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Siracusa, “Stop cemento, ora c’è il Parco”. Il Tar conferma il No a nuovi edifici in c.da Pizzuta

Di Massimiliano Torneo |

Va bene a una nuova istanza per il completamento dei due edifici già parzialmente costruiti prima dell’istituzione del Parco archeologico; no all’edificazione degli altri edifici compresi nel progetto originario, ma i cui lavori non sono mai iniziati e che oggi ricadono all’interno della sopravvenuta perimetrazione del Parco. Una sentenza del Tar di lunedì 18 luglio è emblematica nel rapporto tra Siracusa e il cemento dopo l’istituzione del Parco archeologico con la sua perimetrazione nel 2019. Il tribunale amministrativo catanese ha rigettato il ricorso di due ditte costruttrici che avevano impugnato la nota della Soprintendenza con cui veniva negata loro l’“Autorizzazione paesaggistica per interventi e/o opere di grande impegno territoriale”, perché ritenuta “inammissibile”. Le due società avevano avanzato richiesta per ottenere il rinnovo di un vecchio parere positivo per la costruzione di un totale di 32 alloggi nella zona più prossima alle Mura dionigiane in contrada Pizzuta. Il Collegio ha ritenuto che la Soprintendenza abbia “correttamente dichiarato inammissibile l’istanza di rinnovo” in ragione “della incompatibilità dell’intervento edificatorio progettato, e a suo tempo autorizzato, con le misure di protezione previste dalla normativa di tutela oggi vigente nell’area interessata”. Che ricade nella zona B del parco archeologico (con divieto di edificazione). I giudici amministrativi fanno notare “che il vincolo sull’area posta nei 200 metri dal confine del Parco è fissato direttamente dalla legge, che ha già selezionato gli interessi da tutelare”. Per cui la Soprintendenza non ha fatto altro che applicare il vincolo che già è previsto dalla norma, senza nemmeno pronunciarsi con un nuovo parere, ma limitandosi a dichiarare l’inammissibilità della richiesta. Gli stessi giudici hanno fatto notare che la Soprintendenza ha ritenuto inammissibili le opere non ancora edificate, mentre per quelle parzialmente edificate ha indicato “la possibilità che le società presentino una nuova istanza relativa alle opere necessarie per il completamento”.

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