Milano Cortina 2026
TAS boccia il ricorso di Heraskevych: casco commemorativo incompatibile con le regole olimpiche
Confermata l’esclusione, giudicato violazione delle regole del CIO nonostante la solidarietà del tribunale
Il Tas ha respinto il ricorso dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych contro la squalifica per il caso del casco, confermando l’esclusione dell’atleta dallo skeleton maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. La squalifica era stata decisa dal Cio per l’intenzione dell’atleta di gareggiare con un casco raffigurante atleti ucraini morti in guerra, ritenuto in violazione della Carta Olimpica e delle linee guida sull'espressione degli atleti. Il Tas, pur dichiarandosi «pienamente solidale» con la commemorazione, ha ritenuto le limitazioni previste dalle regole «ragionevoli e proporzionate», respingendo l’istanza.
In particolare, si legge nella nota, l’arbitro del Tas «pur pienamente solidale con la commemorazione del signor Heraskevych, è vincolato dalle norme contenute nelle Linee Guida del CIO sull'Espressione degli Atleti», ritenendo quindi che «tali Linee Guida forniscano un equilibrio ragionevole tra l’interesse degli atleti a esprimere le proprie opinioni e l’interesse degli atleti a ricevere un’attenzione indivisa per la propria prestazione sportiva sul campo di gara». «L'Arbitro Unico nominato per il caso ha dichiarato di essere pienamente solidale con la commemorazione del signor Heraskevych e con il suo tentativo di sensibilizzare sul dolore e sulla devastazione subiti dal popolo ucraino e dagli atleti ucraini a causa della guerra», prosegue la nota. Secondo le Linee Guida, «la libertà di espressione è un diritto fondamentale di ogni atleta che compete ai Giochi Olimpici, ma limitano il diritto di esprimere opinioni durante le competizioni sul campo di gara». Limitazioni che sono state ritenute «ragionevoli e proporzionate», considerando le altre opportunità per gli atleti. «L'Arbitro Unico osserva che l’obiettivo è mantenere il focus dei Giochi Olimpici sulle prestazioni e sullo sport, interesse comune di tutti gli atleti che hanno lavorato per anni per partecipare ai Giochi Olimpici e che meritano un’attenzione indivisa per le loro prestazioni e i loro successi sportivi». «L'Arbitro Unico è vincolato da tali norme proporzionate e non ha alcun mezzo per derogarle. Di conseguenza, l’istanza è stata respinta. L'Arbitro Unico aggiunge che è stato ingiusto ritirare l'accredito al signor Heraskevych in queste circostanze e sostiene la decisione del CIO di restituirglielo», conclude la nota del Tas.