo fu una gestione d’emergenza che non rappresenta necessariamente un modello da ripetere. Sotto il profilo costituzionale, l’articolo 60 fissa in cinque anni la durata delle Camere, prorogabile solo per legge e in caso di guerra.

L’articolo 61 stabilisce che le elezioni si tengano entro settanta giorni dalla fine delle precedenti assemblee e che la prima riunione avvenga non oltre venti giorni dal voto.

La Carta, tuttavia, non vincola la scadenza a un mese specifico, lasciando la scelta al bilanciamento tra tempi tecnici e prerogative istituzionali. A questo riguardo, La Russa ha chiarito che l’ipotesi di un anticipo non equivale a prefigurare una crisi di governo né a segnalare fratture nella maggioranza: si tratta di un’opzione, tecnica e politica, volta a razionalizzare la data delle urne.

La competenza sullo scioglimento delle Camere spetta comunque al capo dello Stato, ai sensi dell’articolo 88, previa consultazione dei presidenti di Senato e Camera.

Nel 2022, Mattarella ricorse a tale potere come extrema ratio, di fronte all’impossibilità di proseguire l’azione dell’esecutivo; oggi, in assenza di scosse politiche, si valuterebbe un’uscita ordinata e programmata per evitare le insidie della finestra estiva e di inizio autunno.