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24 marzo 2026 - Aggiornato alle 16:27
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Sport

Inammissibile il ricorso del Gioiosa, assegnata gara vinta al Vittoria calcio con il punteggio di 3-0

Il giudice sportivo contesta, tra le altre cose, il fatto che i peloritani non siano riusciti a indirizzare la pec in maniera corretta alla società ipparina per informarla del contenzioso

24 Marzo 2026, 15:28

15:30

Inammissibile il ricorso del Gioiosa, assegnata gara vinta al Vittoria calcio con il punteggio di 3-0

La gara bloccata al primo minuto del primo tempo

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"Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.434 del 10.03.2026, la società Polisportiva Gioiosa ha impugnato la regolarità della gara giocata sul campo del Vittoria, sospesa dall'arbitro al 1° del primo tempo per sopravvenuta inferiorità numerica della stessa, scesa al di sotto del numero minimo regolamentare di calciatori. A fondamento del ricorso, la società deduce che tale inferiorità sarebbe stata determinata da una situazione di grave turbativa ambientale, lamentando che propri tesserati avrebbero subito, anteriormente all'inizio della gara, minacce e condotte violente, tali da incidere sulla regolare partecipazione all'incontro". Così il giudice sportivo del comitato regionale a proposito della gara di Eccellenza oggetto di contestazione nei giorni scorsi.

"Il ricorso è inammissibile - ancora il giudice sportivo - ai sensi dell'art.67 del C.G.S., il ricorso deve essere notificato alla società controinteressata mediante invio all'indirizzo PEC ufficiale risultante dai registri federali, al fine di garantire il contraddittorio tra le parti. Nel caso di specie, dagli atti risulta che la società ricorrente ha effettuato la comunicazione del ricorso ad un indirizzo Pec errato e non riconducibile alla società consorella. Tale circostanza comporta la mancata instaurazione del contraddittorio e integra un vizio procedurale insanabile, che determina l'inammissibilità del ricorso, secondo costante orientamento degli organi di giustizia sportiva. Per questi motivi, si delibera: -di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Polisportiva Gioiosa addebitando il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.; -di assegnare gara perduta per 0-3 alla società Polisportiva Gioiosa".