giustizia sportiva
Anche l'Udinese patteggia e chiude il “caso Mandragora”: ammende e nessuna penalizzazione
Un’udienza, tre multe e tante domande: cosa c’è dietro l’accordo che archivia il procedimento FIGC sulla presunta plusvalenza legata al trasferimento di Mandragora
Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha messo la parola fine al procedimento sulla presunta plusvalenza legata al passaggio di Rolando Mandragora tra Juventus e Udinese: tre ammende da 10.700 euro ciascuna — una al club e due ai dirigenti Stefano Campoccia e Franco Collavino — e nessun punto tolto in classifica. Un epilogo formalmente asciutto, ma che illumina (e al tempo stesso conferma) la natura di un dossier nato nel 2018, riaperto tra le carte della giustizia sportiva nella scia delle indagini penali di Udine, e sostenuto da una ricostruzione amministrativo-contabile divenuta centrale nel dibattito sulle valutazioni di mercato in Italia.
Cosa ha deciso il Tribunale Federale Nazionale
Il TFN ha accolto le proposte di accordo tra le parti ai sensi dell’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva (il cosiddetto “patteggiamento dopo il deferimento”). Nella sua decisione, l’organo giudicante ha ritenuto “corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni proposte”, dichiarando efficaci gli accordi e disponendo la chiusura del procedimento. Tradotto: l’Udinese paga 10.700 euro, stessa cifra per Campoccia (vicepresidente all’epoca dei fatti) e Collavino (allora consigliere, oggi direttore generale), e la vicenda, sul piano sportivo, si chiude qui. Nessun provvedimento in classifica, nessuna inibizione personale.
Perché si è arrivati al patteggiamento
Il passaggio in giudizio è scaturito dal deferimento notificato il 19 dicembre 2025, quando la Procura Federale ha contestato a Campoccia e Collavino di aver concordato, nel luglio 2018, una pattuizione “diversa” rispetto ai documenti depositati con riferimento alla cessione di Mandragora: da un’originaria “opzione di riacquisto” a 26 milioni a un “obbligo di riacquisto” poi formalizzato nell’ottobre 2020 a 10,7 milioni. Secondo la Procura, quell’assetto avrebbe comportato “benefici contabili e fiscali” per l’Udinese sui bilanci chiusi al 30 giugno 2019, 2020 e 2021. Nella stessa giornata del deferimento, il club friulano ha manifestato “stupore”, ribadendo “correttezza e trasparenza”. Il patteggiamento, deciso tra fine 2025 e metà gennaio 2026, ha evitato il dibattimento pieno, definendo il quadro sanzionatorio.
Opzione o obbligo? La chiave contabile che ha acceso il fascicolo
In origine, l’operazione su Mandragora è una delle più discusse del decennio: nell’estate 2018 il centrocampista passa all’Udinese in un’operazione presentata con opzione di controacquisto in favore della Juventus; due anni dopo, il 3 ottobre 2020, la Juventus ufficializza il “riacquisto” per 10,7 milioni e contestualmente lascia il calciatore in prestito a Udine. Per la Procura Federale, il punto non è la liceità del ritorno in bianconero nel 2020, quanto la qualificazione già nel 2018 di un presunto “obbligo” di riacquisto non rispecchiato nei documenti depositati: un aspetto che, se confermato in giudizio, incide sul “quando” e sul “quanto” di ricavi e oneri da iscrivere a bilancio. Con il patteggiamento, il TFN non entra nel merito pieno: prende atto dell’accordo sanzionatorio e ne valuta la congruità, chiudendo la causa.
Che cos’è il “patteggiamento” nel Codice FIGC e perché conta in questo caso
Nel vocabolario della giustizia sportiva, il “patteggiamento” è l’applicazione di una sanzione su richiesta in forma concordata con la Procura Federale. Può intervenire: prima del deferimento (art. 126 CGS), con un controllo di legittimità che resta nell’alveo amministrativo; dopo il deferimento (art. 127 CGS), com’è accaduto qui: serve la dichiarazione di efficacia del giudice, che verifica la “correttezza della qualificazione dei fatti” e la “congruità” della sanzione.
È uno strumento pensato per ridurre i tempi, dare certezza agli esiti e calibrare sanzioni in modo proporzionato, senza arrivare al contenzioso completo. Il TFN conserva un potere di vaglio: se ritiene inadeguate le misure, può negare l’efficacia e disporre la prosecuzione del giudizio. In questa vicenda, ha ritenuto gli accordi congrui, sancendone l’efficacia e la chiusura del caso.