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La decisione

Calcio, Malagò potrà concorrere come presidente Figc: c'è il via libera di Anac. «Ne ero certo»

L'autorità anticorruzione apre alla candidatura: il parere esclude l'applicazione del «pantouflage» al ruolo federale, ma lascia aperti altri profili di incompatibilità

18 Giugno 2026, 15:38

15:40

Calcio, Malagò potrà concorrere come presidente Figc: c'è il via libera di Anac. «Ne ero certo»

Malagò con il ministro Abodi

L’Autorità nazionale anticorruzione apre alla candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. Lo stabilisce il parere richiesto dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, all’Anac in relazione alla presunta ineleggibilità dell’ex numero uno del Coni per le norme sul cosiddetto “pantouflage” nelle cariche apicali del sistema sportivo.

Nel documento, firmato dal presidente Giuseppe Busia, l’Anac precisa: «La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell’articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell’incarico presso l’organo collegiale rientri tra i “rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego”. Considerato il tenore letterale della disposizione gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie».

E ancora: «Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l’esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima».

Malagò accoglie con favore la decisione: «Ho appreso con soddisfazione il parere dell’Anac. Ognuno adesso può giudicare l’accaduto». E aggiunge: «Ho sempre sostenuto la correttezza della mia posizione nel merito. Per mia conoscenza specifica della questione, mi ero rivolto in modo formale e informale a 11 soggetti diversi, titolati sull’argomento. E tutti mi avevano manifestato la loro certezza che non c’era alcun problema in merito. Ognuno adesso può giudicare l’accaduto».

Il pronunciamento dell’Autorità arriva anche in risposta, su sollecitazione del ministro Abodi, all’interrogazione del presidente della Commissione Cultura e Sport del Senato, Roberto Marti, che aveva evidenziato diverse «criticità» nella candidatura, alla luce dei poteri di controllo e di regolazione esercitati dal Coni sulle federazioni.

L’Anac ricorda che nel 2025 è stato introdotto un nuovo regime sulle incompatibilità delle cariche, successivo a quello previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 25/2025, che rinvia all’articolo 29-bis della legge 262/2005. Quest’ultimo stabilisce che ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche e di tutte le autorità indipendenti che assumono determinazioni con effetti su soggetti privati determinati si applica il regime di incompatibilità previsto dalla medesima legge.

Il Coni rientra in tale perimetro in quanto amministrazione pubblica, ente con personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività culturali, strutturalmente configurato come confederazione delle federazioni nazionali e delle discipline sportive associate.

Per l’Autorità, non vi è dubbio che le cariche ricoperte da Malagò – non solo come ex presidente del Coni, ma anche quale componente del Consiglio e della Giunta, nonché membro del Cio – rientrino tra quelle considerate ai fini dell’applicazione del regime di incompatibilità.

Tuttavia, per verificare l’eventuale incompatibilità successiva «occorre esaminare l’incarico in destinazione di Presidente federale della Figc», che, sottolinea l’Anac, non costituisce un rapporto di collaborazione, consulenza o impiego e dunque non integra il presupposto richiesto dalla normativa richiamata.

In conclusione, l’Autorità precisa che il parere «è reso con riferimento alle disposizioni sopra richiamate e restano fermi gli eventuali ulteriori profili di incompatibilità, inconferibilità, incandidabilità e ineleggibilità eventualmente esistenti anche sulla base della normativa sportiva applicabile».