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Coronavirus: giurista, ipotesi lesioni o omicidio colposo se tarda richiamo vaccino

Di Redazione |

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) – “Lesioni colpose o peggio omicidio colposo potrebbero essere la qualificazione giuridica degli eventi infausti derivati dalla mancata o ritardata somministrazione della seconda dose. Ovvio che la scienza dovrebbe comprovare i vari passaggi di fatto dell’ipotesi qui formulata”. E’ lo scenario ipotizzato dall’avvocato Stefano Putinati, docente associato di diritto penale dell’Università di Parma, in un approfondimento pubblicato sul sito di informazione e divulgazione scientifica ‘MedicalFacts.it’, fondato dal virologo Roberto Burioni. L’avvocato spiega quali potrebbero essere le implicazioni penali nel caso in cui non si riuscisse a somministrare in tempo la seconda dose di vaccino contro il Covid-19. “Non sembrerebbe peregrino individuare le Regioni come i veri garanti-obbligati alle regolari somministrazioni delle dosi”, avverte Putinati.

“Per l’efficacia del vaccino, infatti – ricorda il giurista – dopo la prima dose, come indica la Pfizer nello stesso foglio illustrativo del farmaco, deve essere somministrata una seconda dose a distanza di 21 giorni dalla prima, con un ritardo ‘accettabile’ di una sola settimana e questo secondo più fonti scientifiche. Chi ha assunto il vaccino prestando il proprio consenso informato lo ha fatto, quindi, facendo legittimamente affidamento sul fatto che la seconda dose gli venisse somministrata nell’intervallo di tempo necessario per raggiungere l’immunità al 95%”.

“Per inciso, sembra che secondo il contratto confidenziale stipulato con la Commissione Europea Pfizer si sia obbligata solo alla consegna delle dosi previste entro il primo semestre 2021. Si è, particolare non secondario – osserva Putinati – riservata il diritto di distribuire direttamente agli Hub sul territorio e, quindi, in Italia alle singole Regioni. Occorre pertanto tenere conto che la campagna vaccinale è iniziata il 27 dicembre e quindi le Regioni dovrebbero essere pronte alla somministrazione della seconda dose ai primi vaccinati per consentire il raggiungimento dell’immunità al 95%”.

“Ora i possibili risvolti in tema di diritto penale, ovviamente ragionando qui in termini estremamente semplificati – premette il docente – Ci potrebbero essere responsabilità penali? E in caso di risposta positiva, per quali soggetti, nel caso in cui la seconda dose non venisse somministrata regolarmente, nei tempi necessari per la piena efficacia del vaccino? Ragionando per ipotesi – scrive Putinati – in attesa di verifiche e conferme sul piano scientifico, immaginiamo ‘X’ che si sottoponga alla campagna vaccinale – per ora, a prescindere dalla necessità e opportunità della vaccinazione, su base volontaria – e che sia in attesa della seconda iniezione nei 21 giorni. In ragione dei ritardi nelle consegne e del fatto che la Regione di appartenenza non abbia accantonato riserve di vaccino per somministrare la seconda dose nei tempi indicati, tale seconda dose slitta per X di giorni o settimane rispetto al 21esimo giorno”.

“X, non raggiungendo l’immunità, nel frattempo (2 o 3 settimane o più dopo la prima dose) si infetta e contrae la malattia Covid-19. X sopravvive alla malattia. La lesione (colposa) subita (in diritto penale la malattia rientra nel reato di lesioni personali di cui all’articolo 592 e ss. c.p.) potrebbe essere casualmente collegata alla omessa somministrazione della seconda dose che gli avrebbe con probabilità vicina alla certezza (95%) evitato il contagio? Sotto il profilo probatorio il percorso sarebbe, invero, accidentato e complesso, ma non impossibile da fare”, evidenzia l’esperto.

“Occorrerebbe, innanzitutto – precisa – valutare in quanto tempo dopo la seconda dose X avrebbe raggiunto l’altissimo grado di immunità (pare una settimana secondo gli studi più accreditati) e verificare il momento presumibile di contagio. Un breve inevitabile passaggio tecnico-giuridico: se una ricostruzione su base scientifica dei fatti giungesse a concludere che con la seconda dose X non avrebbe contratto, con probabilità vicina alla certezza, quella infezione-malattia (infezione che invece avrebbe contratto circa 40-50 giorni dalla somministrazione di un’unica dose), la sostituzione della mancata somministrazione della seconda dose con l’azione ipotetica non attuata (la seconda iniezione vaccinale) potrebbe far concludere per la sussistenza del nesso causale tra la mancata somministrazione della seconda dose e il reato di lesioni personali lesione (malattia Covid-19). In termini semplificati: se X avesse avuto la seconda dose nei tempi previsti, non avrebbe contratto quella malattia. Dimostrazione del nesso causale”.

“La responsabilità penale per reato omissivo improprio, nel caso di specie colposo (la fattispecie sopra descritta rientra in tale categoria penalistica) – prosegue l’avvocato – necessita della individuazione di una posizione di garanzia, di un soggetto, cioè, che abbia l’obbligo giuridico di tenere la condotta attiva doverosa: nel caso di specie chi sarebbe obbligato alla somministrazione della seconda dose nei tempi indicati e non lo abbia fatto per negligenza o imprudenza. Forse la stessa casa produttrice del vaccino che non metta a disposizione le dosi necessarie? Occorrerebbe in primis conoscere i termini contrattuali nel dettaglio, gli obblighi assunti con la Commissione Europea, le modalità e i tempi previsti di consegna, i margini di tolleranza nel ritardo contrattualmente previsti e accettati dalle parti”.

Bisognerebbe “poi verificare quanto di tali contenuti contrattuali le singole Regioni sapessero: se fossero state a conoscenza di possibili ritardi nella fornitura delle dosi di vaccino; se di tali ritardi avrebbero dovuto essere informate puntualmente dal Governo, e se lo siano state in effetti. Non sembrerebbe peregrino individuare, infatti, le Regioni – conclude dunque Putinati – come i veri garanti-obbligati alle regolari somministrazioni delle dosi. Se a seguito di verifiche emergesse che le singole Regioni fossero state informate di possibili blocchi o ritardi anche notevoli fin dall’inizio della campagna vaccinale, dovrebbe essere verificato se non aver tenuto dosi di riserva per garantire in ogni caso la seconda dose nei tempi indicati (e il raggiungimento della immunità in grado vicino alla certezza) possa rappresentare una condotta colposa, in quanto negligente e/o imprudente. Dovevano prevedere i ritardi possibili? Avrebbero dovuto diligentemente tenere le dosi di riserva? Sono state imprudenti?.

“Da ultimo, un’ulteriore riflessione, anche in questo caso solo accennata”. Per il giurista “sarebbe da valutare con attenzione la responsabilità penale nel caso fosse dimostrato che la omessa negligente somministrazione della seconda dose nei tempi indicati secondo la miglior scienza ed esperienza abbia addirittura rafforzato il virus, come inizia ad essere ipotizzato, favorendone una variante ancora più resistente. Rispetto al virus rafforzato da tale omissione della condotta doverosa (rispetto dei tempi tra la prima e la seconda dose), si imporrebbero ulteriori considerazioni sia in tema di ricostruzione causale tra la mancata somministrazione della seconda dose e la maggior gravità della singola malattia, sia rispetto alle conseguenze per la popolazione sottoposta al rischio di maggior contagio e peggiori conseguenze in ragione del rafforzamento del Sars-CoV-2”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA