L'APPALTO
Parco archeologico di Siracusa, il Tar annulla gli atti della gara da 6,5 milioni: «Agli operatori chieste offerte "al buio"»
La gestione dei servizi al pubblico (biglietteria, audioguida, bookstore, per citarne alcuni) continua a essere un problema. Già una volta la procedura per aggiudicare la concessione era stata revocata
«Non mi è stato notificato niente, vado a Siracusa una volta a settimana, chiami la Centrale unica di committenza». Carmelo Bennardo, direttore ad interim del Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, la notizia della sconfitta di fronte al Tar di Catania dice di apprenderla al telefono con La Sicilia. Ieri il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha annullato tutti gli atti della gara per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi al pubblico dei siti culturali della provincia di Siracusa. Si tratta, cioè, di biglietteria, bookshop, audioguide, visite guidate: tutto quello che può garantire a posti come il Teatro Greco do Siracusa e la Villa romana del Tellaro a Noto di essere visti e apprezzati. Procedura da rifare, dunque, perché gli atti della gara avrebbero costretto gli operatori, scrivono i giudici, «a effettuare un’offerta al buio».
Per la seconda volta in neanche 12 mesi, dunque, il Parco archeologico della Neapolis dovrà prendere atto che qualcosa non va nei documenti, a meno di eventuali ricorsi al Consiglio di giustizia amministrativa contro la sentenza del Tar. Era già accaduto, infatti, a ottobre 2025 che la Centrale unica di committenza della Regione Siciliana, stazione appaltante, revocasse in autotutela la precedente gara d’appalto per i medesimi servizi, prima dell’aggiudicazione. Era arrivata una nota dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) che contestava una serie di punti, incluso il tipo di contratto collettivo nazionale applicato al personale, che aveva spinto l’amministrazione regionale e il Parco a rimettere mano alle carte, senza particolari patemi.
Pochi mesi dopo, il 12 febbraio 2026, la Cuc aveva indetto nuovamente la gara, con scadenza prima al 20 marzo, poi al 23 del mese, infine al 14 aprile. Con conseguente rinvio a data da destinarsi della seduta di apertura delle buste. Il valore dell’appalto quadriennale (prorogabile per altri due) è fissato in 6.518.941,54 euro. Una cifra che, secondo la società Aditus srl, ex concessionaria dei servizi, è troppo bassa. È appunto di Aditus il ricorso sulla base del quale il Tar adesso annulla gli atti: per i privati, buttati fuori dall’architetto Bennardo dopo il suo arrivo alla direzione del parco di Siracusa, l’importo a base d’asta sarebbe stato determinato con un errore di fondo, e cioè «non prendendo in considerazione i ricavi previsti generati dalla concessione, quanto piuttosto il solo aggio spettante al concessionario». In altri termini, nel definire quanto effettivamente valga la gestione dei servizi nelle aree archeologiche del Siracusano, non si può tenere conto solo di quanto rimane nelle tasche dei privati, bensì si deve considerare il giro d’affari complessivo. Cosa che, ça va sans dire, farebbe lievitare l’importo già milionario della concessione.
Tra le altre censure mosse dai privati, c’è anche il fatto che nel bando è prevista, in capo all’aggiudicatario, l’eventuale manutenzione del sistema di emissione dei biglietti e di controllo degli accessi. Soltanto che la Centrale unica di committenza «si è riservata di comunicare in un momento successivo all’aggiudicazione il software di cui l’amministrazione si doterà per la gestione di tale attività». Aditus, segnala, inoltre, l’affidamento diretto della biglietteria alla Fondazione Inda (Istituto nazionale del dramma antico): impossibile applicare la clausola sociale, cioè quella che permette il passaggio in blocco dei lavoratori da un vincitore di appalto a un altro, se l’appalto non c’è stato.
Se per il Tar il tema della clausola sociale non è immediatamente lesivo per la ditta ricorrente, gli altri motivi invece sì. Per i giudici è provato che «il sottodimensionamento dell’importo della base della gara [...] refluisca in maniera significativa anche sulla stima dei costi necessari per lo svolgimento del servizio, impedendo la formulazione di un’offerta seria ed economicamente sostenibile». Una violazione di legge che «si risolve nell’illegittimità del bando [...] con conseguente suo annullamento». A questo punto si aggiunge il fatto che non avere spiegato quale sarà il software della biglietteria crea «oneri non conoscibili a monte, rendendo difficoltoso, se non addirittura impossibile, effettuare delle offerte economiche che tengano conto, in maniera consapevole e non meramente eventuale», dell’entità della voce di costo della manutenzione del programma. Perché se l’amministrazione ne scegliesse uno «proprietario od obsoleto» la gestione del software potrebbe essere una spesa «tutt’altro che trascurabile».
Per queste ragioni il ricorso, dice il tribunale amministrativo, deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti di gara impugnati. In più, stabilisce il Tar etneo, gli assessorati regionali all’Economia e ai Beni culturali sono condannati a pagare cinquemila euro di spese legali. Poca cosa a fronte della difficoltà di garantire una efficiente gestione di un Parco archeologico che include alcuni fra i beni più ammirati d’Italia.

