la sentenza
Ponte sullo Stretto, cosa ha detto il Tar sui ricorsi del Comune di Villa e degli ambientalisti e perché nessuno esce davvero sconfitto
Il tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi perché «prematuri». Si dovrà attendere il Cipess per avanzare le obiezioni
Non è il momento. In estrema sintesi - sui ricorsi presentati dalle associazioni ambientaliste, dal Comune di Villa San Giovanni e dalla città metropolitana di Reggio Calabria - il Tar del Lazio ha detto questo: che opporsi adesso è «prematuro». Perché i ricorsi in questione riguardano un atto - la Valutazione di impatto Ambientale - che non è definitivo, ma solo una tappa intermedia. Spetterà al Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e organo politico, avere l'ultima parola. E potere del Cipess è soppesare anche la Valutazione di impatto ambientale alla luce delle altre esigenze del Paese, tra cui la finalità di sviluppo economico. Insomma, il Cipess potrebbe anche dare il via libera a fronte di un parere ambientale negativo, ma solo a una determinata condizione: che sia sufficientemente dimostrato che non esiste una soluzione alternativa meno impattante al Ponte a tre campate.
Ma tutto questo, per ora, è un discorso del tutto ipotetico: perché la delibera Cipess del 6 agosto 2025, con cui era stato approvato il progetto definitivo, è «inefficace», perché la Corte dei Conti l'ha ricusata, evidenziandone una serie di mancanze. E se è «inefficace», non può essere «oggetto di ricorso». Di conseguenza per il momento, il Tar si ferma qui: a dire che chi ha fatto ricorso contro il parere della Commissione Via del ministero dell'Ambiente si è mosso troppo presto, perché quello è solo un atto «endoprocedimentale».
«È il caso di ricordare - scrivono nella sentenza i giudici amministrativi - che tratto peculiare del regime che ha governato le “grandi opere”, fin dalla legge n. 443 del 2001, è l’attrazione delle valutazioni di compatibilità ambientale alla competenza non già del Ministro dell’ambiente (e, tantomeno, della Commissione tecnica VIA-VAS), ma del CIPE, quale organo politico chiamato a esprimere una sintesi altamente discrezionale tra esigenze di tutela dell’ambiente e finalità di sviluppo economico del Paese».
E più avanti: «La Corte di giustizia ha precisato che, pur a fronte di un parere negativo dell’autorità pubblica preposta alla tutela dell’ambiente, il vertice dell’indirizzo politico-generale può decidere, per altre considerazioni, di procedere per motivi imperativi di rilevante interesse con un progetto il cui impatto ambientale non possa essere mitigato, a condizione che non vi siano soluzioni alternative. In definitiva - continua il Tar - neppure il diritto UE impone che la compatibilità ambientale sia condizionata inderogabilmente dall’esito dell’istruttoria tecnica, fermo restando, naturalmente, la necessità che siano osservate dall’autorità competente le normative dell'Ue poste a tutela dell’ambiente, in particolare dalla direttiva Via e dalla direttiva habitat, ove applicabile».
Bocciando il ricorso di Legambiente, Lipu e Wwf e quello di Villa San Giovanni, il Tar, però, ricorda uno degli aspetti più controversi dell'opera Ponte: la valutazione delle alternative al progetto che si sta realizzando, dal ponte a tre campate al tunnel subalveo o sottomarino. I motivi imperativi possono essere chiamati in causa dal governo solo se viene dimostrato che non esistano progetti alternativi meno impattanti.
Chiarito che i ricorsi non sono ammissibili perché prematuri, il Tar tocca un altro tema che sarà dirimente più avanti. I giudici ricordano che la normativa sulle grandi opere «contempla l'ipotesi che il Ministero disponga l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale in caso di significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, dovuta a una “differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo”». È una legge del 2006 e i giudici sottolineano che è figlia di un periodo in cui «il legislatore poteva confidare nella "celere realizzazione" delle grandi opere, che si poneva a fondamento stesso della disciplina speciale».
Ecco perché quella legge «disciplina l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale esclusivamente per il caso in cui vi sia una “differenza” tra i due livelli della progettazione, e non prende invece in considerazione l’eventualità per cui, a causa del trascorrere del tempo, a essere cambiati siano piuttosto gli stessi fattori presi in esame al tempo della valutazione di impatto ambientale, e oramai inattuali. Non si poteva a quei tempi ragionevolmente immaginare, in altri termini, che in luogo della “celere” realizzazione, taluni progetti avrebbero tardato oltre 20 anni per essere completati, anche in ragione dell’evoluzione delle maggioranze politiche e di una correlata diversa valutazione sull’opportunità di andare fino in fondo».
È proprio questo lo scenario invocato da chi ha presentato ricorso per sostenere che la Valutazione d'impatto ambientale vada rinnovata integralmente. «Su questa ipotesi - scrive il Tar - bisogna dare atto che la giurisprudenza non si è ancora definitivamente attestata su un’unica linea decisoria».
Il commento del Comune di Villa San Giovanni
Il Tar del Lazio «ritenendo gli atti in prima battuta impugnati atti del procedimento, chiarisce la possibilità di impugnare la delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo con gli stessi motivi evidenziati in questo primo ricorso, qualora lo stesso Cipess non ponga rimedio ai vizi indicati. In buona sostanza il Tar Lazio ritiene che gli atti impugnati, con il ricorso del dicembre 2024, e successivi motivi aggiunti, non abbiano un effetto lesivo diretto sulla nostra comunità e rinvia all'impugnazione della delibera Cipess n. 41 del 6 agosto 2025, con cui è stato approvato il progetto definitivo dell'opera Ponte». È quanto specificano in una nota il sindaco, la giunta e il gruppo consiliare 'Città in Movimento' di Villa San Giovanni.
«Quella delibera però, ad oggi, è inefficace perché la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità, per le medesime ragioni che il Comune di Villa San Giovanni aveva dedotto con i motivi di ricorso instaurati al Tar Lazio» si legge nella nota dove viene chiarito anche che «Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Villa San Giovanni e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria sulla Via al Ponte sullo Stretto, ma di fatto ha apprezzato, testualmente ha ritenuto di 'non poter biasimare', la strategia difensiva della città di Villa San Giovanni che ha, cautelativamente, impugnato i pareri della commissione e tutti gli atti successivi davanti a un dubbio interpretativo posto dal Dl 35/2023».
«Politicamente - prosegue la nota del Comune di Villa San Giovanni - si ribadisce la bontà della scelta fatta a dicembre 2024, confermata indirettamente dal Tar. Si ribadisce la ferma volontà di essere organo di controllo rispetto a tutti gli atti che dovranno essere posti in essere dal governo, e dai ministeri competenti, per rimettere in moto l'opera Ponte. Un progetto che continuiamo a ritenere gravemente pregiudizievole per la nostra città, perché sacrifica gli interessi di Villa San Giovanni, sacrifica l'intera comunità. Ma anche una procedura illegittima alla luce dei vizi procedurali già eccepiti, della 'Mini via', della mancata valutazione di impatto ambientale complessiva, atteso il lunghissimo lasso temporale tra la prima redazione del progetto preliminare e l'approvazione del progetto definitivo, per cui non è stato attualizzato l'impatto al nuovo contesto ambientale complessivo».
«Sono tantissimi - si legge - gli spunti che devono trarsi dalle motivazioni della sentenza del Tar Lazio, che va attentamente valutata da tutte le parti in causa, soprattutto con riferimento a quelle prescrizioni che la commissione Via/Vas ha posto con riferimento al progetto esecutivo e che necessitano di una ulteriore valutazione di impatto ambientale, qualora il progetto esecutivo si discosti dal definitivo approvato. In buona sostanza, ciò che continuiamo a dire dal 2023 è ciò di cui oggi abbiamo conferma: serviva e serve l'aggiornamento di tutti gli studi, di tutti i dati ambientali, una nuova valutazione del progetto rispetto al contesto del 2026. Questa sentenza, nel darci contezza delle norme da applicare alla procedura in corso, rende chiaro il ruolo che questa città dovrà esercitare, in via amministrativa ed eventualmente anche processuale, rispetto a tutte le iniziative che accompagneranno l'evolversi della vicenda Ponte sullo Stretto».
Il commento delle associazioni ambientaliste
Si tratta dunque di una decisione procedurale nell’ambito della quale il TAR rammenta la necessità che la decisione finale del CIPESS per il Ponte, così come per le cosiddette Grandi Opere, sia accompagnata «da un rigoroso assolvimento dell’onere motivazionale basato a sua volta sui dati acquisiti in atti (o su quelli ulteriori che il CIPESS potrebbe comunque richiedere) e, verosimilmente, sulla negazione di soluzioni alternative maggiormente mitiganti».
Le Associazioni ambientaliste Legambiente, Lipu e WWF Italia ribadiscono le contestazioni di merito sollevate, sia di carattere ambientale che costituzionale e comunitario, e, anche alla luce delle indicazioni date dalla sentenza, le stesse saranno riproposte in sede di ricorso alla delibera CIPESS qualora il Governo dovesse insistere nella scellerata idea di approvare il progetto definitivo del Ponte nonostante le analisi ancora incomplete e in itinere i cui esiti sono tutt’altro che scontati.
Il commento della società Stretto di Messina spa
«Il giudice, richiamando quanto espressamente riconosciuto in un precedente della Corte di giustizia europea, ha confermato l'interpretazione del quadro normativo generale e speciale di riferimento per l'opera seguita dalle amministrazioni competenti e dalla Stretto di Messina che assegna al Cipess la valutazione sulla compatibilità ambientale del ponte quale infrastruttura di rilevanza strategica».

