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Caso Open Arms, il Gip: «Volontà di un ministro non può prevalere sui trattati»

Di Redazione |

ROMA – Le indicazioni del ministro dell’Interno, in tema di soccorso in mare, non possono prevalere sui Trattati internazionali cui l’Italia aderisce. Spetta al primo Paese contattato dalle persone «in pericolo in mare» il coordinamento delle operazioni di salvataggio. E se il ministero non assegna il Pos (Place of safety) alla nave che ha fatto il soccorso si configura il reato di omissione di atti d’ufficio (328 del Codice penale). Nel caso della Open arms, è ipotizzabile anche il reato concorrente di «sequestro di persona». Lo scrive il gip di Agrigento Stefano Zammuto nell’ordinanza con cui ha ordinato il dissequestro della Open Arms rigettando la richiesta del pubblico ministero.

L’obbligo di salvataggio delle vite in mare, rileva il magistrato, «costituisce un dovere degli Stati e prevale sulle norme e sugli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia cui l’Italia ha aderito costituiscono infatti un limite alla potestà legislativa dello Stato ai sensi degli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione e non possono pertanto costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’Autorità politica». 

Le norme prevedono inoltre che «sarà l’autorità nazionale che ha avuto il primo contatto con la persona in pericolo in mare a coordinare le operazioni di salvataggio, tanto nel caso in cui l’autorità nazionale competente Sar (Ricerca e soccorso, ndr) dia risposta negativa alla possibilità di intervenire in tempi utili, quanto in assenza di ogni riscontro da parte di quest’ultima». Dunque, scrive il gip, toccava all’Italia coordinare il salvataggio fatto dalla Open arms ed al Dipartimento per le libertà e civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno l’assegnazione del Pos.

In merito alla mancata assegnazione, per Zammuto «sussiste pertanto il fumus» dell’omissione di atti d’ufficio. «Questo – spiega – perchè i pubblici ufficiali competenti (in corso di individuazione da parte del pm) hanno dato luogo, a fronte di una situazione di fatto connotata da eccezionale urgenza di intervento (con pericolo imminente per l’incolumità e la salute dei migranti trasportati, molti dei quali gettatisi disperatamente in mare per raggiungere le coste di Lampedusa) ad una condotta omissiva consistita nella mancata assegnazione del Pos».

Per il giudice inoltre, contestando solo l’omissione di atti d’ufficio, il pm «ha colto solo una parte della vicenda umana e giuridica di cui si discute». Il rifiuto di atti d’ufficio infatti, sottolinea, «ha comportato almeno dal 14 agosto, l’illecita e consapevole privazione della liberta personale dei migranti soccorsi, costretti a bordo per un apprezzabile lasso di tempo contro la loro volontà». C’è quindi il reato concorrente di sequestro di persona, «in analogia alla vicenda Diciotti». Per questo reato, però, aggiunge, «non è possibile disporre la convalida perché non è stato contestato dal pm». COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA