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Giustizia, tutte le novità del processo penale

La riforma del processo penale elaborata dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia

Di Redazione |

Dalla prescrizione all'appello, dalle indagini preliminari alle misure alternative: numerosi sono i punti toccati dalla riforma del processo penale elaborata dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, con gli emendamenti approvati ieri in Cdm che il Governo presenterà al ddl Bonafede già da tempo al vaglio del Parlamento. Questi, nel dettaglio, i punti principali:

Indagini preliminari – si prevede, secondo quanto si apprende, l'introduzione di termini stretti per la durata delle indagini preliminari, affidate al controllo dei gip. L'ipotesi più accreditata – tra quelle emerse – concede sei mesi dalla data in cui la persona viene iscritta nel registro delle notizie di reato per le contravvenzioni. Per i delitti più gravi si passa a diciotto mesi, è il caso del narcotraffico, associazioni mafiose, terrorismo. Resta la 'livella' dei dodici mesi per gli altri reati. Solo una volta il pm potrà chiedere la proroga dei tempi di indagine, per non oltre sei mesi, e solo nei casi di maggiore complessità. Il giudice avrà il controllo dei tempi e allo spirare dei termini potrà chiedere al pm di prendere le sue decisioni sul destino del fascicolo aperto.

Azione penale –  non sarà più a totale discrezione delle procure e il principio della obbligatorietà trovera' un 'correttivo' nelle indicazioni che verranno dal parlamento che stabilirà le priorità sulle quale concentrarsi . Ogni anno il guardasigilli nella sua relazione sullo stato della giustizia darà delle "coordinate" sotto forma di atto di indirizzo.

Giustizia riparativa – sfoltire, drasticamente, i fascicoli penali. Con l'ampia apertura alle sanzioni alternative come la 'messa alla prova' che contempla la possibilità per l'indagato di chiedere subito al giudice nella fase delle indagini preliminari di fare i lavori socialmente utili. Il processo viene sospeso e se l'indagato svolge correttamente l'impegno che gli è stato affidato si arriva al proscioglimento per prescrizione del reato. Si pensa di allagare a molti reati di non significativo allarme sociale questa 'chance'. Si preme molto anche sui riti alternativi come i patteggiamenti.  – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/riforma-cartabia-processo-penale-28026835-32a7-485f-b5a9-d992b35e6e37.html

Prescrizione Viene confermata l’attuale disciplina, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione). Inoltre, si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione. È prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi (per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo). 

Appello Si conferma in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

Procedimenti speciali Sul patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (cosiddetto patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Quanto al giudizio abbreviato si prevede, tra l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato. Inoltre nel caso di mutamento del giudice o del collegio in un giudizio ordinario, si prevede che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi Si delega il Governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena.

Particolare tenuità del fatto Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis del codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.

Sospensione procedimento con messa alla prova Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021), si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

(Fonte Agi)  COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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