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Dopo la rottamazione, la nuova via per chiudere le liti col Fisco

Di Salvina Morina |

Il Fisco è sempre in cerca di soldi. Ed è per questo che, dopo che il 21 aprile, salvo proroghe, si è conclusa l’operazione “rottamazione cartelle”, si è aperta una nuova operazione per chiudere le liti pendenti tra Fisco e contribuenti. Con la definizione agevolata delle liti pendenti, la cui domanda si dovrà presentare entro il 30 settembre 2017, il contribuente dovrà pagare tutti gli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Si potranno definire gli atti in cui è parte l’agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio per i quali i contribuenti hanno già effettuato la costituzione in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016.

Sentenze dei giudici senza alcun effetto. In base alla norma, le sentenze dei giudici tributari non valgono nulla. Sono penalizzati i contribuenti che hanno contenzioso vincente, in tutto o in parte, ma la cui lite è ancora pendente. Sono invece favoriti i contribuenti che hanno contenzioso perdente e con poche possibilità di vittoria. La norma prevede inoltre che in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni “non collegate ai tributi”, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

In caso di lite relativa esclusivamente alle sanzioni “collegate ai tributi” cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione delle liti. Può essere il caso dei contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione cartelle. Questa norma è importante perché potrebbe eliminare le disparità esistenti con la rottamazione cartelle in tema di sanzioni collegate al tributo, ma le cui contestazioni sono state fatte con atto separato dall’atto di accertamento.

La chiusura delle liti blocca il contenzioso. Con la chiusura delle liti, si allungheranno di sei mesi i termini per impugnare le sentenze in secondo grado e in Cassazione. È infatti prevista una sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione. La sospensione riguarda i termini che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017. La sospensione di sei mesi non ha alcun effetto per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria provinciale a partire dal 1° gennaio 2017, così come è irrilevante per i ricorsi ancora da presentare in primo grado.

Processo sospeso a richiesta del contribuente. È inoltre previsto che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della chiusura delle liti. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro questa data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Pagamenti in un massimo di 3 rate. I contribuenti, che intenderanno avvalersi della chiusura delle liti, dovranno eseguire il pagamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, se gli importi dovuti non superano 2mila euro. Per i pagamenti di ammontare superiore a 2mila euro, è previsto il pagamento in un numero massimo di tre rate. Il termine per pagare gli importi dovuti o la prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma si dovrà eseguire un separato versamento.

I pagamenti che riducono il conto da pagare. È stabilito che dagli importi dovuti per la chiusura della lite, si scomputano quelli già versati per effetto delle norme vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle. La chiusura della lite non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se di ammontare superiore a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017. Chi si è avvalso della rottamazione cartelle per una parte del ruolo, può fruire anche della chiusura della lite per la rimanente parte, ma solo congiuntamente alla rottamazione stessa, con la conseguenza che la conclusione positiva dell’una influenza il buon esito dell’altra.

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