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**Giustizia: proposte Lettera 150, ‘commissione bicamerale inchiesta e riforma sistema in 4 punti’** (2)

Di Redazione |

(Adnkronos) – Per quanto riguarda la modifica del meccanismo di nomina dei consiglieri togati del Csm, “nel rispetto del dettato costituzionale (articolo 104, comma 4) che prevede la nomina dei Consiglieri del Csm per elezione tra tutti i magistrati in servizio, si è proposto un sistema misto che veda una prima individuazione dei magistrati eleggibili tramite sorteggio. Si individua così un numero opportuno di candidati tra i quali, in seconda battuta, si procede ad elezioni a suffragio universale tra tutti i magistrati. Non sarebbe, infatti, possibile un metodo di scelta dei componenti togati privo del tutto di elezione. Tuttavia, null’altro aggiunge la Costituzione. Ciò significa che il Legislatore ordinario può modulare la procedura per giungere alla elezione essendo vincolato solo dall’obbligo di determinare la nomina finale all’esito di un processo elettorale qualsivoglia”.

Secondo il Think tank, “l’ipotesi di utilizzare un doppio sistema (filtro con sorteggio e successive elezioni) non determina problemi costituzionali. E’ quindi conforme all’articolo 104, co. 4 Cost. un sistema a doppio turno che: Al primo turno preveda la scelta per estrazione a sorte di un paniere di legittimati passivi, in numero ragionevole, approssimativamente 96 (per eleggere poi 16); Al secondo turno la elezione si svolga all’interno del paniere già estratto a sorte”. Un sistema da accompagnare con alcune norme di contorno: “L’esercizio del mandato appartiene al novero dei doveri di ufficio e quindi l’estrazione a sorte non può essere rifiutata, salvo per legittimo impedimento; Esclusione della rielezione in assoluto (oggi è vietata solo la immediata rieleggibilità)”.

Per quanto riguarda la riorganizzazione degli uffici di procura “l’articolo 6 postula che l’esercizio dell’azione penale spetti solo al procuratore. Di fatto tra il meccanismo della delega e la prassi, i sostituti godono di una autonomia all’interno dei criteri fissati dal procuratore e quindi di un rapporto di fiducia che si sostiene, in gran parte, con la contiguità correntizia. Tuttavia – rileva il Think tank – nel corso degli anni la magistratura inquirente penale ha acquisito un potere esorbitante e improprio nei confronti degli altri poteri dello Stato e della società civile in genere. Con la semplice apertura di una inchiesta, talvolta solo l’annuncio, si condizionano elezioni e maggioranze politiche, gruppi industriali, l’economia e la politica in generale”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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