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Governo

Dal divieto del burqa, con sanzioni fino a 1000 euro, al tetto massimo per classi: come cambia la scuola per gli stranieri

Cosa c'è nella bozza del decreto che riorganizza iscrizioni, integrazione e percorsi linguistici dal 2027/28

24 Settembre 2026, 16:29

17:23

Scuola, stop al volto coperto: divieto del burqa e sanzioni da 200 a 1.000 euro

«Salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto».

E’ quanto si legge nella bozza del decreto scuola all’esame tra poco del Consiglio dei ministri, sul divieto di indossare il burqa. E' prevista una sanzione amministrativa da 200 euro a 1.000 euro che, quando la violazione è commessa da un minore, si applica al genitore. L’accertamento della violazione spetta al dirigente scolastico, mentre l’autorità competente all’irrogazione della sanzione è il prefetto.

Nel caso poi di gravi difficoltà linguistiche del minore, deve essere supportato il nucleo familiare ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. «La scuola deve segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche» di chi esercita «la responsabilità genitoriale ostacolano l’integrazione scolastica». In questi casi vengono previsti corsi gratuiti di lingua italiana. In caso di mancata osservanza si attua il collocamento fuori famiglia (art 1, com 2, legge 19 luglio 1991, n. 21).

Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, prevede la bozza, è istituito un fondo, con una dotazione di 3,4 milioni di euro per il 2027 e 14.139.760 euro a decorrere dal 2028: le risorse servono «per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito». Queste attività, viene specificato, «possono essere realizzate attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti», o con «accordi con i Centri provinciali di istruzione per gli adulti» o «con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio».

Per quanto riguarda poi il tetto agli alunni stranieri per il numero delle domande di iscrizione, qualora non sia possibile applicarlo «gli Uffici scolastici di ambito territoriale, d’intesa con i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori, nel rispetto del principio di prossimità e di piena effettività del diritto allo studio, tenendo conto del domicilio dell’alunno o dello studente o, comunque, delle comprovate esigenze familiari, con particolare riferimento a quelle connesse alla necessità di assistenza a figli con disabilità, che non permettano soluzioni alternative». Lo prevede la bozza del decreto scuola atteso in Consiglio dei ministri.

In particolare nella scuola primaria «il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia» non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli "studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione».

Come si legge sempre nella bozza del decreto, le istituzioni scolastiche, «nell’ambito della propria autonomia» provvedono con questi criteri a costituire le classi iniziali della scuola elementare e delle medie e superiori «a decorrere dall’anno scolastico 2027/28», «al fine di garantire un’equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell’azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri».
In caso di iscrizione in corso d’anno alla classe prima oppure a inizio o in corso d’anno a classi successive, la bozza prevede che le istituzioni scolastiche provvedano, dall’anno scolastico appena iniziato, «all’inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti» stranieri non superi il tetto del 30%.