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LE SENTENZA

Siracusa, Punta Mola: ricorso di Legambiente “tardivo”. Ok al restauro di fabbricati in zona vincolata

Il Tar dà ragione alla società privata Elemata Maddalena srl che così, a meno di ulteriori carte bollate e appelli, potrà dare seguito ai lavori

Di Massimiliano Torneo |

“Ricorso irricevibile” perché tardivo. Il Tar dà ragione alla società privata Elemata Maddalena srl che così, a meno di ulteriori carte bollate e appelli, potrà dare seguito ai lavori di restauro e consolidamento dei fabbricati di Punta alla Mola, area sottoposta a diversi vincoli. Vincoli che però non hanno impedito alla Soprintendenza di Siracusa di autorizzare nel febbraio 2021 un progetto proposto dalla società per la “riqualificazione di un lotto costiero nell’area di Punta della Mola, con restauro e consolidamento dei fabbricati esistenti”, e la realizzazione di un sistema di rete impiantistica installata in esterno a servizio dell’area e collegata alla rete comunale.

Una vicenda molto sentita in città, per l’importanza dei luoghi e anche per il lungo contenzioso pregresso tra associazionismo ambientalista e questa società, che in passato, alla fine, si vide impedire la costruzione di un resort su terreni che solo in seguito all’acquisto vennero inseriti nel piano paesaggistico regionale. Stavolta, almeno per ora, la giustizia amministrativa ha dato ragione alla società. Legambiente aveva impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza in cui si concede autorizzazione paesaggistica “per interventi e/o opere di grande impegno territoriale per lavori di riqualificazione di un lotto costiero nell’area di Punta della Mola”.

Il luogo interessato dal progetto di riqualificazione (Punta della Mola) è la punta estrema della penisola Maddalena, che costeggia il porto di Siracusa e fronteggia l’isola di Ortigia. Nella stessa sentenza che dà torto agli ambientalisti si sottolinea come l’area sia sottoposta ai seguenti vincoli: dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 del bacino del Porto Grande e altre aree di Siracusa; vincoli archeologici per l’insistenza sulle particelle oggetto degli interventi di una necropoli dell’età del bronzo, imposti con il decreto ministeriale del dicembre 1970 relativo all’area archeologica denominata Massolivieri – Punta della Mola; Zone speciali di conservazione (Zsc) della regione bio-geografica mediterranea; decreto Arta, del 17 luglio 2015 dal quale emerge l’inserimento nella istituenda riserva naturale orientata “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena”; Piano paesaggistico pegionale degli ambiti 14 e 17 della provincia di Siracusa, approvato il 20 ottobre 2017; Area marina protetta; sul sito esiste poi la batteria militare “Emanuele Russo”, una delle due batterie navali di grosso calibro edificate dal Genio militare italiano che faceva parte del sistema difensivo della piazzaforte Augusta-Siracusa nell’ultima guerra mondiale”.

Il Tar ha ritenuto il ricorso irricevibile “risultando fondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa della contro interessata”. L’eccezione di tardività è stata accolta “poiché la controinteressata ha fornito prova documentale delle circostanze affermate, relative alla pregressa conoscenza degli elementi essenziali dell’autorizzazione, idonea a far decorrere il termine di impugnazione in capo all’associazione ricorrente”. In altre parole, risulterebbe chiaro che Legambiente aveva – già il 19 aprile 2021 – conoscenza adeguatamente completa dell’atto adottato, dell’autorità che lo aveva emesso, del suo contenuto, e “della potenzialità lesiva verso interessi pubblici di natura paesaggistica/archeologica/ambientale costituenti oggetto di tutela in base al proprio statuto”.

Questo, secondo il tribunale, renderebbe fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso, in quanto notificato solo il 26 luglio 2021, “ossia entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento rilasciato dalla Soprintendenza in esito all’istanza di accesso, ma a novantasette giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’atto, a seguito della quale doveva ritenersi già sorto l’onere di tempestiva impugnazione”. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA