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“Rotolo-Europa”: tegola sul Comune condannato a pagare per opere non realizzate

Di Giuseppe Bonaccorsi |

La sentenza elenca i numerosi passaggi che hanno caratterizzato questa vicenda paradossale, frutto di azioni viziate e scontri tra enti, sino a soffermarsi sul cambio del progetto difforme (nel 2007) al progetto originariamente approvato (nel 2005), con la previsione di realizzare oltre alla strada un grande centro commerciale e un parcheggio interrato. Allora nonostante il monito del Dipartimento di Protezione civile a non procedere col mega progetto, l’allora commissario emergenziale diede una interpretazione diversa ai decreti e ritenne di poter proseguire. Da allora è stato un continuo braccio di ferro. Nel 2010 il «promotore» presentò un progetto emendato rispetto al quale lo stesso Rup, però segnalò il 15 gennaio 2011 alcune persistenti incongruenze urbanistiche.

 

A questo punto in mancanza dell’approvazione del progetto modificato il promotore si è rivolto al Tar che fissava un termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento. Il 10 novembre 2011 il nuovo Rup però avviò il procedimento di annullamento della procedura, in ragione della accertata non conformità del progetto. La vicenda è andata avanti ancora per alcuni anni sino a quando l’ultimo commissario ad acta ha deciso (era il 29 gennaio 2015) di annullare in autotutela l’intera procedura di project financing. Dopo il respingimento del conseguente ricorso al Tar presentato dai proponenti (11 febbraio 2016) l’Ati ha presentato appello per la condanna dell’amministrazione per il risarcimento danni provocati e il Cga ha adesso disposto che «il ricorso è solamente in parte fondato» perché non riconosce come danno risarcibile il 10% della somma per il progetto «lievitato» con centro commerciale del valore di 101.858.509 euro, ma il costo dell’opera viaria.

Ed infatti il Cga scrive che «la richiesta va accolta solamente in parte prendendo come parametro su cui calcolare il 10% del dovuto per la realizzazione del progetto originario poi non realizzato, che era coperto dall’approvazione per un costo di 10.532.033 euro. Pertanto da tale aspettativa frustrata dalla revoca deriva l’obbligo a pagare».

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