l'intervista
Il caso Rocchi letto dall'avvocato La Francesca, esperto di diritto sportivo: "Senza la finalità di alterare il risultato, l’illecito sportivo non è configurabile"
La giustizia sportiva entra nel vivo ma la mancanza di prove oggettive sulle partite truccate complica l'iter dei magistrati federali
L'inchiesta sui rapporti tra le società calcistiche e il mondo arbitrale è giunta a un punto critico. Se sul fronte della giustizia ordinaria la richiesta di archiviazione per l'Inter (ai sensi del d.lgs. 231/2001) e per il designatore Gianluca Rocchi rappresenta un momento di svolta, il pallino passa ora alla giustizia sportiva.
Per capire cosa rischiano realmente i tesserati e i club coinvolti, abbiamo intervistato l'avvocato Michele La Francesca, avvocato cassazionista con un master in Diritto Sportivo e che si occupa di analisi giuridica di questioni legate al mondo del calcio su ius101.it.
Avvocato La Francesca, l'archiviazione penale mette la parola fine a questa vicenda?
«Sul piano penale segna indubbiamente un importante punto di svolta, anche se per Gianluca Rocchi bisognerà attendere la decisione finale del GIP, che potrebbe accogliere la richiesta di archiviazione così come disporre l'imputazione coatta o nuove indagini. Ma sul piano sportivo la partita è appena iniziata: gli atti verranno trasmessi alla Procura Federale della FIGC, che è chiamata a effettuare una propria valutazione del tutto autonoma».
I magistrati hanno riscontrato "interferenze" sul designatore, ma senza provare l'intento di alterare i risultati. Basterà questo per far scattare l'illecito sportivo?
«Questo è il primo e più importante snodo giuridico dell'intera vicenda. L'articolo 30 del CGS sanziona gli atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, o volti ad assicurare un vantaggio in classifica. Anche nella giustizia sportiva, nonostante la soglia probatoria sia più ampia rispetto al penale, occorre dimostrare che la condotta fosse specificamente finalizzata ad alterare la competizione. Il precedente di Calciopoli insegna proprio questo: non basta la mera esistenza di contatti con il settore arbitrale per integrare l'illecito, serve la prova della loro finalizzazione al conseguimento di un vantaggio. Se questa finalità manca, l'articolo 30 incontra un ostacolo enorme».
Cosa succede, invece, per gli articoli 4 e 22 del Codice, che impongono lealtà e vietano rapporti equivoci con l'AIA?
«L'articolo 4 è una norma molto ampia sui principi di lealtà e correttezza, mentre l'articolo 22 vieta i rapporti finalizzati a ottenere vantaggi, per tutelare la totale indipendenza della funzione arbitrale. Tuttavia, non ogni contatto è vietato. Dalle cronache sappiamo bene che presidenti e allenatori esprimono spesso dissenso per arbitraggi percepiti come penalizzanti, e hanno fisiologiche interlocuzioni con i vertici arbitrali per chiedere chiarimenti. Anche la scelta di un designatore di sospendere temporaneamente un fischietto con una certa squadra, per rasserenare l'ambiente, rientra nella gestione fisiologica dell'organo tecnico. Il tema centrale sarà verificare la reale natura e la frequenza delle intercettazioni emerse».
A proposito di intercettazioni: sembra che mancino conversazioni dirette tra tesserati dell'Inter e arbitri, ma figurino solo soggetti terzi. Che peso ha questa circostanza?
«Rappresenta un ulteriore, fondamentale ostacolo all'accusa. Per ipotizzare una responsabilità sportiva occorre individuare con certezza gli autori delle condotte e il loro collegamento con la società. La mancata emersione di interlocuzioni dirette tra esponenti dell'Inter e il mondo arbitrale rende vitale la verifica del legame tra le condotte dei soggetti terzi e il club nerazzurro. La giustizia sportiva esige che la condotta disciplinarmente rilevante sia attribuita a un soggetto determinato».
Ma il Codice non prevede la responsabilità presunta per i club, anche per azioni compiute da soggetti estranei?
«Sì, è disciplinata dall'art. 6, comma 5. Questa norma punisce la società per illeciti commessi a suo vantaggio da estranei, ma non opera in modo automatico. Anzitutto presuppone l'accertamento di un vero illecito sportivo, e poi richiede di dimostrare che il soggetto esterno abbia agito nell'interesse del sodalizio. La società, inoltre, ha la possibilità di dimostrare la propria non partecipazione. Senza l'individuazione di specifici autori e in assenza di conversazioni dirette, applicare questa forma di responsabilità risulta decisamente ostico».