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Ryanair: accoglie con favore sentenza tribunale Gb, scioperi sono circostanze straordinarie

Di Redazione |

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – La compagnia low cost irlandese Ryanair, ha accolto “con favore” la sentenza di un Tribunale nel Regno Unito che conferma che Ryanair “non è responsabile del risarcimento UE261” (la regolamentazione europea relativa al risarcimento e all’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardi prolungati) in relazione alle interruzioni causate da scioperi indetti dai sindacati, in “quanto tali interruzioni costituiscono circostanze straordinarie e sono al di fuori del controllo della compagnia aerea”.

In relazione al ‘controllo’, il giudice ha constatato che “in linea di principio nessuna compagnia aerea può controllare le richieste avanzate da un sindacato. Tutte le compagnie aeree, siano esse di proprietà statale o di proprietà privata, sono soggette agli interessi della concorrenza e non possono semplicemente concedere tutte le richieste avanzate dai sindacati. Le compagnie aeree devono tener conto di una gamma di interessi molto più ampia, che comprende gli interessi dell’azienda stessa, gli interessi dei passeggeri, gli interessi dei dipendenti non scioperanti e gli interessi della proprietà. Le compagnie aeree devono anche tenere in considerazione la concorrenza che esse dovranno affrontare sul mercato”.

Ryanair, si legge nella nota, “si impegna a fornire ai propri clienti il più alto livello di servizi e protezione ed adotta tutte le misure disponibili per ridurre al minimo i disagi per i propri clienti in caso di inevitabili interruzioni del servizio. Nel caso in cui un volo dovesse essere cancellato, Ryanair offre ai passeggeri interessati l’opportunità di poter scegliere tra il rimborso o la riprotezione su voli alternativi. Inoltre, Ryanair fornisce ai propri clienti assistenza ed alloggio in caso di interruzioni di volo. Ryanair valuta ogni interruzione caso per caso; è infatti parte della politica aziendale rimborsare tutte le richieste valide di risarcimento EU261, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei clienti”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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