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Siracusa, Casa del pellegrino: respinto il secondo ricorso. Ma l’appuntamento è al Cga

Di Massimiliano Torneo |

Respinto anche il secondo ricorso del santuario Madonna delle lacrime sulla vicenda Casa del pellegrino, l’immobile per il ricovero di pellegrini dato dal Comune in comodato d’uso nel 1997 per 50 anni, concessione in seguito revocata. A novembre l’ente ecclesiastico si era visto rigettare l’impugnativa contro la decadenza del contratto di comodato d’uso dell’immobile; ieri il Tar ha rigettato anche il ricorso del Santuario contro il diniego del Comune a rilasciare la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). La Casa del pellegrino tornerà, dunque, nella disponibilità del Comune? È presto per dirlo, visto che il santuario si è appellato alla sentenza del 4 novembre che ha dato ragione al Comune sulla legittimità della decadenza del contratto di comodato d’uso. Quello di ieri, dunque, è un altro punto a favore del Comune…ma con qualche riserva. Il primo settembre scorso in relazione alla riapertura “dell’attività di foresteria-ricovero della Casa del Pellegrino”, il santuario aveva impugnato il provvedimento di diniego della Scia. Secondo l’ente ecclesiastico la verifica dell’amministrazione si sarebbe spinta al di là dell’accertamento richiesto: le attività di verifica relative alla Scia riguarderebbero aspetti attinenti alla conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali, ma non avrebbero dovuto tracimare nella “disponibilità dell’immobile, al riscontro dell’esistenza di un titolo giuridico”. E quindi il diniego (secondo i ricorrenti) sarebbe stato viziato di travisamento dei fatti, anche perché per il Comune il contratto di comodato ha cessato di produrre effetti, per i ricorrenti no (viste le doglianze e l’impugnazione in corso). Per il legale del Comune, invece, il Tar con sentenza del 4 novembre ha rigettato il ricorso contro il provvedimento di decadenza e su tale decisione, benché appellata, “non è stata presentata richiesta di sospensione”. Il Collegio ha giudicato il ricorso infondato. I giudici non hanno condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione non avrebbe potuto effettuare alcuna valutazione in merito alla disponibilità dell’immobile. “La disponibilità del bene, invero – hanno scritto i giudici – costituisce un presupposto necessario ai fini dei provvedimenti autorizzatori edilizi o ai fini della positiva conclusione dei procedimenti avviati tramite Scia”. Ne consegue che il Comune, per i giudici, era tenuto a accertare l’effettiva disponibilità del bene, sebbene con i limitati poteri di indagine che lo caratterizzano sotto tale profilo. E “nel caso in esame la valutazione compiuta dall’amministrazione appare corretta per le ragioni che già sono state indicate nella sentenza” del 4 novembre. Le ragioni di decadenza del contratto erano “per una non autorizzata sostituzione di terzi al comodatario nel godimento del bene”. Ragioni contro le quali l’ente ecclesiastico è ricorso in appello al Cga. E i giudici non ne avrebbero tenuto conto. Per i ricorrenti ci sono margini di ribaltamento. Tutto ruoterebbe attorno alla questione che ha portato alla “non autorizzata sostituzione di terzi al comodatario nel godimento del bene”, motivo della revoca del comodato. Secondo i ricorrenti sarebbe tutto legittimo e legato al fallimento della prima società, che grazie a una legge straordinaria che tutela gli ex dipendenti ne avrebbe sostenuto la riunione in cooperativa. Insomma, non sembra un contenzioso semplice e avviato a rapida soluzione, nonostante i due pronunciamenti del Tar. Ballerebbero, tra l’altro, 5 miliardi di vecchie lire investiti sull’immobile, negli anni di comodato. Dalle parti del santuario contano di ribaltare tutto al Cga.

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