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Canone Rai, occhio alla data

Di Redazione |

– i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone tv in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni, dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata, è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva;

– i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre;

– sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961; i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951;

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

– applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate intermediari abilitati posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);

– La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante Pec all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico);

– forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV c.p.22 Torino per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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