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**Fondazione Open: Cassazione, ‘Riesame non precisa come attività abbia ‘esorbitato’’**

Di Redazione |

Roma, 30 mar. “Il tribunale del Riesame di Firenze, nel qualificare la Fondazione Open quale ‘articolazione politico-organizzativa del Partito democratico’ in ragione della funzione servente dalla stessa svolta in favore della corrente renziana, non ha tuttavia precisato sotto quale profilo la concreta attività della Fondazione abbia esorbitato ‘l’ordinaria attività di una fondazione politica’ e l’ambito dell’agire lecito delineato nel testo vigente all’epoca dei fatti”. E’ quanto scrivono i giudici della Sesta sezione penale della Cassazione che lo scorso 18 febbraio hanno annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale del Riesame di Firenze e il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura il 20 novembre 2019 nei confronti di Marco Carrai nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open. I supremi giudici avevano ordinato la restituzione a Carrai, assistito dall’avvocato Massimo Di Noia, di quanto gli era stato sequestrato.

Il deposito delle motivazioni arriva a pochi giorni dall’udienza preliminare fissata per il 4 aprile, dove il gup di Firenze dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open su presunte irregolarità nei finanziamenti. Tra gli indagati, oltre a Carrai, figurano il senatore Mattero Renzi, la deputata Maria Elena Boschi, il deputato Pd Luca Lotti e l’avvocato Alberto Bianchi.

“Questa disposizione infatti espressamente riconosce e consente che le fondazioni di partito possano raccogliere fondi, erogare somme a titolo di liberalità e contribuire al finanziamento di iniziative in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10% dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente. Il giudice del rinvio dunque – sottolineano i supremi giudici – avrebbe dovuto in via preliminare verificare se l’attività della Fondazione Open avesse esorbitato o meno dall’ambito fisiologico della fondazione politica delineata dal legislatore e solo successivamente verificare se l’eventuale presenza di una attività distonica rispetto al modello legale consentisse di considerare la stessa quale ‘articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana)’”.

“Il Tribunale del Riesame ha inoltre ritenuto che gli scopi statutari della Fondazione Open fossero stati ‘in qualche modo sviliti’ in quanto la stessa si sarebbe limitata unicamente a finanziare e a supportare ‘le iniziative concepite dalle personalità politiche di riferimento’ in luogo di ‘autonome iniziative di natura politico-culturale. Ritiene tuttavia il Collegio – conclude la Cassazione – che la distinzione tra perseguimento di uno scopo politico e di un scopo partitico nell’attività della fondazione politica si riveli concettualmente esile e che la stessa sia stata affermata dal Riesame sulla base di argomenti che non rinvengono fondamento nella disciplina di legge”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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