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Il caso

“Alle sei del mattino, quattordici agenti”: perché Fabrizio Corona è indagato per “diffusione di materiale sessualmente esplicito” dopo la querela di Signorini

Perquisizioni tra casa, studi di Falsissimo e Velvet Cut srl. La Procura di Milano ipotizza la violazione dell’art. 612-ter c.p. dopo la pubblicazione su YouTube di chat, foto e video ritenuti espliciti e riferiti ad Alfonso Signorini. Cosa c’è nell’inchiesta, chi indaga, quali rischi penali e perché il caso segna un punto di svolta nel rapporto tra gossip, web e diritto di cronaca

Redazione La Sicilia

22 Dicembre 2025, 12:34

13:49

“Alle sei del mattino, quattordici agenti”: perché Fabrizio Corona è indagato per “diffusione di materiale sessualmente esplicito” dopo la querela di Signorini

Alle prime luci dell’alba alla porta di Fabrizio Corona bussano in quattordici. È l’alba di un’operazione che la Procura di Milano coordina con precisione: perquisizioni in casa dell’ex “re dei paparazzi”, negli studi in cui nasce il format YouTube Falsissimo e nelle sedi della società Velvet Cut srl. Oggetto della ricerca: il “cuore” tecnologico di un’inchiesta mediatica che, in poche ore, diventa anche giudiziaria. Sui tavoli degli inquirenti finiscono dispositivi, hard disk, archivi digitali. Nel mirino, materiali “a contenuto sessualmente esplicito” che Corona ha attribuito, in video, a Alfonso Signorini. E che hanno spinto il conduttore a presentare querela, innescando l’iscrizione di Corona nel registro degli indagati per “diffusione di materiale sessualmente esplicito”, l’ipotesi giuridica che rinvia all’art. 612-ter c.p..

Cosa contesta la Procura e su quali basi

Secondo la ricostruzione che emerge dagli atti richiamati dalla stampa, i magistrati milanesi — il sostituto procuratore Alessandro Gobbis e l’aggiunta Letizia Mannella, che dirige il dipartimento specializzato nei reati a sfondo sessuale — contestano a Corona la pubblicazione, “nell’ultima puntata” del suo format, di “chat, fotografie e video” descritti come “dal contenuto esplicito ed erotico” e riferiti a Signorini. Si fa menzione anche di “una chat intima” tra il conduttore e “un modello ed ex concorrente del Grande Fratello” e di “un selfie a petto nudo” proveniente da una conversazione privata: elementi che avrebbero giustificato l’immediato decreto di perquisizione e sequestro, esteso all’abitazione e agli spazi produttivi collegati a Falsissimo e a Velvet Cut srl.

Nel linguaggio dei provvedimenti, e nella cronaca delle testate che li hanno visionati, la chiave è la “diffusione” non consensuale di contenuti intimi: un perimetro molto netto quando si passa dai salotti televisivi e dai canali social alle aule di giustizia. La puntata “Il prezzo del successo — parte 1”, andata online su YouTube la settimana precedente, è l’epicentro. Da lì l’effetto domino: la querela di Signorini, i sequestri, l’indagine formale.

Il fronte della difesa e i margini del diritto di cronaca

Dall’altra parte, la voce del legale di Corona, l’avvocato Ivano Chiesa, che ha definito tutta “da verificare” l’applicabilità del cosiddetto “revenge porn” al caso in esame, rivendicando il perimetro del “diritto di cronaca” rispetto a comportamenti ritenuti di interesse pubblico perché attribuiti a un personaggio esposto. Il legale ha inoltre chiesto che il suo assistito venga interrogato “al più presto”, sottolineando la necessità di una valutazione celere anche sul materiale sequestrato.

Sul piano mediatico Corona non arretra: denuncia il sequestro e annuncia di aver “rigirato” la puntata — compresa l’intervista ad Antonio Medugno — per mandarla online comunque, alle ore 21 di lunedì 22 dicembre 2025, salvo ulteriori provvedimenti. È un braccio di ferro a colpi di video, trailer e storie social, che alimenta il dibattito su dove finiscano l’inchiesta spettacolarizzata e il giornalismo, e dove comincino la tutela della persona e la riservatezza dei dati sensibili.

Chi sono i protagonisti e cosa sappiamo finora

L’indagato è Fabrizio Corona: imprenditore dell’informazione digitale, autore e frontman di Falsissimo, un format a episodi che negli ultimi mesi ha messo nel mirino figure di primo piano dello showbiz, spaziando dai rapper alle influencer fino ai talk più seguiti. La sua esposizione giudiziaria non è una novità, ma qui la materia è diversa e tocca la sfera sessuale e la privacy.

La persona offesa individuata dall’atto è Alfonso Signorini, conduttore del “Grande Fratello” e giornalista, che ha scelto la via della querela e, pubblicamente, il silenzio assistito: “Ho affidato tutto ai miei legali”, ha fatto sapere nei giorni scorsi.

I magistrati sono Alessandro Gobbis (sostituto) e Letizia Mannella (aggiunta), nomi noti nell’area dei reati contro la libertà sessuale e la violenza di genere, che in passato hanno coordinato fascicoli complessi in materia. In questo caso hanno disposto le perquisizioni in casa, negli studi del programma e nella sede di Velvet Cut srl.

Il testimone più citato nel racconto di Corona è l’ex concorrente Antonio Medugno, indicato come “caso zero” del presunto “sistema”. Alcune chat tra lui e Signorini sono state mostrate nel primo episodio; Medugno ha anticipato di voler “raccontare la sua verità” nella nuova puntata. Resta da capire cosa di quel racconto sopravviverà al vaglio penale.

Di cosa parla l’art. 612-ter c.p. e quali sono le pene previste

Il reato ipotizzato rientra nella cornice dell’art. 612-ter del codice penale, introdotto con il cosiddetto Codice Rosso (2019) e noto al grande pubblico come “revenge porn”. La norma punisce chi “invia, consegna, cede, pubblica o diffonde” immagini o video “a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati”, senza il consenso delle persone ritratte. La pena base va da 1 a 6 anni di reclusione e da 5.000 a 15.000 euro di multa, con aggravanti se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici, o in danno di persone vulnerabili. È un reato procedibile a querela (qui presentata da Signorini), salvo i casi più gravi o connessi ad altri delitti.

Nel caso specifico, la questione dirimente è duplice:

Stabilire se i contenuti diffusi (chat, foto, video) siano effettivamente “sessualmente espliciti” e destinati a restare privati.

Accertare la sussistenza del “consenso” della persona ritratta e, in mancanza, dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma.È su questi cardini che si giocherà la partita processuale.

Cosa c’era nella puntata contestata

Stando a quanto ricostruito dai quotidiani e dalle testate che hanno potuto consultare gli atti o visionare il materiale online, l’episodio “Il prezzo del successo — parte 1” conteneva: spezzoni di presunte “chat intime” tra Signorini e un ex concorrente; un “selfie a petto nudo” attribuito al conduttore; riferimenti a relazioni e contatti privati con aspiranti o ex partecipanti al Grande Fratello; due telefonate con uomini che parlavano di “materiale compromettente”; l’illustrazione di un presunto “sistema” fondato su “favori sessuali” per accedere alla televisione.

Questi elementi, sostiene la Procura, integrano il rischio di una “diffusione” non consentita di materiale intimo. Signorini ha respinto le accuse, scegliendo la strada legale.

Perquisizioni, sequestri e una puntata “rigirata”: la cronologia chiave

Venerdì 20 dicembre 2025: scattano le perquisizioni in casa di Corona e negli spazi legati a Falsissimo e Velvet Cut srl; sequestrato materiale informatico. Corona parla pubblicamente di 14 agenti all’alba. Lunedì 22 dicembre 2025: Il Fatto Quotidiano dà conto dell’indagine formalizzata a carico di Corona per “diffusione di materiale sessualmente esplicito”, citando anche l’origine della vicenda nella messa online dell’episodio su YouTube. Nello stesso giorno, altre testate ricostruiscono i dettagli dell’atto di perquisizione con i nomi dei pm Gobbis e Mannella e l’indicazione delle sedi ispezionate. Tra 16 e 18 dicembre 2025: l’ondata mediatica si ingrossa. Corona porta in video chat e testimonianze, mentre Signorini si trincera dietro i suoi avvocati. Sui social si moltiplicano opinioni, denunce, e prese di posizione anche di ex “gieffini”. È il contesto che fa da detonatore all’intervento della magistratura.

Il punto legale: dove passa il confine tra interesse pubblico e vita privata

L’indagine milanese si colloca in una faglia delicata: il rapporto tra il racconto giornalistico (o para-giornalistico) e la riservatezza della sfera intima. Il diritto di cronaca consente di pubblicare notizie vere, di interesse pubblico e con forma civile. Ma la giurisprudenza è severa quando il “fatto” è sostenuto da contenuti intimi, chat e immagini private: il test dell’“essenzialità dell’informazione” diventa stringente, e la diffusione di materiale “sessualmente esplicito” senza consenso si scontra frontalmente con l’art. 612-ter c.p.. Anche laddove l’intento dichiarato sia “svelare” condotte di un personaggio pubblico, la legge tutela la dignità e la privacy dei soggetti coinvolti.

Un secondo fronte riguarda la natura delle piattaforme: la pubblicazione su YouTube e sui social — strumenti “telematici” — può configurare un’aggravante. E l’eventuale condivisione o rilancio dei contenuti da parte di terzi, se provata, potrebbe aprire profili di responsabilità “a catena”. È uno dei punti su cui il pool guidato da Letizia Mannella ha maturato negli anni know-how e prassi operative.

Le reazioni: tra silenzi assistiti, rilanci social e un ecosistema in allarme

Alfonso Signorini: nessun commento di merito. Ha ribadito di aver “già messo tutto in mano ai legali”. Una scelta coerente con la strategia di tutela giudiziaria adottata fin dall’inizio.

Fabrizio Corona: all’attacco anche dopo i sequestri. Sui social parla di “Procura schiava del potere” e promette una “versione ancora più forte” della puntata, dichiarando di averla “rigirata” per l’uscita serale del 22 dicembre. È una sfida che mette in tensione comunicazione e giustizia.

L’ecosistema tv e web: testate generaliste e siti di intrattenimento amplificano il caso, mentre l’azienda Mediaset — chiamata in causa indirettamente dal riferimento al “Grande Fratello” — mantiene per ora il profilo basso, seguendo gli sviluppi. Nel frattempo, editoriali e commenti riflettono sul perimetro etico del racconto del privato, sul consenso digitale e sui rischi di vittimizzazione secondaria.

Cosa succede adesso: gli scenari possibili

Valutazione dei contenuti sequestrati: gli inquirenti dovranno accertare la natura “sessualmente esplicita” del materiale, l’assenza di consenso e il nesso di “diffusione” al pubblico. È plausibile la nomina di consulenti tecnici per l’analisi forense dei dispositivi.

Eventuale interrogatorio di Corona: la difesa lo ha sollecitato, puntando a chiarire il perimetro delle fonti, le finalità della pubblicazione e le cautele adottate (se adottate).

Ulteriori provvedimenti: a seconda degli esiti dell’analisi, possono arrivare nuove iscrizioni, richieste cautelari sui contenuti online o atti di “oscuramento”/rimozione. In passato, episodi di Falsissimo sono stati oggetto di rimozione o contestazione sulle piattaforme: un precedente che, sebbene diverso, racconta quanto sia mobile il terreno tra libertà di espressione e tutela delle persone.

Dal caso al principio: perché questo procedimento è un test per tutti

Per il sistema dell’informazione e dell’intrattenimento, l’indagine su Fabrizio Corona è uno stress test: mette alla prova la capacità dei creator e dei nuovi format di rispettare i confini legali quando trattano materiali sensibili; costringe i media tradizionali a misurarsi con la verifica delle fonti, evitando di trasformare la chat privata in “prova” in pubblico; rafforza l’idea che la tutela della dignità e della vita privata non si sospende davanti allo “share” o al “traffico” online; ricorda ai personaggi pubblici che, se è vero che la soglia di interesse pubblico sulla loro condotta è più alta, non per questo la loro sfera sessuale diventa automaticamente “notiziabile” quando manca il consenso e l’essenzialità informativa.

È, in sostanza, un passaggio che potrebbe contribuire a chiarire — anche in giurisprudenza — la linea tra giornalismo investigativo, gossip spinto e violazione penale della privacy in era digitale. Il tutto in un Paese in cui l’art. 612-ter è in continua evoluzione interpretativa e il legislatore discute perfino l’estensione della tutela a audio e deepfake “intimi”.