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Parco archeologico della Neapolis, il Tar dà torto ai costruttori

Di Francesco Nania |

L’associazione nazionale dei costruttori edili della provincia non era legittimata a fare ricorso contro la Soprintendenza e il Comune per l’annullamento del decreto dell’aprile 2014 che individua l’area dell’istituendo parco archeologico della Neapolis. La prima sezione del Tar di Catania ha emesso la sentenza dichiarando inammissibile il ricorso dell’Ance per difetto di legittimazione attiva.

L’Ance, nella qualità di associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di costruzione della provincia, ha impugnato il decreto in ragione della lesione che ne deriverebbe ai propri associati dall’impossibilità di realizzare numerose opere pubbliche e di servizio, atteso che prevede il “sostanziale blocco” previsto, di ogni trasformazione del tessuto edilizio della città. Lamentava, in particolare, che il decreto di zonizzazione del parco archeologico della Neapolis sarebbe illegittimo, innanzitutto, per vizi procedurali dovuti alla violazione della legge regionale che reca la disciplina del procedimento istitutivo dei parchi archeologici, in relazione alla difformità rispetto al parere espresso dal Consiglio Comunale il 10 febbraio 2014. Nel motivare la sentenza, i giudici del Tar spiegano che vi sia “la mancanza di immediata e autonoma lesività del gravato provvedimento (di per se inidoneo a determinare la produzione di effetti urbanistici, che discenderanno solo dalla definitiva istituzione del Parco Archeologico di Siracusa, allo stato ancora non disposta)” ed ancora che il ricorso “comunque, inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, in relazione alla genericità dell’interesse azionato, attesa la mancanza di un qualsivoglia cenno in atti ed in sede di discussione alla riferibilità delle questioni sottoposte (…) non avendo parte ricorrente dato evidenza che gli effetti del provvedimento controverso si siano risolti in una lesione diretta, non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati, bensì del proprio scopo istituzionale”.

Sempre sulla questione della perimetrazione del parco archeologico, il Tar ha emesso altre due sentenze, rigettando entrambi i ricorsi. Il primo presentato da un privato cittadino, proprietario di un terreno, incluso nell’istituendo parco. Il Tar ha motivato l’inammissibilità del ricorso “per difetto di interesse, in ragione dell’essere il provvedimento di individuazione dell’area dell’istituendo Parco Archeologico di Siracusa privo di immediata ed autonoma lesività, considerato che gli effetti urbanistici in questione discenderanno solo dalla definitiva istituzione del parco medesimo, allo stato ancora non disposta”. Stessa carenza di interesse è il motivo del rigetto del secondo ricorso, avanzato da una società di costruzioni.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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