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Nuova legge elettorale, arrivano i ricorsi: quali sono i possibili profili di incostituzionalità

Premio di maggioranza, capilista, firme e parità di genere: i nodi dei ricorsi e ciò che insegnano le sentenze sul Porcellum e sull’Italicum

08 Ottobre 2026, 17:31

17:40

Quali sono i possibili profili di incostituzionalità della nuova legge elettorale

Legge elettorale, verso i ricorsi. ’Obiettivo pronuncia della Consulta prima del voto’

La legge elettorale ha appena superato il voto finale, ma la prossima partita potrebbe giocarsi prima ancora dell'apertura dei seggi: nei tribunali e, se i giudici ne riconosceranno i presupposti, davanti alla Consulta. Dopo l'odierno via libera della Camera, con 227 sì e 164 no, i promotori dei ricorsi puntano a un controllo preventivo rispetto al voto. Al centro c'è una domanda concreta: quanto possono cambiare il peso dei voti e la scelta degli eletti senza oltrepassare i limiti costituzionali?

La Rete per un voto libero e uguale ha annunciato l'iniziativa giudiziaria subito dopo l'approvazione parlamentare. Il primo appuntamento pubblico è fissato per lunedì prossimo, alle 13, nella sala stampa della Camera: interverranno l'avvocato Pietro Adami e i professori Enrico Grosso e Roberto Zaccaria. Illustreranno il percorso per ottenere una decisione della Corte costituzionale prima delle elezioni. Grosso che ha l’incarico di coordinare i contenuti esporrà in sintesi i principali motivi di incostituzionalità. Adami che ha il compito di coordinare gli avvocati che solleveranno i ricorsi nei tribunali dei 29 distretti di Corte di Appello del Paese, spiegherà le ragioni di «un’iniziativa di così ampio respiro» ed indicherà i tempi prevedibili per arrivare al giudizio della Corte costituzionale. Zaccaria che insieme alla professoressa Maria Agostiana Cabiddu, sta raccogliendo la disponibilità a sottoscrivere i ricorsi nelle città di residenza elettorale, darà notizia di alcuni dei ricorrenti più conosciuti, fermo restando che sottoscriveranno i ricorsi anche comuni cittadini

L'annuncio, però, non equivale né al deposito delle cause né all'apertura di un giudizio davanti alla Consulta. 

I cinque punti nel mirino

Un'anticipazione dei motivi è stata pubblicata da Avvenire: le contestazioni riguardano preferenze e candidati bloccati, firme richieste alle nuove formazioni, equilibrio di genere, premio di maggioranza e rappresentanza degli italiani all'estero. Secondo il quotidiano, gli atti sono in preparazione per il deposito in circa trenta tribunali civili. È questo il perimetro annunciato: le formulazioni definitive dei ricorsi andranno distinte dalle critiche politiche e dai rilievi già avanzati in Parlamento.

Il premio: la soglia non risolve da sola il problema

Negli atti della Camera del 1° ottobre, le contestazioni parlamentari descrivono un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, subordinato al raggiungimento del 42% dei voti validi in entrambe le assemblee e al primo posto nazionale della stessa lista o coalizione. Il dubbio sollevato riguarda la proporzione tra consenso ottenuto e vantaggio parlamentare: non basta indicare una soglia, occorre valutare l'effetto complessivo del meccanismo. Si tratta di argomenti delle pregiudiziali, non di conclusioni della Corte.

Il precedente fondamentale è la sentenza n. 1 del 2014 sul Porcellum. La Consulta censurò il premio attribuito senza una soglia minima, perché poteva produrre una compressione eccessiva della rappresentatività e dell'eguaglianza del voto. Non stabilì, invece, che qualsiasi premio fosse vietato.

La sentenza n. 35 del 2017, sull'Italicum, conferma questa distinzione: la Corte respinse le censure contro il premio alla lista che raggiungeva il 40%, ma dichiarò illegittimo il ballottaggio previsto da quel sistema. Dunque il 42% della nuova disciplina non dimostra automaticamente né costituzionalità né incostituzionalità: il precedente richiede un esame del sistema, non un confronto isolato fra percentuali.

Preferenze e capilista: quanto sceglie davvero l'elettore

La versione approvata introduce le preferenze mantenendo i capilista bloccati, secondo il resoconto del voto finale. Per i promotori, il punto è verificare quanto spazio effettivo resti alla scelta personale dell'elettore.

Anche qui i precedenti impediscono semplificazioni. Nel 2014 furono censurate le lunghe liste interamente bloccate; nel 2017 la Corte non dichiarò illegittimi i capilista bloccati inseriti in un sistema che consentiva preferenze per gli altri candidati. Il controllo riguarda quindi l'assetto concreto, non la sola presenza di candidati scelti dai partiti. Il riferimento è soprattutto all'articolo 48, che tutela un voto personale, eguale, libero e segreto.

Firme, parità di genere e voto all'estero

Sulle firme, la questione annunciata riguarda il possibile ostacolo all'ingresso di nuovi partiti. Il parametro costituzionale non è l'assenza di qualsiasi requisito, ma la tutela della partecipazione politica: gli articoli 49 e 51 riconoscono rispettivamente il ruolo dei cittadini nei partiti e l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Per sostenere una censura occorrerà dimostrare perché gli oneri concretamente imposti siano sproporzionati.

L'articolo 51 impegna inoltre la Repubblica a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini. Negli atti parlamentari viene contestata la soppressione del limite del 60% per ciascun genere nelle posizioni di capolista: il rilievo riguarda proprio le candidature prioritarie sottratte alle preferenze. Per il voto estero, invece, Avvenire segnala la contestazione dell'accorpamento in un unico collegio mondiale. Sono questioni diverse, da motivare separatamente: equilibrio nell'accesso alle candidature e rappresentanza degli elettori residenti fuori dall'Italia.

Il nodo regionale del Senato e i tempi della Consulta

Un ulteriore rilievo parlamentare riguarda l'articolo 57: il Senato è eletto a base regionale. Le pregiudiziali contestano l'interazione tra premio deciso sul risultato nazionale, esito della Camera e redistribuzione regionale dei seggi. La domanda giuridica è quanto questo coordinamento possa incidere sulla base regionale prescritta dalla Costituzione.

Per arrivare alla Consulta, i cittadini intendono chiedere ai tribunali l'accertamento della lesione del diritto di voto. Sarà un giudice, valutando rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni, a poterle sollevare davanti alla Corte: è il percorso incidentale già seguito nei precedenti elettorali. Una decisione prima delle urne resta quindi un obiettivo, non una scadenza assicurata. Anche l'ipotesi di una pronuncia da febbraio 2027, riportata da Avvenire, è una previsione, non un calendario fissato dalla Consulta.