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Dazi, potere e rimborsi miliardari: il verdetto della Corte Suprema che riscrive la politica commerciale USA

La decisione della Corte Suprema azzera i dazi “reciproci” e apre a una valanga di cause e rimborsi miliardari, mentre la Casa Bianca tenta il contropiede con un nuovo dazio globale del 10%

20 Febbraio 2026, 23:32

21 Febbraio 2026, 00:00

Tariffe, potere e rimborsi: il verdetto che riscrive la politica commerciale USA

La decisione della Corte Suprema azzera i dazi “reciproci” e apre a una valanga di cause e rimborsi miliardari, mentre la Casa Bianca tenta il contropiede con un nuovo dazio globale del 10%

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Il 20 febbraio 2026 segna una svolta cruciale per l’economia e il diritto statunitensi. Con una storica maggioranza di 6 a 3, la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionali i dazi “reciproci” voluti dalla Casa Bianca e introdotti a partire dal cosiddetto “Liberation Day” dell’aprile 2025.

Al centro della contesa istituzionale c’è un flusso di risorse imponente: quasi 200 miliardi di dollari di entrate doganali finora incassate dal governo passano ora al vaglio dei giudici, aprendo la porta a potenziali rimborsi per una somma stimata fino a 175 miliardi.

La decisione, firmata dal presidente della Corte John Roberts, si fonda sul principio della separazione dei poteri. L’amministrazione aveva invocato l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 per giustificare l’imposizione delle massicce tariffe. La Corte, però, ha stabilito che tale normativa emergenziale conferisce al Presidente il potere di “regolare le importazioni”, ma non quello di imporre vere e proprie imposte all’ingresso. Facendo applicazione della major questions doctrine, i giudici hanno riaffermato che l’imposizione di dazi, in quanto entrate fiscali, spetta esclusivamente al Congresso. Delegare alla Casa Bianca una prerogativa di tale portata, in assenza di una chiara e inequivocabile autorizzazione legislativa, equivarrebbe a cedere una componente essenziale del potere decisionale dello Stato.

Per gli importatori statunitensi — che versano materialmente i dazi e ne trasferiscono il costo ai consumatori, non gli esportatori esteri — il verdetto rappresenta un risultato di portata eccezionale. Ma i rimborsi non saranno automatici. Si apre, infatti, una complessa fase procedurale davanti ai tribunali inferiori. Il sistema doganale USA impone scadenze stringenti: una volta “liquidata” un’importazione, l’importatore dispone di soli 180 giorni per presentare una formale protesta amministrativa (CBP Form 19). Decorso tale termine, recuperare le somme versate diventa quasi impossibile. Proprio per mettersi al riparo da queste rigidità, gruppi della distribuzione come Costco e consorzi di piccole e medie imprese riunite sotto la sigla “We Pay the Tariffs” si erano mossi in via cautelativa per sospendere le liquidazioni. Le aziende, guidate dai rispettivi CFO, dovranno ora operare con rigore e tempestività per trasformare il principio sancito dalla Corte in rimborsi effettivi.

La risposta politica non si è fatta attendere. Nel pomeriggio dello stesso 20 febbraio, ribadendo l’impostazione protezionista “America First 2.0”, il Presidente ha annunciato un nuovo dazio “globale” del 10%. La misura si fonda sulla Section 122 del Trade Act del 1974, che — a differenza dell’IEEPA — consente tariffe temporanee (fino a 150 giorni) e non discriminatorie per fronteggiare emergenze economiche. Questo prelievo si aggiungerà ai dazi settoriali già in vigore e non toccati dalla sentenza, come quelli introdotti ai sensi della Section 232 (su acciaio, alluminio e settore auto) e della Section 301 (contro pratiche commerciali scorrette).

Sul piano internazionale, la pronuncia rimescola le carte. Partner storici quali Unione Europea, Canada e Messico vedono attenuarsi la pressione orizzontale dei dazi “reciproci”, ma restano esposti alle tariffe mirate e al nuovo prelievo del 10%.

Per le imprese italiane ed europee integrate nel mercato nordamericano, il quadro impone una doppia azione: da un lato, verificare le pratiche doganali del biennio 2025-2026 per valutare possibili recuperi; dall’altro, monitorare con attenzione le imminenti indagini avviate ai sensi della Section 301, che potrebbero riaccendere in tempi rapidi tensioni su comparti specifici dell’export europeo.