il caso
Schifani e il rebus delle dimissioni: cosa succede se la crisi politica si aggrava (e il pressing di chi rischia il "vitalizio")
Dall’accordo tra alleati al ritorno alle urne: le regole dello Statuto, la sfiducia all’Ars e i limiti del governo durante la transizione
Se Renato Schifani lascia, non cade soltanto il suo governo: anche l’Assemblea regionale torna davanti agli elettori. È questa la posta istituzionale dello scontro sulla sua ricandidatura. Dietro le richieste di dimissioni e gli appelli a ricomporre la maggioranza, lo Statuto siciliano lascia una scelta netta: trovare un’intesa per continuare oppure aprire la strada al rinnovo simultaneo della presidenza e del Parlamento regionale. Poi c'è quel il gruppo di deputati che non ha ancora maturato il diritto all'indennità pensionistica che di andare alle urne non vuol sentirne parlare.
La richiesta di dimissioni è già sul tavolo politico. Ma tra una dichiarazione dell’opposizione e la fine della legislatura esiste una distanza decisiva: servono atti formali, oppure una maggioranza parlamentare capace di approvare la sfiducia. Per capire dove possa condurre lo scontro attorno a Renato Schifani, bisogna quindi separare tre piani: la polemica sulla ricandidatura, la tenuta del centrodestra e le procedure che possono riportare i siciliani alle urne. Lo Statuto lega infatti il destino del presidente a quello dell’Assemblea: non prevede che i deputati sostituiscano il governatore eletto direttamente con un altro presidente, conservando la stessa legislatura.
Primo scenario: un accordo che consenta di continuare
L’uscita meno traumatica sarebbe un’intesa politica che permetta al presidente di proseguire e alla maggioranza di sostenere nuovamente una linea condivisa. Questo scenario non richiederebbe, di per sé, elezioni anticipate. Potrebbe comprendere un chiarimento sui rapporti fra alleati, sulle priorità legislative o sulla composizione della squadra di governo: possibilità da distinguere da accordi già raggiunti, dei quali le dichiarazioni citate non forniscono prova.
Un eventuale rimpasto ha una base istituzionale precisa: lo Statuto attribuisce al presidente il potere di nominare e revocare gli assessori. Cambiare uno o più componenti della giunta, quindi, non equivale a dimettersi dalla presidenza. È una distinzione essenziale: l’uscita di un assessore può essere parte di una trattativa, mentre l’uscita del governatore mette in discussione l’intera legislatura.
Sul piano politico, tuttavia, sostituire alcuni nomi non garantirebbe automaticamente la soluzione. Se il dissenso riguardasse la leadership e la futura candidatura, una redistribuzione delle deleghe potrebbe non bastare. Viceversa, un chiarimento sulla coalizione potrebbe ridurre le tensioni senza modificare la giunta. Sono ipotesi alternative: attribuire ora a una di esse un esito certo significherebbe confondere l’analisi con una previsione.
Secondo scenario: restare in carica, ma governare con difficoltà
Tra la ricomposizione e le dimissioni esiste uno spazio intermedio: un presidente che rimane al suo posto, ma incontra ostacoli nell’approvazione dei provvedimenti. In questo caso il segnale da osservare sarebbe il comportamento concreto dei gruppi parlamentari, non soltanto il tono delle dichiarazioni. Una coalizione può proclamarsi unita e poi dividersi sui testi; può anche attraversare una polemica molto dura e ricompattarsi quando deve votare.
L’Ars esercita sia funzioni legislative sia strumenti di controllo e indirizzo. Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno consentono ai deputati di sollecitare risposte e contestare l’azione dell’esecutivo. La crisi potrebbe dunque svilupparsi attraverso un confronto parlamentare più serrato, senza arrivare subito alla sfiducia. Questi strumenti non vanno confusi: una richiesta di chiarimenti o una mozione su una politica pubblica non coincide necessariamente con l’atto destinato a provocare la fine del governo.
La conseguenza possibile sarebbe una maggiore incertezza sulle decisioni da prendere. Ma anche qui occorre prudenza: il rischio di rallentamento denunciato dall’opposizione non autorizza a descrivere tutti gli uffici regionali come bloccati. Il lavoro amministrativo, il confronto sulle leggi e la trattativa tra partiti sono livelli differenti. Per misurare un’eventuale paralisi servirebbero riscontri sui singoli provvedimenti e sui rispettivi tempi.
Terzo scenario: le dimissioni del presidente
Se Schifani decidesse di dimettersi, la procedura sarebbe disciplinata dalla legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26. Le dimissioni devono essere presentate al presidente dell’Assemblea, che le comunica all’Aula nella prima seduta utile. Il decreto che dichiara la presentazione delle dimissioni e il conseguente scioglimento dell’Ars deve essere emanato entro cinque giorni. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sono indette le nuove elezioni, da tenersi comunque entro tre mesi dall’evento.
La distinzione tra annuncio e atto formale è quindi fondamentale. Un’indiscrezione, un avvertimento agli alleati o una dichiarazione sulla possibilità di lasciare non sono la stessa cosa delle dimissioni presentate secondo la legge. Per leggere correttamente gli sviluppi occorre verificare quale passaggio sia realmente avvenuto, senza trasformare una minaccia politica in uno scioglimento già disposto.
L’effetto previsto dall’articolo 10 dello Statuto è una nuova elezione contestuale del presidente e dell’Assemblea entro i successivi tre mesi. Non si aprirebbe una consultazione parlamentare per scegliere un successore che completi il mandato. La decisione tornerebbe agli elettori e coinvolgerebbe anche i deputati regionali.
È proprio questo legame a rendere politicamente impegnativa l’ipotesi delle dimissioni. Per gli alleati, contestare il governatore e accettare elezioni anticipate sono scelte diverse. La seconda implicherebbe affrontare una nuova campagna, definire candidature e alleanze, chiedere agli elettori un giudizio sulla frattura. Non sarebbe soltanto una soluzione al rapporto personale fra dirigenti della coalizione.
Quarto scenario: la sfiducia votata dall’Ars
Il presidente potrebbe essere costretto a lasciare anche senza una decisione volontaria. Lo Statuto stabilisce che la mozione di sfiducia debba essere presentata da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea, discussa non prima di tre giorni dalla presentazione e approvata a maggioranza assoluta. Anche in questo caso seguirebbero elezioni contestuali entro tre mesi. Il regolamento parlamentare prevede il voto per appello nominale: la scelta dei deputati sarebbe quindi esplicita, non affidata allo scrutinio segreto.
La sfiducia richiede perciò qualcosa di più della convergenza delle opposizioni sulla critica al governo: deve raggiungere la soglia prescritta. Per capire se lo scenario diventi concreto bisognerebbe conoscere i firmatari, il testo depositato e soprattutto le intenzioni di voto. Non è corretto attribuire anticipatamente a deputati della maggioranza una scelta favorevole alla caduta del presidente soltanto perché esprimono dissenso.
Un precedente utile risale al 2 dicembre 2025. Secondo il comunicato pubblicato dalla Regione il giorno successivo, l’Ars respinse una mozione di sfiducia contro Schifani con 41 voti contrari e 26 favorevoli. Quel risultato documenta la tenuta dell’esecutivo in quella votazione, non garantisce automaticamente la stessa maggioranza nell’ottobre 2026. Mostra però perché il passaggio dall’attacco politico all’atto parlamentare sia decisivo: è il voto a stabilire se esistono i numeri per interrompere il mandato.
Chi governerebbe durante la transizione
La legge del 2020 prevede che, in caso di dimissioni o sfiducia, le funzioni del presidente siano assunte dal vicepresidente oppure, in mancanza, dall’assessore più anziano per età, fino all’insediamento del nuovo presidente. Il limite è quello dell’ordinaria amministrazione. La stessa legge circoscrive a tale ambito l’attività del governo durante la fase di prorogatio. Non si tratterebbe dunque di una nuova presidenza con un mandato politico autonomo.
La transizione non equivale alla scomparsa dell’amministrazione, ma ne modifica il quadro politico. Per cittadini e imprese diventerebbe importante distinguere gli interventi già finanziati e avviati dalle nuove decisioni ancora da assumere. Sarebbe improprio sostenere che ogni pagamento si arresterebbe; altrettanto improprio sarebbe immaginare che un esecutivo in ordinaria amministrazione disponga della stessa libertà politica di uno nel pieno del mandato.