Restituita azienda ad imprenditore assolto per mafia, ma erario chiede 3 miln di euro
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TRAPANI - Sorpresa amara per l’imprenditore trapanese Enzo Mannina che, dopo aver scontato 4 anni e sette mesi di carcere per associazione mafiosa, in regime di custodia cautelare, è stato assolto dai giudici della Corte di appello di Palermo, ha ottenuto la restituzione dei beni confiscati, ed ha visto revocata l’applicazione della sorveglianza speciale e confisca delle società: Riscossione Sicilia gli ha, in questi giorni, notificato una comunicazione preventiva di ipoteca per un debito di oltre 3 milioni di euro, accumulato con l’erario, durante l’amministrazione giudiziaria dell’azienda per la produzione di calcestruzzo «Mannina Vito Srl», sequestrata nel 2007 e successivamente confiscata.
Circa 1 milione e 400 mila euro di debito riguarda il finanziamento di un progetto della legge 488, revocato alla società a seguito dell’informativa antimafia. Riscossione Sicilia ha chiesto il pagamento integrale del debito entro trenta giorni, a far data della notifica (8 settembre scorso); cifra che l’azienda, oggi, non è in grado di sborsare.
Enzo Mannina, 56 anni, figlio del fondatore della società, fu arrestato nel 2007 nell’ambito dell’operazione «Mafia & Appalti», ed indicato, assieme all’imprenditore valdericino Tommaso Coppola, come il vice del capomandamento di Trapani, Francesco Pace. Nel 2008 fu condannato dal gup di Palermo a 6 anni ed 8 mesi di reclusione. Nel 2010 i giudici di secondo grado, riformando la sentenza, lo condannarono a 6 anni e 3 mesi. La Cassazione nel 2011 annullò con rinvio. Una nuova Corte di appello lo condannò a 6 anni di carcere; ma nel 2015 la Cassazione annullò nuovamente con rinvio; nello scorso dicembre giunse l’assoluzione «perchè il fatto non sussiste». Nel giugno scorso, infine, sempre la Corte di appello, decretò la revoca della misura di sorveglianza, della confisca e del sequestro di tutte le quote sociali, perchè «le uniche ragioni che hanno portato all’adozione della confisca, si sono rivelate non suffragate da elementi indiziari datati di obiettiva consistenza».